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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27987/2022 del 23/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione fiscale)

La controversia

La controversia riguarda un avviso di accertamento catastale con cui l'Ufficio ha rettificato la rendita dichiarata tramite DOCFA per un impianto di produzione di energia elettrica sito nel Comune di Presenzano. La società contribuente ha impugnato l'atto, ma sia la CTP sia la CTR hanno respinto le sue difese. In cassazione la ricorrente ha proposto tre motivi: (1) violazione dell'art. 2697 c.c. e omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che la CTR avesse erroneamente escluso la mancanza di prova, da parte dell'Ufficio, dei presupposti della rettifica e avesse fondato la decisione su elaborati estimativi della stessa contribuente e su un precedente provvedimento già contenzioso, senza considerare la non convergenza tra le perizie e l'irrilevanza del preteso giudicato esterno; (2) violazione dell'art. 2909 c.c., per avere la CTR ritenuto esistente un giudicato esterno sulla determinazione della rendita catastale della centrale elettrica; (3) violazione dell'art. 1, comma 244, L. n. 190/2014, per avere la CTR ritenuto corretta la rendita attribuita dall'Ufficio, escludendo la conformità della perizia di parte e l'utilizzo dell'indice FOI.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, osservando che non vi era stata alcuna falsa applicazione dell'art. 2697 c.c., perché la CTR non aveva invertito l'onere della prova ma aveva semplicemente valutato il merito delle prove; ha inoltre escluso la censurabilità ex art. 360, n. 5 c.p.c. delle doglianze, perché dirette in sostanza a sollecitare una rivalutazione del fatto e delle prove, preclusa in cassazione e, comunque, ostacolata dalla doppia conforme. Quanto al secondo e al terzo motivo, esaminati congiuntamente, la Corte ha ritenuto correttamente richiamato il giudicato esterno: in materia tributaria esso opera per fatti a efficacia permanente o pluriennale, e nel caso concreto la precedente sentenza tra le stesse parti e sul medesimo immobile aveva già legittimato il classamento; la contribuente, quale avente causa del precedente proprietario, era vincolata dal giudicato. Inoltre, la Corte ha ritenuto conforme alla normativa di riferimento la valutazione dell'Ufficio e della CTR sulla rendita catastale di bene speciale, anche per l'inutilizzabilità, nel caso concreto, dei prezziari regionali rispetto a opere con peculiarità tecniche e geomorfologiche tali da rendere necessario un diverso criterio estimativo. Il ricorso è stato pertanto integralmente rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e con atto della debenza dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    La violazione dell'onere della prova è configurabile solo se il giudice attribuisce l'onere a una parte diversa da quella onerata; non quando si contesta la valutazione del materiale probatorio.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    È invocabile per denunciare violazioni di legge sostanziale, non per rimettere in discussione la valutazione di merito delle prove.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Non consente di ottenere una rivalutazione del fatto; non è utilizzabile per censurare il negativo scrutinio delle prove o la complessiva valutazione delle risultanze processuali.

  • art. 2909 c.c.

    Il giudicato esterno vincola le parti e i loro aventi causa quando ricorrono identità soggettiva e oggetto nei limiti dell'accertamento dei fatti che abbiano efficacia permanente o pluriennale.

  • art. 1, comma 244, L. 29 dicembre 2014, n. 190

    La determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale deve avvenire secondo criteri tecnico-estimativi coerenti con la disciplina richiamata dalla norma e con le circolari dell'Agenzia.

  • d.P.R. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater

    In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • La violazione dell'art. 2697 c.c. è deducibile in cassazione solo quando il giudice di merito abbia invertito la regola di distribuzione dell'onere probatorio; non quando la doglianza riguarda la mera attendibilità o congruità delle prove valutate.
  • Il giudizio di cassazione è a critica vincolata: non è consentito chiedere una nuova valutazione del merito, delle risultanze istruttorie o della complessiva ricostruzione fattuale operata dal giudice di appello.
  • Il motivo ex art. 360, n. 5 c.p.c. non può essere usato per contestare la semplice insufficiente o errata ponderazione delle prove, né per riproporre un dissenso sull'apprezzamento del fatto compiuto dal giudice di merito.
  • In materia tributaria, il giudicato esterno può esplicare efficacia anche su periodi d'imposta successivi quando l'accertamento riguarda fatti a efficacia permanente o pluriennale o la qualificazione di un rapporto ad esecuzione prolungata.
  • Il giudicato si estende alle parti sostanziali e ai loro aventi causa: chi subentra nella posizione giuridica già definita da una decisione passata in giudicato ne resta vincolato.
  • Nella determinazione della rendita catastale di immobili a destinazione speciale, l'Amministrazione può fare riferimento a criteri estimativi coerenti con le caratteristiche concrete del bene; i prezziari standard non sono necessariamente vincolanti quando le opere presentano peculiarità tecniche o geomorfologiche tali da renderli inadeguati.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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