Sentenza del 05/09/2015 n. 18767 - Corte di Cassazione
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Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle entrate contestava la detrazione IVA effettuata dalla D.E. s.r.l. per l'anno 2002, ritenendo che le fatture provenissero da operazioni soggettivamente inesistenti realizzate tramite società "cartiere" prive di adeguate strutture, competenze e capacità operative. Secondo l'Amministrazione, gli elementi presuntivi raccolti dimostravano l'inserimento della contribuente in un meccanismo fraudolento e imponevano alla società di provare la propria buona fede e l'assenza di conoscenza, o conoscibilità, della frode.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto i primi tre motivi dell'Agenzia, affermando che l'Amministrazione può dimostrare l'inesistenza soggettiva delle operazioni anche mediante presunzioni e che, una volta forniti indizi gravi e attendibili, spetta al contribuente dimostrare di non sapere né poter sapere della frode. La mera consegna della merce, il pagamento delle fatture e la regolarità formale della contabilità non sono sufficienti. Il quarto e il quinto motivo sono stati dichiarati inammissibili per mancata formulazione del prescritto momento di sintesi ex art. 366-bis c.p.c. La sentenza della CTR è stata cassata e, decidendo nel merito, la Corte ha rigettato il ricorso originario della contribuente, confermando sostanzialmente il recupero dell'IVA. La D.E. s.r.l. è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 7.000 euro oltre accessori; le spese dei giudizi di merito sono state compensate.
Norme richiamate
D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 21 e 54
L'art. 54, comma 2, consente di fondare la rettifica IVA anche su presunzioni.
L'Amministrazione finanziaria può provare l'inesistenza oggettiva o soggettiva delle operazioni e la partecipazione del cessionario alla frode mediante elementi presuntivi, anche extracontabili.
Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.
Dopo che l'Amministrazione ha fornito indizi gravi e attendibili della frode, il contribuente deve dimostrare la legittimità della detrazione e la propria estraneità, anche conoscibile, al meccanismo fraudolento.
Le presunzioni devono essere gravi, precise e concordanti.
Gli elementi indiziari possono fondare la pretesa tributaria quando, valutati complessivamente, rendono plausibile l'inesistenza soggettiva delle operazioni e la consapevolezza o conoscibilità della frode.
Art. 17 della direttiva 77/388/CEE
Il diritto alla detrazione IVA non spetta quando il contribuente sapeva o avrebbe dovuto sapere che l'operazione si inseriva in un'evasione, purché tale consapevolezza o conoscibilità sia dimostrata sulla base di elementi oggettivi.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d)
Per le imposte dirette, analogamente alla disciplina IVA, l'accertamento può essere fondato su presunzioni qualificate.
La censura motivazionale doveva contenere un "momento di sintesi".
I motivi relativi all'insufficienza o contraddittorietà della motivazione, soggetti alla disciplina ratione temporis applicabile, sono inammissibili se non individuano in modo sintetico il fatto decisivo controverso e l'errore del giudice.
La Corte di cassazione può decidere direttamente la causa nel merito quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto.
Massime di principio
- Nelle contestazioni di operazioni soggettivamente inesistenti, l'Amministrazione deve fornire elementi oggettivi e presuntivi idonei a dimostrare che il soggetto indicato in fattura non era il reale fornitore o che l'operazione si inseriva in una frode.
- La totale inidoneità operativa del fornitore, l'assenza di strutture e competenze, la vendita sottocosto e i rapporti diretti con società cartiere possono costituire indizi gravi della frode e della conoscibilità da parte del cliente.
- Dopo la prova indiziaria dell'Amministrazione, il contribuente deve dimostrare la propria buona fede e di non aver saputo né potuto sapere della frode; non basta invocare la regolare tenuta della contabilità.
- La consegna effettiva della merce, il pagamento delle fatture e la regolarità formale dei documenti non dimostrano da soli il diritto alla detrazione, perché sono compatibili anche con una frode soggettiva.
- Il contribuente non è tenuto a svolgere controlli sproporzionati o a verificare ogni aspetto della posizione fiscale del fornitore, ma deve adottare la diligenza normalmente esigibile nel settore e spiegare le circostanze che rendono plausibile la propria buona fede.
- Nel giudizio di cassazione, i motivi relativi ai vizi della motivazione devono rispettare i requisiti formali applicabili al periodo processuale; la loro omissione può comportare l'inammissibilità anche se la doglianza è astrattamente fondata.
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