Cassazione Civile, Ordinanza n. 01120/2025 del 16/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (consorzio)
La controversia
La lite nasce dalla domanda del consorzio di ottenere dalla proprietaria di un lotto situato nel comprensorio il pagamento degli oneri consortili. Il Tribunale di Roma, in riforma della decisione di primo grado, ha ritenuto che l'ente avesse natura di consorzio di urbanizzazione e che, in base allo statuto e al collegamento tra proprietà del bene e status di consorziato, l'acquirente fosse tenuto agli obblighi contributivi anche se gli adempimenti pubblicitari previsti nel trasferimento non risultavano eseguiti. La proprietaria ha proposto ricorso per cassazione con dodici motivi, deducendo: omessa pronuncia sulla eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 348-bis c.p.c.; omessa motivazione su tale punto; violazione degli artt. 348-bis e 348-ter c.p.c. per mancata declaratoria di inammissibilità dell'appello per assenza di ragionevole probabilità di accoglimento; violazione dell'art. 342 c.p.c. per asserita genericità dell'appello; errata qualificazione dell'ente come consorzio di urbanizzazione anziché associazione non riconosciuta; errata interpretazione dello statuto; omesso esame di fatti decisivi sulla natura dell'ente e sulla mancata adesione volontaria; omesso esame di fatto decisivo e insufficiente motivazione sulla vincolatività degli obblighi consortili verso l'acquirente; nullità della sentenza per avere applicato le norme sulla comunione senza prova della sua esistenza; omesso esame e difetto di motivazione sulla prova del credito; nullità per la riforma della condanna per lite temeraria. La Corte ha esaminato le censure soprattutto sotto il profilo dell'ammissibilità, rilevando che molte doglianze miravano a un nuovo apprezzamento di fatto o non colpivano la ratio decidendi della sentenza impugnata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili il primo motivo e i motivi dal terzo all'undicesimo, mentre ha dichiarato assorbiti il secondo e il dodicesimo. Il ricorso è quindi stato integralmente respinto sul piano degli effetti, con condanna della ricorrente alle spese e statuizione sul raddoppio del contributo unificato, ove dovuto. La Corte ha ritenuto inammissibili le doglianze che: censuravano l'omessa pronuncia su questioni processuali; sollecitavano una valutazione sulla ragionevole probabilità di accoglimento dell'appello; denunciavano genericità dell'appello senza riportarne integralmente il contenuto; contestavano la qualificazione del rapporto consortile e l'interpretazione dello statuto proponendo una rivisitazione del merito; lamentavano vizi motivazionali non configurabili quando il fatto sia stato esaminato; e criticavano la prova del credito con argomentazioni generiche. È stata ribadita l'idea che, in tali consorzi di urbanizzazione, l'obbligo contributivo nasce dalla contrattualizzazione collegata all'acquisto del bene ricadente nel perimetro consortile e non è escluso dall'omissione degli adempimenti pubblicitari previsti nel trasferimento.
Norme richiamate
L'omessa decisione sulla richiesta di declaratoria di inammissibilità dell'appello non integra omessa pronuncia su domanda o eccezione di merito; la questione processuale, se non decisa, non fonda di per sé un vizio di omessa pronuncia.
La valutazione sulla ragionevole probabilità di accoglimento dell'appello ha natura di apprezzamento di fatto; se il giudice d'appello decide nel merito, la mancata definizione con la forma semplificata non comporta di per sé vizio denunciabile in cassazione.
La censura di genericità dell'appello richiede che nel ricorso per cassazione siano riportati i motivi di gravame della controparte, altrimenti difetta l'autosufficienza e il motivo è inammissibile.
Richiamato nel motivo, ma la Corte non ne affronta una autonoma portata decisoria, limitandosi a escludere l'ammissibilità delle censure sulla qualificazione del rapporto e sull'obbligo contributivo.
Richiamato tra le norme invocate, senza specifica applicazione decisoria autonoma; le doglianze connesse sono state ritenute inammissibili perché dirette a rimettere in discussione l'accertamento di fatto.
art. 18 Cost.
Invocato dalla ricorrente nel contestare la natura associativa/consortile, ma non decisivo nella motivazione della Corte, che ha respinto la censura come volta al riesame del merito.
Le censure sulla prova del credito e sulla natura del rapporto sono state dichiarate generiche o non specifiche; la Corte non ha ritenuto violato l'onere probatorio sulla base delle argomentazioni svolte.
