Cassazione Civile, Ordinanza n. 08050/2024 del 25/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (utente)
La controversia
Un utente del servizio idrico aveva convenuto due società chiedendo l'accertamento dell'inadempimento consistente nella mancata depurazione delle acque reflue e la restituzione di quanto versato, negli ultimi dieci anni, a titolo di corrispettivo per il servizio di depurazione e smaltimento. In primo grado la domanda era stata accolta nei confronti della sola società poi ricorrente; il Tribunale, in appello, aveva confermato la decisione. La società soccombente ha quindi proposto ricorso per cassazione articolato in sette motivi: (1) errata interpretazione della normativa interna ed europea sulla depurazione, sostenendo che il concetto di depurazione non coincidesse con il trattamento secondario o equivalente e che la disciplina avesse natura programmatica; (2) e (3) erronea qualificazione della tariffa come corrispettivo del singolo servizio di depurazione e non dell'intero ambito territoriale, con conseguente insussistenza dell'inadempimento; (4) omesso esame di documenti ritenuti decisivi, relativi alla prova dell'avvio o del completamento degli impianti e dei tempi programmati; (5) erronea conferma dell'affermazione per cui l'impianto comunale, assicurando solo il trattamento primario, non rispettava la normativa; (6) erronea applicazione della prescrizione, ritenendo decennale e non quinquennale il termine per la ripetizione delle somme versate; (7) difetto di legittimazione passiva della società ricorrente, quale cessionaria del ramo d'azienda della precedente gestore.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi con cui si contestava la debenza della quota tariffaria relativa alla depurazione, richiamando il consolidato orientamento secondo cui, in assenza di effettiva fruizione del servizio per causa non imputabile all'utente, la relativa tariffa non è dovuta perché manca la controprestazione; ha inoltre ribadito che la disciplina nazionale ed europea impone un trattamento di depurazione con sedimentazione secondaria o equivalente e che tale obbligo è immediatamente cogente. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile perché mirava a una nuova valutazione del materiale probatorio, senza corretta denuncia della violazione dei criteri di valutazione della prova. Il sesto motivo è stato respinto perché il credito alla restituzione di somme indebitamente pagate non è un credito periodico e si prescrive in dieci anni decorrenti dai singoli pagamenti. Anche il settimo motivo è stato respinto, poiché la cessionaria d'azienda subentra nei contratti di impresa ancora in corso e risponde delle relative vicende, con applicazione dell'art. 2558 c.c. piuttosto che del solo art. 2560 c.c. La ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
norma richiamata per la trattazione in adunanza camerale del ricorso
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
indicata quale vizio dedotto in relazione a più motivi di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
richiamato per il motivo relativo all'omesso esame di documenti
invocato dalla ricorrente nella critica all'interpretazione della disciplina sulla depurazione
invocato dalla ricorrente nella critica all'interpretazione della disciplina sulla depurazione
la Corte lo interpreta come prescrittivo in via immediata dell'obbligo di trattamento biologico con sedimentazione secondaria o sistema equivalente
art. 2 D.M. n. 102 del 30/9/2009
richiamato dalla ricorrente nel contestare la disciplina applicabile al servizio di depurazione
artt. 1175, 1218, 1374, 1375, 1453, 1559 c.c.
richiamati dalla ricorrente per contestare l'affermazione di inadempimento contrattuale e la natura corrispettiva del servizio
richiamato in relazione alla domanda di ripetizione dell'indebito e al settimo motivo sulla legittimazione passiva
artt. 154 e 155 D.Lgs. 152/2006
richiamati nella controversia sulla tariffa e sul servizio idrico integrato
richiamato nel terzo motivo di ricorso
richiamato nel terzo motivo di ricorso in tema di onere della prova
richiamato nel terzo motivo di ricorso
richiamato nel terzo motivo di ricorso
richiamato nel terzo motivo di ricorso
art. 4 L. regionale n. 29/2007
richiamato nel quarto motivo in relazione alla prova dell'attuazione del servizio di depurazione
art. 8-sexies D.L. n. 208 del 30/12/2008, conv. in L. n. 13/2009
richiamato nel quarto motivo in relazione alla prova dell'attuazione del servizio di depurazione
escluso come termine applicabile alla ripetizione delle somme versate per il servizio di depurazione, non trattandosi di credito periodico
ritenuto non applicabile alla domanda di restituzione delle somme pagate per il passato
la Corte precisa che disciplina i debiti aziendali in sé considerati, ma non esclude la responsabilità del cessionario per posizioni contrattuali non ancora definite
richiamato per affermare il subentro del cessionario nei contratti d'impresa ancora in corso di esecuzione
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
applicato per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
richiamato quale fonte dell'ulteriore contributo unificato
Massime di principio
- Se il servizio di depurazione non è effettivamente fruibile per fatto non imputabile all'utente, la quota tariffaria riferita a tale servizio non è dovuta perché viene meno la corrispettività della prestazione.
- La tariffa del servizio idrico integrato ha natura di corrispettivo di una prestazione complessa, ma la componente relativa alla depurazione presuppone un servizio di depurazione conforme alla normativa tecnica applicabile, non potendosi pretendere il pagamento in assenza del relativo trattamento.
- La normativa sul trattamento delle acque reflue che prevede il trattamento secondario o equivalente è immediatamente precettiva nei suoi elementi essenziali, e non può essere degradata a mera disciplina programmatica per giustificare l'addebito della tariffa.
- Il credito alla restituzione di somme pagate in passato per un servizio non dovuto non ha natura di prestazione periodica e si prescrive nel termine ordinario decennale decorrente dai singoli pagamenti.
- In tema di cessione d'azienda, il cessionario subentra nei contratti d'impresa ancora in corso di esecuzione e può essere chiamato a rispondere delle relative vicende, anche se la posizione è già oggetto di contenzioso al momento della cessione.
- In cassazione non è consentito ottenere una rivalutazione del materiale istruttorio sotto la veste del vizio di motivazione o di violazione di legge, se non nei limiti rigorosi dei vizi deducibili e della corretta denuncia delle norme processuali sulla prova.
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