Cassazione Civile, Ordinanza n. 23350/2025 del 16/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (creditore ipotecario)
La controversia
La lite nasce da una procedura esecutiva immobiliare avente ad oggetto un compendio comprendente terreni agricoli. Su parte di tali terreni il comune aveva trascritto un provvedimento collegato a una lottizzazione abusiva e al successivo meccanismo di acquisizione sanzionatoria al patrimonio comunale. Il creditore ipotecario e l'aggiudicataria del compendio avevano chiesto di accertare l'inefficacia e l'inopponibilità di quelle trascrizioni pregiudizievoli nei loro confronti. Il tribunale aveva accolto la domanda, ma la corte d'appello aveva riformato la decisione, ritenendo che il provvedimento di lottizzazione abusiva producesse effetti ablatori anche verso i diritti di garanzia costituiti prima dell'adozione del provvedimento. In cassazione i ricorrenti deducevano: 1) violazione dell'art. 30 d.P.R. 380/2001 e degli artt. 156 e 160 c.p.c., oltre a omesso esame di un fatto decisivo, per l'asserita mancata contestazione e notifica dell'ordinanza comunale di acquisizione al patrimonio comunale al reale proprietario dei terreni; 2) violazione dell'art. 30 d.P.R. 380/2001 in relazione agli artt. 3, 27, 42 Cost. e all'art. 1 Prot. add. CEDU, sostenendo che la confisca amministrativa urbanistica non potesse colpire diritti reali di garanzia acquisiti in buona fede prima dell'illecito edilizio e in assenza di un interesse pubblico a sanzionare soggetti estranei all'abuso; 3) violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. sulle spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il secondo motivo di ricorso, ritenendolo fondato alla luce della sopravvenuta sentenza della Corte costituzionale n. 160/2024, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 7, terzo comma, della l. 47/1985 nella parte in cui non salva il diritto di ipoteca iscritto a favore del creditore non responsabile dell'abuso edilizio prima della trascrizione dell'atto di accertamento dell'inottemperanza alla demolizione. La Corte ha ritenuto che tale mutamento del quadro normativo, con efficacia ex tunc, imponesse il riesame della vicenda da parte del giudice di merito. Sono rimasti assorbiti il primo e il terzo motivo. La sentenza impugnata è stata cassata in relazione al motivo accolto e la causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Genova anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
norma richiamata quale base del provvedimento sanzionatorio per lottizzazione abusiva; la sua applicazione concreta deve essere riesaminata alla luce della declaratoria di illegittimità costituzionale richiamata dalla Corte
invocati per censurare la regolarità della contestazione e della notifica dell'ordinanza di acquisizione
artt. 3, 27, 42 Cost.
richiamati dai ricorrenti per sostenere l'illegittimità dell'incidenza della misura sanzionatoria sui diritti di garanzia di terzi in buona fede
art. 1 Prot. addizionale CEDU
richiamato come parametro convenzionale a tutela del diritto di proprietà e delle garanzie reali
richiamati per contestare la regolazione delle spese di lite
art. 7, terzo comma, L. 28 febbraio 1985, n. 47
dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non fa salvo il diritto di ipoteca del creditore non responsabile dell'abuso, iscritto prima della trascrizione dell'atto di accertamento dell'inottemperanza
art. 31, comma 3, d.P.R. n. 380/2001
richiamato nel rinvio pregiudiziale alla Corte costituzionale, per il tema dell'incidenza della acquisizione sanzionatoria sui diritti ipotecari anteriori
Massime di principio
- Quando sopravviene una declaratoria di illegittimità costituzionale rilevante sulla norma applicata dal giudice di merito, la Corte di cassazione deve cassare la decisione e rinviare al giudice del rinvio perché riesamini la controversia alla luce del nuovo quadro normativo, con efficacia ex tunc della pronuncia costituzionale.
- Nei procedimenti relativi a misure urbanistiche sanzionatorie, il giudice di merito deve verificare l'incidenza della misura sui diritti di garanzia di terzi non responsabili dell'abuso, distinguendo la posizione del soggetto autore dell'illecito da quella del creditore ipotecario in buona fede.
- L'assorbimento dei motivi ulteriori è corretto quando l'accoglimento di una censura comporta la cassazione della sentenza e rende superfluo l'esame delle altre questioni prospettate.
- In presenza di una questione di costituzionalità decisiva per la definizione del motivo di ricorso, la trattazione può essere sospesa e rinviata fino alla decisione della Corte costituzionale; una volta intervenuta la pronuncia, il giudizio va deciso conformemente al nuovo assetto normativo.
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