Richiamato nei motivi, ma la Corte ha escluso che le contestazioni fossero specifiche e pertinenti rispetto alla motivazione della sentenza impugnata.
Richiamato nei motivi, ma non ha condotto a un accoglimento, poiché le doglianze erano generiche e miravano a una nuova valutazione del materiale istruttorio.
Richiamato per contestare la qualificazione del consorzio e l'efficacia dello statuto; la Corte ha ritenuto le censure inammissibili perché dirette a rivalutare il fatto e l'interpretazione dello statuto.
Richiamato nei motivi senza specifica applicazione decisoria autonoma.
Richiamato nei motivi senza specifica applicazione decisoria autonoma.
Richiamato per la dedotta errata interpretazione dello statuto; la Corte ha rilevato che la censura non seguiva il rigido protocollo della giurisprudenza di legittimità ed era inammissibile.
Richiamato nei motivi come parametro interpretativo dello statuto, ma la relativa doglianza è stata giudicata inammissibile.
Richiamato nei motivi senza specifica applicazione decisoria autonoma.
Richiamato nei motivi senza specifica applicazione decisoria autonoma.
Richiamato nel motivo relativo alla disciplina della comunione; la Corte ha ritenuto la censura non pertinente alla ratio decidendi e quindi inammissibile.
Richiamato nel motivo relativo alla disciplina della comunione; la Corte ha ritenuto la censura non pertinente alla ratio decidendi e quindi inammissibile.
Richiamato nel motivo relativo alla disciplina della comunione; la Corte ha ritenuto la censura non pertinente alla ratio decidendi e quindi inammissibile.
Richiamato nel motivo relativo alla disciplina della comunione; la Corte ha ritenuto la censura non pertinente alla ratio decidendi e quindi inammissibile.
Richiamato nel motivo relativo alla disciplina della comunione; la Corte ha ritenuto la censura non pertinente alla ratio decidendi e quindi inammissibile.
Richiamato nel motivo relativo alla ripartizione degli oneri; la Corte ha ritenuto la censura non pertinente alla ratio decidendi e quindi inammissibile.
Richiamato nel motivo relativo alla disciplina della comunione; la Corte ha ritenuto la censura non pertinente alla ratio decidendi e quindi inammissibile.
Richiamato nel motivo relativo alla disciplina della comunione; la Corte ha ritenuto la censura non pertinente alla ratio decidendi e quindi inammissibile.
artt. 63, 67, 68 e 69 disp. att. c.c.
Richiamati dalla ricorrente nel contestare l'applicazione della disciplina della comunione; la Corte ha reputato tali doglianze inammissibili perché non coglievano la motivazione della sentenza impugnata.
Richiamato nei motivi sulla motivazione e sulla prova del credito; la Corte ha ritenuto le doglianze inammissibili perché generiche o assorbite dalla motivazione del giudice di merito.
Richiamato nel motivo sulla lite temeraria; il motivo è stato dichiarato assorbito perché dipendente dall'ipotizzata fondatezza del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, ove dovuto.
Massime di principio
- L'omessa pronuncia è configurabile solo rispetto a domande o eccezioni di merito; la mancata decisione su una questione meramente processuale non integra di regola il vizio denunciabile come omessa pronuncia.
- La valutazione circa la ragionevole probabilità di accoglimento dell'appello ex art. 348-bis e 348-ter c.p.c. è apprezzamento di fatto non sindacabile in cassazione come vizio procedurale, se il giudice di appello definisce comunque la causa con sentenza sul merito.
- La censura di genericità dell'atto di appello richiede, nel ricorso per cassazione, la puntuale trascrizione o riproduzione dei motivi di gravame contestati, per consentire il controllo di autosufficienza e la verifica della dedotta violazione dell'art. 342 c.p.c.
- Le doglianze che investono l'interpretazione dello statuto o la qualificazione del rapporto consortile sono inammissibili in cassazione quando mirano a sostituire una nuova valutazione del fatto e del materiale interpretativo a quella compiuta dal giudice di merito.
- L'adesione a un consorzio di urbanizzazione può derivare dalla contrattualizzazione del vincolo connessa all'acquisto di un bene ricadente nel perimetro consortile; gli omessi adempimenti pubblicitari del trasferimento non escludono, di per sé, il sorgere dell'obbligo contributivo in capo all'acquirente.
- Quando il giudice di merito indica come fonte della prova del credito le delibere consortili, la critica in cassazione deve confrontarsi specificamente con tale ratio e non può risolversi in contestazioni generiche o tautologiche.
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