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Sentenza

Sentenza del 05/09/2015 n. 18768 - Corte di Cassazione

Non disponibile

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La V.R. s.r.l. aveva chiesto il rimborso dell'IVA pagata nel 2002 per l'acquisto di beni destinati esclusivamente allo svolgimento di attività esenti da imposta, sostenendo che tali acquisti dovessero essere esenti ai sensi dell'art. 13, parte B), lett. c), della Sesta Direttiva 77/388/CEE. La CTR aveva accolto la tesi della società. L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la decisione sostenendo, da un lato, che il rimborso non spettasse al cessionario e, dall'altro, che la norma comunitaria riguardasse esclusivamente la successiva rivendita di beni acquistati senza diritto alla detrazione, non il loro acquisto originario.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il secondo motivo dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo che l'esenzione prevista dall'art. 13, parte B), lett. c), della Sesta Direttiva si applichi soltanto alle successive cessioni o rivendite di beni acquistati senza diritto alla detrazione, allo scopo di evitare una doppia imposizione. Essa non consente invece il rimborso dell'IVA pagata sull'acquisto di beni destinati ad attività esenti. Il primo motivo, relativo alla legittimazione del cessionario a chiedere il rimborso, è stato dichiarato assorbito. La sentenza della CTR è stata cassata e, decidendo nel merito, è stato rigettato il ricorso originario della società. La V.R. s.r.l. è stata condannata al pagamento di 10.000 euro per le spese del giudizio di legittimità; le spese dei giudizi di merito sono state compensate.

Norme richiamate

  • Art. 13, parte B), lett. c), Sesta Direttiva 77/388/CEE

    L'esenzione riguarda le successive cessioni o rivendite di beni acquistati senza diritto alla detrazione e destinati ad attività esenti, non l'acquisto originario dei beni. La finalità è impedire una doppia imposizione sul bene.

  • D.P.R. n. 633/1972, artt. 17, 18 e 19

    Le disposizioni disciplinano il meccanismo dell'IVA, gli obblighi dei soggetti coinvolti e il diritto alla detrazione. Il relativo motivo dell'Agenzia, concernente la spettanza del rimborso al cessionario anziché al cedente o prestatore, è stato assorbito perché la Corte ha escluso a monte l'esistenza del diritto al rimborso.

  • Art. 384, comma 1, c.p.c.

    Consente alla Corte di Cassazione, quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, di decidere direttamente nel merito dopo aver cassato la sentenza impugnata.

  • Corte di giustizia CE, ordinanza 6 luglio 2006, cause C-18/05 e C-155/05

    È richiamata quale interpretazione della norma comunitaria nel senso che l'esenzione opera per la rivendita di beni acquistati senza diritto alla detrazione e non per il loro acquisto.

  • Corte di giustizia CE, sentenza 25 giugno 1997, causa C-45/95

    La pronuncia aveva accertato l'inadempimento dell'Italia agli obblighi comunitari, ma non è stata ritenuta idonea a fondare un diritto al rimborso dell'IVA sugli acquisti destinati ad attività esenti.

Massime di principio

  • L'esenzione IVA prevista per beni destinati ad attività esenti non comporta automaticamente l'esenzione o il rimborso dell'IVA pagata al momento dell'acquisto.
  • Quando una norma sull'esenzione fa riferimento alla fornitura o cessione di beni, deve normalmente essere verificato se riguarda la successiva rivendita del bene, anziché l'acquisto a monte.
  • Il mancato diritto alla detrazione dell'IVA sugli acquisti non genera, di per sé, un autonomo diritto al rimborso dell'imposta.
  • La finalità di evitare la doppia imposizione non può essere estesa analogicamente a situazioni diverse da quella espressamente considerata dalla norma, come l'acquisto originario di beni destinati ad attività esenti.
  • Prima di chiedere un rimborso IVA occorre verificare sia l'ambito oggettivo dell'esenzione sia il soggetto legittimato a richiederlo; tuttavia, se il rimborso è escluso in radice dalla disciplina sostanziale, la questione della legittimazione diventa assorbita.

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