Cassazione Civile, Ordinanza n. 23347/2025 del 16/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da una vicenda immobiliare nella quale un compendio risultava prima sottoposto a sequestro e poi a confisca nell'ambito di misure di prevenzione, con trascrizioni e rettifiche nei registri immobiliari. Successivamente il bene veniva alienato a terzi e infine acquistato dal ricorrente. Quest'ultimo, dopo un tentativo infruttuoso di far valere la propria posizione in sede di incidente di esecuzione davanti al giudice penale, conveniva in giudizio civile le amministrazioni resistenti chiedendo di dichiarare non opponibile nei suoi confronti la trascrizione della misura, deducendo che la confisca era stata disposta nei confronti di soggetto diverso da quello che risultava proprietario, che al momento del sequestro e della confisca il bene era di un terzo estraneo, che il procedimento di prevenzione avrebbe dovuto garantire il contraddittorio anche nei suoi confronti e che, in base alle norme invocate, il terzo avente causa avrebbe dovuto poter ottenere la caducazione della confisca. Con il primo motivo di ricorso ha denunciato violazione di norme sulla confisca di prevenzione, sulla partecipazione dei terzi al procedimento e sull'art. 2915 c.c.; con il secondo motivo ha dedotto violazione dell'art. 7 CEDU, richiamando il principio di personalità della responsabilità penale e la giurisprudenza europea per sostenere che non potesse essere sacrificata la posizione di chi non aveva commesso il reato.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la questione fosse già stata sostanzialmente devoluta al giudice penale mediante incidente di esecuzione, con esito sfavorevole ormai definitivo, e che pertanto operasse la preclusione del giudicato esterno. Ha inoltre osservato che la situazione non era sovrapponibile a quella esaminata dalla Corte costituzionale in tema di tutela del creditore ipotecario rispetto alla confisca urbanistica, poiché qui si discuteva di una vicenda traslativa di un immobile già assoggettato a confisca antimafia. Ha ribadito che, in materia di diritti dei terzi sul bene confiscato, la competenza appartiene in via esclusiva al giudice dell'esecuzione penale, davanti al quale il terzo deve far valere le proprie ragioni nelle forme previste dal codice di procedura penale. Conseguentemente è stata confermata la decisione di merito e, non essendovi difese degli intimati, non sono state liquidate spese; è stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2-ter l. n. 575/1965
richiamato dal ricorrente per sostenere la partecipazione dei terzi nel procedimento di prevenzione; la Corte non ne fonda la decisione, ma valorizza il diverso canale processuale del giudice dell'esecuzione penale.
art. 14 l. n. 55/1990
invocato nel motivo di ricorso insieme alle norme sulla confisca antimafia; non è posto a base dell'accoglimento.
art. 240 c.p.
richiamato dal ricorrente per affermare che la confisca non può colpire beni appartenenti a persona estranea al reato; la Corte non accoglie la censura perché ritiene preclusa la questione dal giudicato e riservata al giudice penale.
art. 2915 c.c.
invocato dal ricorrente in tema di efficacia delle trascrizioni e opponibilità; non viene ritenuto idoneo a superare la preclusione processuale.
art. 7 CEDU
richiamato per sostenere il principio di personalità della responsabilità penale; la Corte non ne trae conseguenze favorevoli al ricorrente, ritenendo non decisiva la censura nel caso concreto.
artt. 665 e ss. c.p.p.
indicati come le norme che attribuiscono al giudice dell'esecuzione penale la competenza a decidere sulle pretese dei terzi sui beni confiscati.
art. 676 c.p.p.
richiamato quale base processuale per far valere davanti al giudice dell'esecuzione la pretesa del terzo sul bene confiscato.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, l. n. 228/2012
richiamato come fonte dell'inserimento del comma 1-quater nell'art. 13 del D.P.R. n. 115/2002.
art. 31, comma 3, d.P.R. n. 380/1981
menzionato solo nel richiamo all'ordinanza interlocutoria e alla questione di costituzionalità pendente, senza incidere sulla decisione finale.
art. 7, comma 3, l. n. 47/1985
menzionato solo nel richiamo alla questione costituzionale pendente, non decisivo nel caso definito.
Massime di principio
- Il giudicato esterno, una volta formatosi su una questione già decisa in sede competente, preclude la riproposizione della medesima domanda davanti al giudice civile e può essere rilevato d'ufficio dal giudice, in quanto presidia l'esigenza di stabilità delle decisioni e di prevenzione di giudicati contrastanti.
- In materia di diritti di terzi sui beni assoggettati a confisca, la competenza a conoscere delle relative pretese appartiene al giudice dell'esecuzione penale, che deve valutare la posizione del terzo nelle forme previste dal codice di rito penale; il giudice civile non può sostituirsi a tale sede per rimettere in discussione l'efficacia della confisca.
- La deduzione secondo cui il bene confiscato apparteneva a un soggetto diverso da quello nei cui confronti la misura era stata disposta non consente, di per sé, di superare la preclusione derivante da una precedente decisione definitiva resa nel procedimento di esecuzione penale.
- La tutela del terzo estraneo alla vicenda penale deve essere fatta valere nel procedimento esecutivo penale attraverso gli strumenti specificamente previsti, non mediante una nuova azione civile diretta a ottenere l'inefficacia della confisca già definitivamente scrutinata.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 16 ago 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 23342/2025 del 16/08/2025
- ordinanza_civile · 16 ago 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 23343/2025 del 16/08/2025
- ordinanza_civile · 16 ago 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 23345/2025 del 16/08/2025
- ordinanza_civile · 16 ago 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 23349/2025 del 16/08/2025
- ordinanza_civile · 16 ago 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 23350/2025 del 16/08/2025
- ordinanza_civile · 16 ago 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 23351/2025 del 16/08/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →