Cassazione Civile, Ordinanza n. 03381/2023 del 03/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Il contribuente aveva promosso giudizio di ottemperanza per ottenere l’esatta esecuzione di un giudicato tributario che gli aveva riconosciuto il diritto al rimborso del 90% delle IRPEF versate per gli anni 1990, 1991 e 1992, con condanna dell’Amministrazione al pagamento di euro 8.661,43 oltre interessi. La CTR, decidendo sull’appello del contribuente, aveva ritenuto che l’Agenzia avesse già ottemperato alla decisione mediante pagamento del 50% delle somme, in applicazione dell’art. 16-octies del D.L. 91/2017 conv. in L. 123/2017, valorizzando anche la documentazione ministeriale sull’insufficienza dei fondi. Con il ricorso per cassazione il contribuente ha denunciato: 1) violazione e falsa applicazione dell’art. 16-octies D.L. 91/2017, conv. in L. 123/2017, e del provvedimento direttoriale applicativo, anche in riferimento all’art. 53 Cost.; 2) violazione dell’art. 2697 c.c., anche in riferimento all’art. 3 Cost., per mancato assolvimento dell’onere probatorio da parte dell’Amministrazione circa l’effettiva incapienza delle risorse stanziate.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso e ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria della Sicilia, anche per le spese. Ha ritenuto che la CTR non avesse correttamente applicato la disciplina dell’art. 16-octies D.L. 91/2017 nella fase di ottemperanza: il giudice di merito avrebbe dovuto verificare la disponibilità dei fondi stanziati per i rimborsi e, solo in caso di incapienza accertata, attivare le procedure di contabilità pubblica previste, senza escludere in astratto l’applicabilità della norma al rimborso riconosciuto con sentenza passata in giudicato. La Corte ha richiamato il principio secondo cui la disciplina sui limiti quantitativi al rimborso si applica anche ai titoli giudiziali e ai giudizi esecutivi instaurati dopo l’entrata in vigore della norma, ma richiede una verifica concreta dell’incapienza e non consente una falcidia automatica del credito accertato.
Norme richiamate
convertito in legge 123/2017
La disposizione si applica alla fase di esecuzione/ottemperanza dei rimborsi IRPEF anche quando il credito sia stato accertato con sentenza passata in giudicato; tuttavia il giudice deve prima verificare la concreta disponibilità dei fondi e, se del caso, attivare le procedure di pagamento previste dalla contabilità pubblica.
legge 3 agosto 2017 n. 123
Norma di conversione che rende vigente la disciplina dell’art. 16-octies, applicabile ai giudizi esecutivi instaurati dopo l’entrata in vigore.
Richiamato dal ricorrente per lamentare il mancato assolvimento dell’onere della prova da parte dell’Amministrazione sull’insufficienza dei fondi.
art. 53 Cost.
Invocato dal ricorrente in relazione alla pretesa illegittimità della falcidia del rimborso; la Corte richiama l’interpretazione costituzionalmente orientata della disciplina, senza accogliere una censura di incostituzionalità autonoma.
art. 3 Cost.
Invocato dal ricorrente con riguardo all’onere della prova e al trattamento differenziato dei contribuenti; la Corte non fonda su tale parametro l’accoglimento, ma sull’erronea applicazione della disciplina di settore.
Il giudizio di ottemperanza tributario è strumento per dare concreta attuazione al giudicato e il giudice può precisarne il contenuto e verificare la compatibilità con i principi di equivalenza ed effettività.
art. 1, comma 665, L. 190/2014
Costituisce la base normativa degli stanziamenti per i rimborsi fiscali relativi a benefici per eventi calamitosi; va letto insieme alle modifiche successive nel senso che il giudice deve accertare la capienza dei fondi.
Richiamato come modifica della disciplina degli stanziamenti per i rimborsi, nell’ambito del quale il giudice di ottemperanza deve verificare la disponibilità delle risorse.
Norma processuale richiamata per incardinare i motivi di ricorso per violazione di legge e vizio motivazionale.
Massime di principio
- Nel giudizio tributario di ottemperanza il giudice non si limita a prendere atto del giudicato, ma deve concretamente individuare e attuare il contenuto degli obblighi da eseguire, verificando anche la compatibilità della disciplina applicabile con i principi di effettività e equivalenza.
- La disciplina speciale sui limiti quantitativi dei rimborsi fiscali si applica anche quando il credito del contribuente sia stato riconosciuto con sentenza passata in giudicato, se la fase esecutiva è iniziata dopo l’entrata in vigore della norma.
- L’eventuale limitazione al pagamento del rimborso non opera in modo automatico: il giudice deve accertare la concreta disponibilità dei fondi stanziati e, in caso di incapienza, attivare le procedure di contabilità pubblica previste, anche mediante commissario ad acta.
- Dalla normativa di settore, letta in modo costituzionalmente e convenzionalmente orientato, non è desumibile una falcidia automatica e generalizzata dei diritti patrimoniali del contribuente già giudizialmente accertati.
- Nel giudizio di ottemperanza, quando l’Amministrazione eccepisce l’insufficienza delle risorse, grava su di essa la dimostrazione dei presupposti fattuali della limitazione invocata.
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