Cassazione Civile, Ordinanza n. 24102/2023 del 08/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso su ricorso di una banca per il recupero di euro 150.412,68, somme azionate in forza di fideiussione prestata a garanzia di un debito di una società terza, l'opponente ha eccepito l'incompetenza territoriale del Tribunale di Velletri sostenendo che fosse competente il Tribunale di Latina quale foro inderogabile del consumatore, assumendo la propria qualità di consumatore e richiamando anche una dichiarazione contenuta nel contratto di fideiussione. In via subordinata ha dedotto la competenza funzionale della sezione specializzata per le imprese del Tribunale di Roma. Ha quindi proposto regolamento facoltativo di competenza contro l'ordinanza del giudice dell'opposizione che, nel concedere la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo, aveva solo sommariamente affermato che la competenza sarebbe spettata alla sezione specializzata per le imprese del Tribunale di Roma, senza adottare una statuizione definitiva sulla competenza. Il ricorso è stato sostenuto su due motivi: violazione dell'art. 38 c.p.c. per l'asserita incompetenza territoriale e, in subordine, erronea individuazione della competenza funzionale.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il regolamento di competenza. Ha ritenuto che l'ordinanza impugnata non contenesse una decisione definitiva sulla competenza, ma solo una delibazione sommaria compiuta incidentalmente come presupposto per la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto. In applicazione dell'orientamento consolidato richiamato dalla Corte, un simile provvedimento non è impugnabile con regolamento di competenza. Nulla è stato disposto sulle spese per mancata costituzione delle parti intimate. È stato inoltre dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
è stato invocato dal ricorrente a sostegno dell'eccezione di incompetenza territoriale, ma la Corte non ne ha esaminato il merito perché ha ritenuto inammissibile il mezzo di impugnazione
art. 66-bis codice del consumo
richiamato dal ricorrente per sostenere la competenza del foro del consumatore
direttiva 93/13/CEE
richiamata dal ricorrente in tema di tutela del consumatore nei contratti di fideiussione
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
richiamato per dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- Non è esperibile il regolamento di competenza avverso l'ordinanza con cui il giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo effettui solo una valutazione sommaria della competenza, se tale valutazione è compiuta esclusivamente come presupposto per decidere sulla provvisoria esecuzione del decreto.
- La pronuncia sulla competenza deve avere carattere definitivo e non meramente incidentale: in mancanza di una statuizione espressa e conclusiva sulla competenza, il regolamento di competenza è inammissibile.
- La questione della competenza, anche quando sia prospettata insieme a profili di foro del consumatore o di competenza specializzata, non può essere scrutinata in sede di regolamento se il provvedimento impugnato non ha deciso stabilmente sulla questione ma si è limitato a una delibazione preliminare.
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