Sentenza del 04/09/2015 n. 223 - Comm. Trib. Prov. Cremona
Enti associativi - disciplina agevolativa - Onere della prova - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso dell'ente associativo è stato respinto, o comunque è stata negata la pretesa automatica alle agevolazioni, poiché non era sufficiente richiamare l'iscrizione al CONI senza provare in concreto la natura e le modalità dell'attività esercitata. L'onere della prova dei requisiti agevolativi grava sul soggetto che intende beneficiarne.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava la spettanza delle agevolazioni fiscali previste dall'art. 148 del d.P.R. 917/1986. L'ente sosteneva che la propria iscrizione al CONI fosse sufficiente a dimostrare il possesso dei requisiti necessari. La sentenza ha invece chiarito che l'iscrizione al CONI, da sola, non costituisce prova sufficiente: il soggetto che invoca il regime agevolativo deve dimostrare concretamente, mediante l'analisi dell'attività effettivamente svolta, la sussistenza dei presupposti di fatto richiesti dalla legge.
Norme richiamate
Art. 148 del d.P.R. 917/1986 (TUIR)
La norma prevede specifiche agevolazioni fiscali per gli enti associativi, ma il beneficio non opera automaticamente: l'ente deve dimostrare il concreto possesso dei requisiti sostanziali previsti dalla disciplina.
Massime di principio
- L'iscrizione a un registro, albo o organismo riconosciuto, inclusa l'iscrizione al CONI, non dimostra da sola il diritto a un'agevolazione fiscale.
- L'onere di provare i presupposti del regime agevolativo grava sul contribuente o sull'ente che lo invoca.
- La verifica deve concentrarsi sull'attività effettivamente svolta, sulle modalità concrete di gestione e sui rapporti con associati e terzi, non soltanto sulla forma giuridica o sulle qualifiche formali.
- Per usufruire delle agevolazioni è opportuno conservare documentazione idonea a dimostrare la reale natura associativa dell'attività e la conformità alle condizioni previste dalla legge.
- In assenza di prova concreta dei requisiti sostanziali, l'Amministrazione finanziaria può negare il beneficio anche quando l'ente possieda una certificazione o un'iscrizione formalmente valida.
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