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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23342/2025 del 16/08/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (beneficiario patrocinio)

La controversia

Il ricorrente era stato provvisoriamente ammesso al patrocinio a spese dello Stato in un procedimento davanti al Tribunale di Bologna relativo alla domanda di protezione internazionale o complementare. Dopo il rigetto di tale domanda, l’ammissione provvisoria era stata revocata ai sensi dell’art. 136, comma 2, del d.P.R. n. 115/2002, sul presupposto della manifesta infondatezza della pretesa e della conseguente temerarietà o colpa grave nella proposizione dell’azione. L’opposizione avverso la revoca era stata rigettata dal Tribunale di Bologna. Con il ricorso per cassazione il ricorrente ha denunciato violazione di legge e carenza/manifesta illogicità della motivazione, sostenendo che la domanda di protezione aveva richiesto un’istruttoria articolata, con integrazioni successive, e che ciò escludeva la ricorrenza dell’evidenza manifesta dell’infondatezza, nonché ogni colpa grave o temerarietà. Ha inoltre valorizzato il fatto che, nel parallelo giudizio sulla protezione internazionale, la Corte aveva successivamente cassato il rigetto della domanda, rinviando al Tribunale di Bologna, con effetto diretto sulla valutazione dei presupposti della revoca del patrocinio.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che l’accoglimento, in sede di legittimità, del ricorso avverso il diniego della protezione internazionale incidesse sulla verifica dei presupposti della revoca del patrocinio a spese dello Stato ex art. 136, comma 2, d.P.R. n. 115/2002, imponendo una nuova valutazione nel merito. Ha quindi cassato l’ordinanza impugnata e rinviato al Tribunale di Bologna, in diversa composizione, demandando anche la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 136, comma 2, d.P.R. n. 115/2002

    La revoca del patrocinio a spese dello Stato presuppone la verifica della manifesta infondatezza della pretesa e della correlata colpa grave o temerarietà; tale verifica non può prescindere dall’esito del giudizio sulla domanda sostanziale cui il beneficio si riferisce.

  • art. 380 bis c.p.c.

    È richiamato come base del procedimento accelerato con proposta di definizione anticipata e richiesta di decisione da parte del ricorrente.

  • art. 702 ter c.p.c.

    È indicato tra le norme processuali applicate al provvedimento cassato e al giudizio di rinvio.

  • art. 170 d.P.R. n. 115/2002

    È richiamato tra le norme che disciplinano l’opposizione e il controllo giurisdizionale sul provvedimento relativo al patrocinio a spese dello Stato.

  • art. 15 d.lgs. n. 150/2011

    È richiamato quale disciplina processuale del rito applicabile all’opposizione relativa al patrocinio a spese dello Stato.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    È richiamato per qualificare il vizio dedotto in cassazione come violazione di legge.

Massime di principio

  • La revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato per manifesta infondatezza della pretesa va valutata alla luce della concreta tenuta della domanda sostanziale e del relativo sviluppo istruttorio, non potendo essere fondata in modo meramente automatico sul solo rigetto della domanda.
  • Quando il provvedimento sul merito della controversia viene successivamente cassato, con rinvio, viene meno il presupposto di evidenza univoca posto a base della revoca del beneficio, imponendosi una rivalutazione della sussistenza dei requisiti dell’art. 136, comma 2, d.P.R. n. 115/2002.
  • In tema di patrocinio a spese dello Stato, la temerarietà o colpa grave del richiedente non può essere affermata senza una verifica sostanziale della manifesta infondatezza della pretesa e del contesto istruttorio in cui l’azione è stata proposta.

Come è indicizzato

MaterieSpese di liteImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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