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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23358/2025 del 16/08/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia riguarda la determinazione dell'indennità dovuta per l'espropriazione di un'area destinata alla realizzazione di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. La corte d'appello aveva accolto la domanda del proprietario del fondo, recependo le conclusioni del CTU sulla stima del bene e sull'indennità di deprezzamento della porzione residua, ritenendo insussistenti vincoli ostativi all'edificabilità intermedia dei suoli e irrilevanti le contestazioni sulla metodologia estimativa. La società promotrice ha proposto ricorso principale articolando quattro motivi: 1) violazione dell'art. 40 TUE per asserita adesione acritica alla CTU e mancata reale indagine di mercato; 2) omesso esame di fatti decisivi, per non avere considerato 12 atti di compravendita prodotti e una CTU di altro giudizio; 3) violazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 40 TUE per avere riconosciuto l'indennità pur in mancanza di prova, da parte dell'espropriata, delle utilizzazioni intermedie; 4) violazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 33 TUE in tema di indennità per deprezzamento della parte residua. La Regione Puglia ha proposto ricorso incidentale lamentando la propria indebita qualificazione come soggetto passivo/beneficiario della procedura, in base agli artt. 12 e 54 TUE, art. 29 d.lgs. 150/2011 e d.m. 10 settembre 2010. L'altra controparte ha proposto a sua volta ricorso incidentale, ma tardivo.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili il ricorso principale e il ricorso incidentale della Regione Puglia, ritenendo che le doglianze della società promotrice censurassero in realtà apprezzamenti di merito e valutazioni probatorie insindacabili in sede di legittimità: la censura sulla CTU era una critica di merito; l'omesso esame denunciato riguardava elementi istruttori e non fatti storici decisivi; la dedotta violazione dell'art. 2697 c.c. era impropriamente prospettata, poiché non risultava un'erronea distribuzione dell'onere della prova ma semmai una contestazione della valutazione del materiale istruttorio; anche il motivo sull'indennità di deprezzamento si risolveva in una doglianza di fatto. Quanto al ricorso incidentale della Regione, la Corte lo ha reputato inammissibile perché non specifico e comunque inconferente rispetto alla fattispecie ricostruita dal giudice di merito. Il ricorso incidentale dell'altra controparte è stato dichiarato inefficace perché tardivo ai sensi dell'art. 334, comma 2, c.p.c. Le spese sono state integralmente compensate per reciproca soccombenza.

Norme richiamate

  • art. 40 TUE

    richiamato in tema di determinazione dell'indennità espropriativa; la sua violazione è stata esclusa perché i motivi miravano in sostanza a rimettere in discussione accertamenti di fatto e valutazioni estimative del giudice di merito.

  • art. 2697 c.c.

    la sua violazione è configurabile solo se il giudice attribuisce l'onere della prova alla parte sbagliata; non quando si contesta che la parte onerata non abbia assolto la prova o si censura la valutazione delle risultanze istruttorie.

  • art. 33 TUE

    richiamato in relazione all'indennità per deprezzamento della parte residua nell'espropriazione parziale; la censura è stata ritenuta inammissibile perché investiva l'accertamento di fatto e non una falsa applicazione della norma.

  • art. 12, commi 1, 3 e 4, d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387

    richiamato dalla Regione per negare la propria qualità di beneficiario della procedura; la Corte ha ritenuto la doglianza non coerente con la ricostruzione della vicenda, già ricondotta al quadro del TUE.

  • d.m. 10 settembre 2010

    richiamato congiuntamente alle norme sull'autorizzazione degli impianti da fonti rinnovabili; la censura della Regione è stata dichiarata inammissibile.

  • art. 54 TUE

    invocato dalla Regione per contestare la propria legittimazione passiva; la censura è stata reputata reiterativa e priva di specificità.

  • art. 29 d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150

    richiamato dalla Regione in tema di opposizione alla stima/legittimazione processuale; la Corte ha escluso l'ammissibilità della doglianza per difetto di specificità.

  • art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.

    il motivo di ricorso deve contenere ragioni del dissenso specifiche, complete e riferibili alla decisione impugnata; la mera reiterazione delle difese di merito è inammissibile.

  • art. 334, comma 2, c.p.c.

    il ricorso incidentale tardivo è inefficace quando il ricorso principale è dichiarato inammissibile.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    richiamato nel dispositivo ai fini degli oneri processuali conseguenti all'esito del giudizio.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è censurabile la sentenza che aderisce alle conclusioni del CTU quando questi abbia considerato e replicato alle osservazioni dei consulenti di parte; la critica che mira solo a sostituire una diversa valutazione del materiale probatorio integra una doglianza di merito.
  • L'omesso esame di elementi istruttori non coincide con l'omesso esame di un fatto decisivo: se il fatto storico rilevante è stato comunque considerato dal giudice, la mancata confutazione di tutte le prove o dei singoli documenti non integra il vizio di cui all'art. 360 c.p.c., n. 5.
  • La violazione dell'art. 2697 c.c. si configura soltanto quando il giudice ripartisce erroneamente l'onere probatorio tra le parti; non quando ritiene non assolto l'onere da parte di chi ne era gravato, poiché tale censura attiene alla valutazione del merito.
  • La deduzione di falsa applicazione di legge non può essere utilizzata per contestare l'erronea ricognizione della fattispecie concreta alla luce delle prove raccolte: se la critica riguarda l'apprezzamento del fatto, essa è estranea al sindacato di legittimità.
  • Il ricorso per cassazione deve contenere motivi specifici e pertinenti rispetto alla decisione impugnata; la riproposizione meramente assertiva delle stesse difese svolte nel merito è inammissibile per difetto di specificità.
  • Nel sistema espropriativo, il ricorso incidentale tardivo è inefficace se il ricorso principale viene dichiarato inammissibile, ai sensi dell'art. 334, comma 2, c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniEspropriazione forzata
RamiProcesso civileEsecuzioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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