Cassazione Civile, Ordinanza n. 05505/2024 del 01/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La parte ricorrente aveva chiesto il risarcimento dei danni asseritamente derivati dal mancato pagamento di un assegno bancario da essa tratto su un conto cointestato acceso presso la banca resistente, che aveva rifiutato il pagamento per il blocco del conto conseguente a vicende successorie. Secondo la ricorrente, il mancato incasso dell'assegno aveva reso incapiente il conto presso altro istituto sul quale il titolo era stato appoggiato, impedendole di adempiere agli obblighi assunti con una scrittura privata del 2 febbraio 2010 con cui era subentrata quale promissaria acquirente in un precedente preliminare di vendita; ciò l'aveva poi indotta a rinunciare all'acquisto con successiva scrittura del 18 maggio 2010, assumendo obblighi di indennizzo verso le controparti. La Corte d'appello aveva respinto la domanda ritenendo, in sostanza, che il danno non fosse causalmente imputabile all'inadempimento della banca ma alla condotta della ricorrente, che aveva volontariamente sottoscritto scritture contrattuali svantaggiose e aggravative rispetto alla situazione originaria. In cassazione la ricorrente ha dedotto: violazione dell'art. 2704 c.c. e degli artt. 112, 115, 116 c.p.c. per l'inopponibilità delle scritture per difetto di data certa; violazione degli artt. 116 c.p.c., 1218 e 1223 c.c. per travisamento delle prove e mancato riconoscimento del nesso causale; violazione degli artt. 2697 e 1218 c.c. per errata distribuzione dell'onere probatorio; nullità della sentenza ex art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. per motivazione contraddittoria; violazione dell'art. 1227 c.c. per mancata corretta applicazione del concorso di colpa. La banca ha resistito con controricorso e ricorso incidentale, dichiarato poi inefficace perché tardivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale. Ha ritenuto che i motivi non colpissero la ratio decidendi della sentenza impugnata, perché la decisione di merito non si fondava realmente sul solo tema dell'opponibilità delle scritture per difetto di data certa, ma soprattutto sull'accertamento che il danno lamentato derivasse esclusivamente dalle scelte contrattuali irragionevoli della ricorrente, anteriori al tratto dell'assegno. Ha inoltre osservato che le censure erano dirette a ottenere una rivalutazione del merito e del materiale probatorio, operazione non consentita in sede di legittimità. Il quinto motivo è stato parimenti ritenuto inammissibile perché la Corte d'appello non aveva applicato l'art. 1227 c.c., ma aveva escluso in radice il nesso causale ex art. 1223 c.c., affermando che il fatto dannoso era integralmente ascrivibile alla condotta della ricorrente. L'inammissibilità del ricorso principale ha reso inefficace il ricorso incidentale della banca, considerato tardivo. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, ove dovuto.
Norme richiamate
La censura sulla data certa delle scritture è stata ritenuta non decisiva rispetto alla ratio decidendi, perché la decisione di merito poggiava soprattutto sull'irrilevanza causale di quei documenti rispetto al danno lamentato.
Invocato insieme ad altre norme processuali, ma la Corte ha escluso che vi fosse un vizio decisivo, poiché il ricorso non coglieva il nucleo della motivazione impugnata.
Richiamato per dedurre un errato apprezzamento del materiale probatorio, ma la censura è stata considerata una richiesta di rivalutazione del merito.
La doglianza sul travisamento delle prove è stata ritenuta inammissibile perché mirava a un nuovo esame dei fatti.
Richiamato per sostenere la responsabilità contrattuale della banca, ma la Corte ha escluso il nesso causale tra condotta della banca e danno, ritenendo assorbente la condotta della ricorrente.
Applicato dalla Corte di merito per escludere il risarcimento, poiché il danno non era conseguenza immediata e diretta dell'asserito inadempimento della banca ma delle scelte contrattuali della ricorrente.
La deduzione sull'onere della prova è stata respinta perché, secondo la Corte, la questione era in realtà estranea alla ratio della decisione e comunque connessa a una richiesta di rivalutazione istruttoria.
La Corte ha chiarito che la sentenza impugnata non aveva applicato questa norma, avendo invece escluso a monte il nesso causale e quindi la stessa imputabilità del danno alla banca.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La censura di nullità per motivazione contraddittoria è stata dichiarata inammissibile, perché il giudizio sul nesso causale è un accertamento di merito, congruamente motivato.
L'inammissibilità del ricorso principale ha determinato l'inefficacia del ricorso incidentale tardivo.
Richiamato per affermare la tardività del ricorso incidentale notificato oltre il termine breve decorrente dalla notificazione della sentenza.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
È stata dichiarata la sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
Massime di principio
- In sede di legittimità il motivo di ricorso è inammissibile se non coglie la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata, ma si limita a contestare un profilo secondario o assorbito dalla motivazione principale.
- Non è consentito trasformare il giudizio di cassazione in un terzo grado di merito: le censure che, sotto la veste di violazione di legge o vizio motivazionale, mirano a una nuova valutazione delle prove e dei fatti sono inammissibili.
- Quando il giudice di merito accerta che il danno lamentato deriva esclusivamente dalla condotta della stessa parte attrice, viene meno il nesso causale giuridicamente rilevante e non può essere affermata la responsabilità della controparte.
- La disciplina del concorso di colpa ex art. 1227 c.c. non viene in rilievo se il giudice di merito esclude a monte che il pregiudizio sia causalmente imputabile al convenuto; in tal caso opera piuttosto il criterio generale dell'art. 1223 c.c. sulla derivazione immediata e diretta del danno.
- L'inefficacia del ricorso incidentale tardivo consegue alla declaratoria di inammissibilità del ricorso principale, quando il ricorso incidentale sia stato proposto oltre il termine breve decorrente dalla notificazione della sentenza.
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