Cassazione Civile, Ordinanza n. 23345/2025 del 16/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (parte convenuta)
La controversia
Più soggetti, tra cui il Comune di Galati Mamertino, avevano convenuto in giudizio i venditori e l'acquirente di due contratti di cessione di proprietà con costituzione di rendita vitalizia stipulati nel 2016 e nel 2017, chiedendo la declaratoria di revocatoria e/o annullamento dei negozi sul presupposto che fossero stati predisposti per sottrarre i terreni alla loro disponibilità. Gli attori assumevano di essere i reali proprietari e possessori di gran parte dei fondi oggetto dei contratti. Il Tribunale aveva dichiarato improcedibili le domande per alcuni attori per mancata mediazione e aveva rigettato nel merito quelle esaminate; in appello la Corte aveva riformato il rilievo sulla mediazione, ritenendo che la lite riguardasse contratti e non diritti reali, ma aveva comunque respinto le domande nel merito per difetto di interesse e di prova della titolarità, salvo il Comune per il quale aveva escluso la nullità invocata. Con il ricorso per cassazione i ricorrenti deducevano: 1) violazione della disciplina sulla mediazione obbligatoria, sostenendo che la controversia fosse in materia di diritti reali e non contrattuale; 2) violazione degli artt. 2697, 115, 116 e 112 c.p.c., per asserito travisamento dei fatti e mancata valutazione di documenti (testamenti, successioni, certificati, trascrizioni, contratti, denuncia-querela) ritenuti decisivi per provare proprietà, possesso e legittimazione attiva; 3) omessa ammissione di prova testimoniale e di CTU, riproposte in appello, che avrebbero consentito di dimostrare la proprietà e l'asserita nullità dei contratti; 4) erronea statuizione sulle spese processuali e sui compensi liquidati nei gradi di merito. La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibili o infondati i motivi: ha confermato che la domanda era stata correttamente qualificata come azione volta alla declaratoria di nullità di contratti, non come rivendica reale; ha ribadito che spetta agli attori provare i fatti costitutivi della pretesa e che le censure miravano in realtà a una rivalutazione del merito; ha escluso che il mancato esame di alcuni documenti o la mancata ammissione delle prove richieste integrassero, nel caso concreto, un vizio di legittimità; ha infine dichiarato inammissibile la doglianza sulle spese per difetto di autosufficienza e di specifica censura rispetto ai parametri tariffari applicati. Il ricorso è stato integralmente rigettato, con condanna dei ricorrenti alle spese del giudizio di legittimità e all'ulteriore condanna ex art. 96 c.p.c. e art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha confermato la sentenza d'appello che aveva respinto le domande degli attori: ha ritenuto corretta la qualificazione negoziale della lite, ha escluso che i ricorrenti avessero dimostrato la titolarità o comunque un interesse giuridicamente rilevante sufficiente, ha rilevato che le prove dedotte non erano decisive o comunque non erano state censurate nei limiti consentiti in cassazione e ha reputato inammissibile la doglianza sulle spese. In conseguenza del rigetto, ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore di ciascuna parte controricorrente, oltre a una somma ai sensi dell'art. 96 c.p.c. e all'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 5 d.lgs. n. 28/2010
La questione della mediazione obbligatoria è stata risolta escludendo che la controversia, così come proposta, rientrasse nella materia dei diritti reali; la Corte ha ritenuto corretta la qualificazione della domanda come negoziale/contrattuale effettuata dal giudice di merito.
art. 115 c.p.c.
La violazione è deducibile solo se il giudice abbia posto a base della decisione prove non introdotte dalle parti; non basta contestare la diversa valutazione del materiale probatorio offerto dalle parti.
art. 116 c.p.c.
La valutazione comparativa delle prove e l'attribuzione di maggior forza di convincimento ad alcuni elementi rispetto ad altri appartengono al merito e non integrano, di per sé, vizio di legittimità.
art. 112 c.p.c.
L'omessa pronuncia richiede la mancata decisione su una domanda o eccezione; non coincide con la pretesa omissione motivazionale su un punto decisivo.
art. 2697 c.c.
L'onere probatorio grava su chi fa valere il fatto costitutivo della pretesa; nel caso concreto spettava ai ricorrenti dimostrare la titolarità dei beni e i presupposti dell'azione proposta.
art. 1159 c.c.
La cessione di bene da parte di non proprietario è stata ricondotta non alla nullità o annullabilità del contratto, ma alla disciplina dell'acquisto a non domino, con tutela del proprietario tramite inefficacia/inopponibilità nei suoi confronti.
art. 1481 c.c.
Richiamato come disposizione coerente con la tutela del compratore e con la disciplina della vendita di cosa altrui/non dovuta, a supporto della qualificazione della fattispecie.
art. 1483 c.c.
Richiamato insieme all'art. 1481 c.c. per escludere che la cessione di bene altrui determini, di per sé, nullità del contratto.
art. 483 c.p.
Richiamato dalla Corte di merito come possibile norma imperativa evocata dai ricorrenti, ma la Cassazione ha confermato che mancava la prova dell'illiceità prospettata.
art. 360 c.p.c.
La Corte ha ribadito i limiti del sindacato di legittimità: le censure che mirano a una nuova lettura delle domande o delle prove non sono ammissibili come violazione di legge; il vizio motivazionale è scrutinabile solo entro i limiti del 'minimo costituzionale'.
art. 380-bis c.p.c.
Essendo stata formulata proposta di definizione anticipata, il rigetto ha comportato l'applicazione delle conseguenze sanzionatorie previste dalla norma in caso di decisione conforme alla proposta.
art. 96 c.p.c.
Poiché la decisione è stata resa in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., la Corte ha applicato la condanna al pagamento di una somma equitativa e di un'ulteriore somma in favore della cassa delle ammende nei limiti di legge.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
È stato dato atto dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, se dovuto.
Massime di principio
- Quando una domanda è diretta a ottenere la declaratoria di nullità di contratti aventi a oggetto beni altrui, il giudice può qualificarla come azione negoziale e non come controversia di diritti reali, se il petitum sostanziale è l'eliminazione dell'efficacia del contratto e non la rivendica della proprietà.
- La vendita o cessione di un bene da parte di chi non ne è proprietario non comporta automaticamente nullità del contratto; la tutela del preteso proprietario va ricercata nella disciplina dell'inefficacia o inopponibilità dell'atto nei suoi confronti, secondo la struttura della fattispecie concreta.
- In cassazione, la censura per violazione dell'art. 2697 c.c. è ammissibile solo se il giudice abbia invertito l'onere della prova; non è consentito contestare sotto questa veste la mera valutazione di sufficienza o attendibilità delle prove.
- La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può essere dedotta per contestare la diversa ponderazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, salvo che siano state poste a fondamento prove non introdotte dalle parti o si sia attribuito valore probatorio a elementi legalmente irrilevanti.
- Il mancato esame di un documento o il diniego di prove costituende è rilevante in cassazione solo se il ricorrente indica specificamente la decisività del mezzo istruttorio omesso e dimostra che, con certezza e non per mera probabilità, la decisione sarebbe stata diversa.
- La denuncia di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. richiede la totale omissione della decisione su una domanda o eccezione; non si confonde con la pretesa insufficienza o assenza di motivazione su un profilo della causa.
- Le censure sulle spese processuali devono essere specifiche, autosufficienti e riferite alla decisione effettivamente impugnata; non è sufficiente il mero raffronto tra liquidazioni di gradi diversi o l'affermazione apodittica dell'erroneità dei parametri applicati.
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