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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32426/2023 del 22/11/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha confermato la decisione di merito: ha ritenuto che l'invio delle distinte contabili non integrasse costituzione in mora dell'ASL e che, essendo la richiesta formale di pagamento successiva al versamento del capitale, non spettassero interessi moratori, convenzionali né maggior danno. Ha quindi rigettato il ricorso e condannato la ricorrente alle spese del giudizio di cassazione, oltre agli ulteriori oneri di legge.

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ASL)

La controversia

La controversia nasce dall'opposizione a un decreto ingiuntivo ottenuto per il pagamento di prestazioni farmaceutiche rese nel mese di maggio 2010 in favore di assistiti del servizio sanitario. L'azienda sanitaria aveva ottenuto in primo e in secondo grado la revoca/il rigetto del credito monitorio. La ricorrente ha impugnato la sentenza d'appello deducendo: 1) violazione degli artt. 1219 c.c. e 112 c.p.c., sostenendo che le distinte riepilogative e la comunicazione inviata sarebbero state sufficienti a costituire in mora l'ente debitore, senza necessità di formule solenni; 2) violazione degli artt. 1224 c.c. e 112 c.p.c., censurando l'esclusione degli interessi convenzionali e del maggior danno, poiché la Corte territoriale aveva ritenuto che la mora fosse sorta solo con la notifica del decreto ingiuntivo, avvenuta però dopo il pagamento del capitale; 3) violazione dell'art. 91 c.p.c. per la regolazione delle spese di lite. La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendo infondati i primi due motivi perché, secondo il consolidato orientamento richiamato, nei rapporti tra ASL e farmacisti il debito non è portabile ma chiedibile, la scadenza del credito non coincide con il mero invio delle distinte contabili, e per la costituzione in mora è necessaria una specifica e chiara richiesta scritta di pagamento, non surrogabile dalle sole distinte riepilogative. Poiché nel caso concreto la richiesta di pagamento era comunque intervenuta dopo il pagamento della sorte capitale, non erano dovuti interessi moratori né interessi convenzionali o maggior danno. Il terzo motivo è stato respinto quale conseguenza del rigetto dei primi due.

Norme richiamate

  • art. 1219 c.c.

    Per la mora del debitore pubblico non basta il semplice invio delle distinte contabili; occorre una specifica richiesta scritta di pagamento, da formularsi dopo che il credito sia divenuto esigibile.

  • art. 1224 c.c.

    Gli interessi moratori e il maggior danno presuppongono una valida costituzione in mora e, nel caso concreto, sono stati esclusi perché la richiesta di pagamento è intervenuta dopo l'avvenuto pagamento del capitale.

  • art. 112 c.p.c.

    Le censure fondate sull'articolo sono state ritenute infondate poiché la Corte territoriale si è pronunciata nei limiti della domanda e secondo la corretta qualificazione del rapporto.

  • art. 91 c.p.c.

    La condanna alle spese segue la soccombenza; pertanto, respinto il ricorso, è stata confermata la regolazione delle spese a carico della parte soccombente.

  • art. 1, comma 10, d.l. n. 324/1993

    La norma è richiamata per individuare il soggetto passivo dei debiti verso farmacie e strutture convenzionate, attribuendo la legittimazione passiva all'ente incaricato del pagamento.

  • d.lgs. n. 231/2002

    Il saggio d'interessi previsto per le transazioni commerciali è stato ritenuto inapplicabile ai crediti per assistenza farmaceutica erogata per conto dell'ASL, perché il rapporto ha fonte legale e amministrativa, non negoziale.

  • art. 8 d.lgs. n. 502/1992

    La fonte del rapporto tra farmacie e servizio sanitario è legale e amministrativa, con esclusione della sua riconduzione al paradigma della transazione commerciale.

  • art. 1182, comma 3, c.c.

    È richiamato per escluderne l'applicazione in ragione della disciplina speciale di contabilità pubblica e del carattere chiedibile del debito dell'ente sanitario.

  • Accordo nazionale USL-farmacisti 27 giugno 1979

    La scadenza del pagamento è fissata al venticinquesimo giorno del mese di riferimento, dopo la trasmissione delle ricette e della distinta riepilogativa.

  • Accordo nazionale USL-farmacisti 13 luglio 1987

    È richiamato come disciplina successiva conforme alla precedente sulla scansione temporale degli adempimenti e della scadenza del credito.

  • d.P.R. 15 settembre 1979

    Rende esecutivo l'accordo nazionale che disciplina la tempistica dei pagamenti dovuti alle farmacie convenzionate.

  • d.P.R. n. 94 del 1989

    Rende esecutivo il successivo accordo nazionale richiamato dalla Corte.

  • r.d.l. 12 marzo 1936, n. 375

    È menzionato nel richiamo alla disciplina della tesoreria delle USL e al luogo di adempimento nel quadro della contabilità pubblica.

  • d.P.R. n. 115/2002

    È richiamato per l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nei rapporti tra azienda sanitaria e farmacia convenzionata, il credito per le prestazioni farmaceutiche diviene esigibile secondo la scansione temporale fissata dalla disciplina convenzionale di settore; prima di tale scadenza non può configurarsi mora del debitore.
  • L'invio delle distinte riepilogative o documenti contabili ha funzione meramente istruttoria e contabile e non equivale, di per sé, a una formale costituzione in mora, che richiede una chiara richiesta scritta di pagamento.
  • Per i crediti verso l'ente sanitario derivanti da assistenza farmaceutica non si applica la disciplina degli interessi da transazione commerciale del d.lgs. n. 231/2002, poiché il rapporto ha fonte legale e amministrativa, non negoziale.
  • Se la richiesta di pagamento interviene solo dopo che il capitale è stato già corrisposto, non possono maturare né interessi moratori né accessori ulteriori quali interessi convenzionali o maggior danno.
  • La condanna alle spese segue la soccombenza anche in cassazione: il rigetto dei motivi di ricorso comporta la conferma della statuizione sulle spese a carico del ricorrente.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniMoraInadempimentoConto corrente
RamiProcesso civileObbligazioniBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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