Cassazione Civile, Ordinanza n. 03212/2023 del 02/02/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di un ex socio garante di cooperativa agricola insolvente volta ad ottenere il riconoscimento del beneficio previsto dalla normativa del 1993 sugli accolli/garanzie per le cooperative agricole, già negato in sede amministrativa. Il Tribunale e poi la Corte d'appello hanno respinto la domanda, ritenendo insussistenti i requisiti soggettivi e oggettivi per l'ammissione al beneficio, anche alla luce della condanna penale per bancarotta fraudolenta del ricorrente e del successivo assetto normativo che consente allo Stato di recuperare quanto versato ai soci non aventi titolo. In cassazione il ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, violazione degli artt. 1273, 1292, 1294 e 1298 c.c. in relazione alla disciplina speciale, sostenendo che la sentenza amministrativa declinatoria di giurisdizione avrebbe già accertato il diritto al beneficio e che l'accollo statale opererebbe ex lege in modo immediato, con conseguente irrilevanza del vaglio discrezionale dei requisiti; con il secondo motivo ha dedotto violazione degli artt. 115 c.p.c., 2697 c.c., della disciplina speciale e dell'art. 444 c.p.p., lamentando che la Corte territoriale avrebbe attribuito valore automatico alla sentenza di patteggiamento ai fini della responsabilità civile, senza considerare l'autonomia del giudizio civile.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo estraneo alla ratio decidendi, perché la sentenza impugnata verteva soltanto sulla legittimità del provvedimento di ripetizione delle somme corrisposte, emesso sul presupposto della mancanza dei requisiti per beneficiare dell'intervento; ha inoltre rilevato che la censura era poco specifica, poiché lo stesso ricorrente ammetteva la possibilità per il Ministero di agire in ripetizione. Quanto al secondo motivo, la Corte lo ha dichiarato inammissibile perché sollecitava una rivalutazione del merito: il giudice di appello aveva infatti considerato la sentenza di patteggiamento solo come elemento indiziario, unitamente ad altri elementi probatori, per desumere la rilevanza della condotta del ricorrente nella causazione dell'insolvenza della cooperativa. La Corte ha quindi confermato la condanna alle spese e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 1, comma 1-bis, d.l. 20 maggio 1993, n. 149 conv. in l. 19 luglio 1993, n. 237
Costituisce la base normativa del beneficio richiesto dal socio garante; il suo riconoscimento è subordinato alla verifica dei requisiti previsti dalla disciplina speciale.
Richiamato dal ricorrente in relazione all'accollo; la Corte non ne affronta una autonoma interpretazione perché giudica le censure non pertinenti alla ratio decidendi.
Richiamato dal ricorrente insieme alle norme sulla solidarietà, senza che la Corte vi fondi una specifica decisione di merito.
Richiamato dal ricorrente in tema di obbligazioni solidali; la Corte non ne svolge una specifica esegesi.
Richiamato dal ricorrente in tema di riparto interno delle obbligazioni solidali; non è oggetto di autonoma ratio decidendi.
art. 4 d.m. 2 ottobre 1995
È richiamato quale fonte dei requisiti oggettivi per il riconoscimento del beneficio, da verificare prima dell'operatività dell'accollo.
art. 126, comma 2, l. n. 388/2000
È richiamato come norma che collega l'operatività della disciplina speciale al vaglio preventivo dei requisiti oggettivi.
art. 126, comma 3-bis, l. n. 388/2000
Prevede il diritto dello Stato alla ripetizione di quanto corrisposto ai soggetti non aventi titolo al beneficio.
Richiamato dal ricorrente per contestare l'uso della prova da parte del giudice di merito; la censura è stata ritenuta inammissibile perché mirante a una diversa valutazione dei fatti.
Richiamato dal ricorrente in tema di onere della prova; la Corte esclude che il motivo introduca una reale questione di riparto probatorio, risolvendosi invece in critica alla ricostruzione del fatto.
Richiamato dal ricorrente per negare efficacia automatica alla sentenza di patteggiamento; la Corte osserva che il giudice di merito l'ha considerata solo come elemento indiziario nel contesto complessivo.
È la base procedurale della trattazione camerale del ricorso in cassazione con proposta della relatrice.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Consente di porre a carico del ricorrente, in caso di rigetto/inammissibilità, l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
È il parametro per la quantificazione dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- In cassazione è inammissibile il motivo che non si confronti con la ratio decidendi della sentenza impugnata, soprattutto quando la decisione di merito abbia fondato il proprio dictum su un diverso presupposto giuridico rispetto a quello criticato.
- Quando una disciplina speciale prevede un beneficio con successiva ripetizione delle somme indebitamente corrisposte, la questione centrale è la sussistenza dei requisiti per l'ammissione al beneficio; la ripetizione presuppone la mancanza del titolo legittimante.
- La sentenza di patteggiamento non produce, di regola, un effetto vincolante automatico nel giudizio civile sulla responsabilità, ma può essere valutata dal giudice di merito come elemento indiziario unitamente ad altri dati probatori.
- La doglianza che si risolva nella richiesta di una nuova valutazione delle prove o dei fatti è inammissibile in sede di legittimità, perché estranea al controllo di diritto affidato alla Corte di cassazione.
- L'eventuale accollo o liberazione dei garanti in una disciplina speciale non esonera dal preventivo accertamento dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti dalla legge e dai regolamenti attuativi.
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