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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23350/2025 del 16/08/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (creditore ipotecario)

La controversia

La lite nasce da una procedura esecutiva immobiliare avente ad oggetto un compendio comprendente terreni agricoli. Su parte di tali terreni il comune aveva trascritto un provvedimento collegato a una lottizzazione abusiva e al successivo meccanismo di acquisizione sanzionatoria al patrimonio comunale. Il creditore ipotecario e l'aggiudicataria del compendio avevano chiesto di accertare l'inefficacia e l'inopponibilità di quelle trascrizioni pregiudizievoli nei loro confronti. Il tribunale aveva accolto la domanda, ma la corte d'appello aveva riformato la decisione, ritenendo che il provvedimento di lottizzazione abusiva producesse effetti ablatori anche verso i diritti di garanzia costituiti prima dell'adozione del provvedimento. In cassazione i ricorrenti deducevano: 1) violazione dell'art. 30 d.P.R. 380/2001 e degli artt. 156 e 160 c.p.c., oltre a omesso esame di un fatto decisivo, per l'asserita mancata contestazione e notifica dell'ordinanza comunale di acquisizione al patrimonio comunale al reale proprietario dei terreni; 2) violazione dell'art. 30 d.P.R. 380/2001 in relazione agli artt. 3, 27, 42 Cost. e all'art. 1 Prot. add. CEDU, sostenendo che la confisca amministrativa urbanistica non potesse colpire diritti reali di garanzia acquisiti in buona fede prima dell'illecito edilizio e in assenza di un interesse pubblico a sanzionare soggetti estranei all'abuso; 3) violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. sulle spese.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il secondo motivo di ricorso, ritenendolo fondato alla luce della sopravvenuta sentenza della Corte costituzionale n. 160/2024, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 7, terzo comma, della l. 47/1985 nella parte in cui non salva il diritto di ipoteca iscritto a favore del creditore non responsabile dell'abuso edilizio prima della trascrizione dell'atto di accertamento dell'inottemperanza alla demolizione. La Corte ha ritenuto che tale mutamento del quadro normativo, con efficacia ex tunc, imponesse il riesame della vicenda da parte del giudice di merito. Sono rimasti assorbiti il primo e il terzo motivo. La sentenza impugnata è stata cassata in relazione al motivo accolto e la causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Genova anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 30 d.P.R. n. 380/2001

    norma richiamata quale base del provvedimento sanzionatorio per lottizzazione abusiva; la sua applicazione concreta deve essere riesaminata alla luce della declaratoria di illegittimità costituzionale richiamata dalla Corte

  • artt. 156 e 160 c.p.c.

    invocati per censurare la regolarità della contestazione e della notifica dell'ordinanza di acquisizione

  • artt. 3, 27, 42 Cost.

    richiamati dai ricorrenti per sostenere l'illegittimità dell'incidenza della misura sanzionatoria sui diritti di garanzia di terzi in buona fede

  • art. 1 Prot. addizionale CEDU

    richiamato come parametro convenzionale a tutela del diritto di proprietà e delle garanzie reali

  • artt. 91 e 92 c.p.c.

    richiamati per contestare la regolazione delle spese di lite

  • art. 7, terzo comma, L. 28 febbraio 1985, n. 47

    dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non fa salvo il diritto di ipoteca del creditore non responsabile dell'abuso, iscritto prima della trascrizione dell'atto di accertamento dell'inottemperanza

  • art. 31, comma 3, d.P.R. n. 380/2001

    richiamato nel rinvio pregiudiziale alla Corte costituzionale, per il tema dell'incidenza della acquisizione sanzionatoria sui diritti ipotecari anteriori

Massime di principio

  • Quando sopravviene una declaratoria di illegittimità costituzionale rilevante sulla norma applicata dal giudice di merito, la Corte di cassazione deve cassare la decisione e rinviare al giudice del rinvio perché riesamini la controversia alla luce del nuovo quadro normativo, con efficacia ex tunc della pronuncia costituzionale.
  • Nei procedimenti relativi a misure urbanistiche sanzionatorie, il giudice di merito deve verificare l'incidenza della misura sui diritti di garanzia di terzi non responsabili dell'abuso, distinguendo la posizione del soggetto autore dell'illecito da quella del creditore ipotecario in buona fede.
  • L'assorbimento dei motivi ulteriori è corretto quando l'accoglimento di una censura comporta la cassazione della sentenza e rende superfluo l'esame delle altre questioni prospettate.
  • In presenza di una questione di costituzionalità decisiva per la definizione del motivo di ricorso, la trattazione può essere sospesa e rinviata fino alla decisione della Corte costituzionale; una volta intervenuta la pronuncia, il giudizio va deciso conformemente al nuovo assetto normativo.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCompravendita immobiliarePegno e ipotecaEspropriazione forzata
RamiProcesso civileImmobiliareDiritti realiEsecuzioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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