Sentenza del 13/12/2023 n. 34855 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia ha censurato la sentenza di merito sostenendo che l'istanza di rimborso dell'imposta sostitutiva (relativa a rivalutazione immobiliare pagata il 6 luglio 2009) notificata il 24 febbraio 2014 fosse tardiva rispetto al termine di 48 mesi previsto dall'art. 38 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e che il credito dovesse essere utilizzato in compensazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia, confermando la sentenza della Commissione Tributaria Regionale che aveva riconosciuto all'Associazione il rimborso del credito d'imposta (Euro 91.034,00). La Corte ha ritenuto che il diritto al rimborso sia sorto solo con la cessione dell'immobile (14 marzo 2013), precedente all'efficacia fiscale della rivalutazione, e pertanto applicabile il termine biennale previsto dall'art. 21 del D.Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546 (dies a quo coincidente con la data in cui è sorto il presupposto per la restituzione). L'Agenzia è stata condannata alle spese di giudizio (liquidate in Euro 4.000,00 oltre oneri).
Norme richiamate
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
Disciplina il termine di 48 mesi per la richiesta di rimborso quando i versamenti non risultavano dovuti fin dall'origine; la Corte ha ritenuto che tale norma non fosse applicabile alla fattispecie perché il diritto alla restituzione è sorto successivamente al pagamento.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Norma residuale che consente la proposizione dell'istanza di rimborso entro due anni dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione; la Corte ha applicato questa disposizione ritenendo che il dies a quo fosse la data della cessione dell'immobile (14 marzo 2013).
D.L. 29 novembre 2008, n. 185
Prevede che la cessione anteriore al periodo di sospensione comporti il venir meno degli effetti fiscali della rivalutazione; nella fattispecie ciò ha determinato la formazione del credito d'imposta per la società cedente.
D.M. n. 86 del 2002
Richiamato dalla normativa successiva per la determinazione dell'imposta sostitutiva connessa alla rivalutazione; collegato al riconoscimento del credito d'imposta spettante al cedente.
L. 23 dicembre 2005, n. 266
Richiama il D.M. n. 86/2002 e conferma il riconoscimento del credito d'imposta relativo all'imposta sostitutiva versata per la rivalutazione.
Codice di Procedura Civile
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3
Norma invocata dall'Agenzia in relazione al motivo di cassazione (violazione di norme di diritto).
Giurisprudenza della Corte di Cassazione
Cass. n. 32309/2019 (con richiami a Cass. nn. 3575/2010 e 10838/2005)
Principio consolidato secondo cui l'art. 38 DPR 602/1973 si applica solo quando il versamento non era dovuto fin dall'origine; se il diritto alla restituzione nasce successivamente, si applica l'art. 21 del D.Lgs. 546/1992 (termine biennale). La Corte ha confermato l'applicabilità di tale principio al caso concreto.
Massime di principio
- La normativa sui termini di rimborso va interpretata distinguendo due ipotesi: se l'imposta non era dovuta fin dall'origine si applica l'art. 38 DPR 602/1973 (48 mesi dal versamento); se, invece, il diritto alla restituzione nasce successivamente al versamento, si applica l'art. 21 del D.Lgs. 546/1992 (2 anni dal giorno in cui è sorto il presupposto per la restituzione).
- Il dies a quo per l'istanza di rimborso è il momento in cui si verifica l'evento che giustifica la restituzione (es. la cessione che determina la perdita degli effetti fiscali della rivalutazione), non necessariamente la data del versamento originario.
- In caso di liquidazione societaria e trasferimento dei beni e diritti sociali al socio o successore, il successore può far valere i diritti della società estinta (compreso il diritto al rimborso fiscale) nel rispetto dei termini prescrizionali applicabili.
- La scelta tra compensazione e rimborso è, in linea generale, una facoltà del contribuente; l'amministrazione non può obbligare automaticamente la compensazione quando il contribuente legittimamente richiede il rimborso nei termini previsti.
- Se un'amministrazione non deduce in sede di impugnazione questioni sulla rimborsabilità (sostanza del credito), tali questioni possono ritenersi assorbite o soggette a giudicato; il contenzioso si concentra allora sui profili temporali e procedurali (termine e dies a quo).
- Nelle valutazioni di termini per rimborsi fiscali è essenziale verificare quando è sorto il presupposto del diritto alla restituzione e qual è la natura del versamento (non dovuto fin dall'origine vs pagamento poi divenuto oggetto di restituzione).
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