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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23343/2025 del 16/08/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

Un soggetto che aveva proposto opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c. in relazione a beni pignorati nell'ambito di una procedura esecutiva ha visto respinta la domanda sia in primo sia in secondo grado. In appello aveva contestato la condanna alle spese, deducendo che la controparte avrebbe violato i doveri di lealtà e probità ex art. 88 c.p.c. mediante una tardiva produzione documentale e una sua utilizzazione parziale e fuorviante per sostenere una pretesa rinuncia all'usucapione. La Corte d'appello aveva escluso che quella produzione fosse stata effettuata dalla parte indicata come responsabile, aveva rilevato che il documento non era stato utilizzato nella decisione e aveva quindi confermato la condanna alle spese secondo soccombenza, senza compensazione. Nel ricorso per cassazione, proposto solo contro il capo sulle spese, il ricorrente ha denunciato violazione degli artt. 88 e 92 c.p.c., oltre che degli artt. 102 e 111 Cost., sostenendo che la condotta processuale scorretta della controparte, anche se vittoriosa, avrebbe dovuto integrare una grave ed eccezionale ragione di compensazione delle spese e che il giudice di merito avrebbe omesso di considerare l'abuso processuale e la lesione del diritto di difesa. È stata anche sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 380-bis c.p.c., ritenuta però irrilevante perché la proposta di definizione anticipata era stata formulata da un consigliere diverso da quello componente del collegio.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato l'unico motivo di ricorso. Ha ribadito che il controllo di legittimità sulle spese processuali è limitato a verificare che la parte totalmente vittoriosa non sia stata condannata a spese in violazione del principio di soccombenza, mentre la scelta di compensare o meno le spese rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e non richiede una motivazione specifica. Ha ricordato che la condanna della parte vittoriosa alle spese è ammissibile solo nell'ipotesi eccezionale di violazione dell'art. 88 c.p.c., ma solo per le spese causate dal comportamento illecito e con motivazione congrua. Nel caso concreto, poiché la produzione documentale contestata non aveva inciso sulla decisione di merito né era stato allegato uno specifico aggravio di spese causato da tale condotta, non era configurabile alcuna violazione degli artt. 88 e 92 c.p.c. La censura mirava in realtà a ottenere una rivalutazione meramente discrezionale della compensazione delle spese, non consentita in sede di legittimità. Il ricorso è stato quindi integralmente respinto, con condanna del ricorrente alle spese del giudizio di cassazione, oltre alla condanna ex art. 96 c.p.c. per responsabilità aggravata, secondo la disciplina speciale applicabile alla definizione anticipata ex art. 380-bis c.p.c., e con atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 619 c.p.c.

    indica il rimedio utilizzato per contestare il pignoramento di beni asseritamente appartenenti al terzo opponente.

  • art. 88 c.p.c.

    dovere di lealtà e probità

    la sua violazione può giustificare, in via eccezionale, la condanna della parte vittoriosa al rimborso delle sole spese causate dal comportamento scorretto.

  • art. 92 c.p.c.

    compensazione delle spese

    la compensazione, totale o parziale, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito; fuori dai casi eccezionali non è sindacabile in cassazione.

  • art. 96 c.p.c.

    poiché il ricorso è stato deciso in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., trova applicazione la condanna per responsabilità aggravata prevista dalla norma.

  • art. 380-bis c.p.c.

    procedura di definizione anticipata

    la questione costituzionale è stata ritenuta irrilevante; la decisione conforme alla proposta comporta l'applicazione delle conseguenze previste dall'articolo, compresi gli effetti sanzionatori.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    il motivo è stato formalmente prospettato come violazione di legge.

  • artt. 102 e 111 Cost.

    invocati dal ricorrente a sostegno della censura sulla composizione del collegio e sul diritto di difesa.

  • art. 3 Cost.

    richiamato nella questione di legittimità costituzionale dell'art. 380-bis c.p.c.

  • art. 24 Cost.

    richiamato nella questione di legittimità costituzionale dell'art. 380-bis c.p.c.

  • art. 25 Cost.

    richiamato nella questione di legittimità costituzionale dell'art. 380-bis c.p.c.

  • art. 117 Cost.

    invocato quale parametro interposto in relazione all'art. 6 CEDU.

  • art. 6 CEDU

    richiamato quale norma interposta nella questione di legittimità costituzionale.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel regolamento delle spese processuali, il sindacato di legittimità è limitato a verificare che la parte totalmente vittoriosa non sia stata illegittimamente gravata di spese; la scelta di compensare o non compensare resta normalmente rimessa al giudice di merito.
  • La condanna della parte vittoriosa alle spese è ammissibile solo in via eccezionale, quando sia accertata una violazione dei doveri di lealtà e probità processuale ex art. 88 c.p.c., e solo nei limiti delle spese causalmente provocate da quel comportamento.
  • Se la condotta processuale contestata non ha inciso sulla decisione e non risulta che abbia determinato specifiche spese ulteriori o un concreto aggravio del processo, non sussiste una violazione dell'art. 88 c.p.c. idonea a fondare la censura sulle spese.
  • La mancata compensazione delle spese, anche in presenza di contestazioni sulla correttezza processuale della controparte, non è di per sé censurabile in cassazione quando la doglianza mira soltanto a ottenere una nuova valutazione discrezionale del merito sulla opportunità della compensazione.
  • Quando un ricorso è deciso in conformità alla proposta di definizione anticipata ex art. 380-bis c.p.c., operano le conseguenze sanzionatorie previste dall'art. 96 c.p.c. e può essere disposto l'ulteriore contributo unificato.
  • rami

Come è indicizzato

MaterieSpese di liteImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

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