Cassazione Civile, Ordinanza n. 07359/2026 del 26/03/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'Amministrazione finanziaria aveva notificato alla società un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2010, contestando maggiori imponibili IRES, IRAP e IVA e irrogando sanzioni, a seguito di una verifica presso un'altra società dalla quale erano emerse fatture per operazioni inesistenti, poi estesa ai clienti dell'emittente, tra cui la ricorrente. In primo grado la contribuente aveva ottenuto l'annullamento dell'atto perché la CTP aveva ritenuto non provato l'utilizzo delle fatture false, in quanto non risultavano annotate in bilancio né nello spesometro. In appello, invece, la CTR aveva accolto il gravame dell'Ufficio ritenendo che mancasse la prova contraria della contribuente: non erano stati prodotti i libri e le scritture contabili, lo spesometro evidenziava l'assenza di operazioni passive con l'emittente e vi erano collegamenti organici tra le società idonei a escludere l'ignoranza del meccanismo fraudolento. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) falsa applicazione degli artt. 39, comma 1, d.P.R. 600/1973 e 54 d.P.R. 633/1972, sostenendo che tali norme presupporrebbero l'effettiva annotazione di dati mendaci nelle dichiarazioni e quindi sarebbero state applicate a una fattispecie estranea, poiché non era stato dimostrato l'inserimento delle fatture false nelle dichiarazioni; (2) erronea applicazione delle medesime norme per avere la CTR utilizzato presunzioni semplici per desumere non già l'inesistenza delle passività, ma l'inserimento delle stesse nelle dichiarazioni, con inversione dell'onere probatorio. Nel giudizio di legittimità l'Agenzia è rimasta intimata.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondate entrambe le censure, affermando che, in tema di accertamento induttivo ex art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. 600/1973 e art. 54 d.P.R. 633/1972, l'Amministrazione può fondare l'accertamento su presunzioni semplici gravi, precise e concordanti anche per desumere l'esistenza di componenti reddituali non dichiarati o l'inesistenza di passività dichiarate. Nel caso concreto, la verifica presso la società emittente aveva fatto emergere fatture per operazioni inesistenti; la CTR aveva valorizzato la mancata produzione delle scritture contabili da parte della contribuente, la sola produzione dello spesometro e i collegamenti organici tra le società, ritenendo non superata la presunzione di indebita deduzione dei costi e di omessa dichiarazione di ricavi. La Corte ha inoltre escluso che la mancata appostazione in bilancio fosse decisiva, osservando che ciò che rileva è l'annotazione nelle scritture contabili, non essendo stato possibile verificarla per la loro mancata produzione. Le spese sono state lasciate a carico della ricorrente, senza statuizione in favore dell'Agenzia, rimasta non costituita; è stato altresì dato atto dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 39, comma 1, d.P.R. 600/1973
consente l'accertamento induttivo dei redditi quando le scritture contabili siano inattendibili; l'esistenza di attività non dichiarate o l'inesistenza di passività dichiarate può essere desunta anche da presunzioni semplici gravi, precise e concordanti.
in materia IVA permette la rettifica e l'accertamento induttivo sulla base di presunzioni semplici quando la contabilità sia inattendibile.
richiamato per il valore delle presunzioni semplici come mezzo di prova indiziario.
le presunzioni utilizzabili dall'Ufficio devono avere i requisiti di gravità, precisione e concordanza.
artt. 3, 7, 12 e 17 d.lgs. 472/1997
norme poste a base dell'irrogazione della sanzione amministrativa unica indicata nell'avviso di accertamento.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
richiamato come vizio di falsa/erronea applicazione di legge dedotto in cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
comporta, in caso di rigetto del ricorso, l'obbligo dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato se dovuto.
Massime di principio
- Nel sistema degli artt. 39 d.P.R. 600/1973 e 54 d.P.R. 633/1972, l'accertamento induttivo non richiede necessariamente la prova diretta dell'effettiva annotazione dei dati falsi nelle dichiarazioni, potendo l'Ufficio fondarsi su presunzioni semplici purché gravi, precise e concordanti.
- Quando l'Amministrazione contesta fatture per operazioni inesistenti, l'onere di dimostrare la correttezza della dichiarazione e l'assenza di indebite deduzioni o detrazioni si sposta sul contribuente, che deve fornire prova contraria puntuale.
- La mancata produzione delle scritture contabili impedisce al contribuente di contrastare efficacemente la ricostruzione induttiva dell'Ufficio, mentre la sola assenza di appostazione in bilancio non è sufficiente a provare il mancato utilizzo delle fatture contestate.
- In presenza di elementi indiziari convergenti, come l'esito della verifica presso l'emittente, i dati dello spesometro e i collegamenti organici tra le imprese, il giudice di merito può ritenere legittimo l'accertamento dell'omessa dichiarazione di ricavi e dell'indebita deduzione di costi.
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