Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 04/09/2015 n. 286 - Comm. Trib. Prov. Udine

Contributo Unificato Tributario - Invito al pagamento -1. Inammissibilità del ricorso per carenza di una compiuta pretesa tributaria - Non sussiste.2. Unico ricorso avverso una pluralità di atti impositivi - Contributo Unificato dovuto i ragione di ogni singolo atto impositivo - Sussiste.3. Ricorso iscritto a ruolo anteriormente alla modifica del comma 3-bis dell'art. 14 del D.P.R. n. 115/2002 apportata dall'art. l, comma 598 lett. a), della legge n. 147/2013 - Non rileva.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato due inviti al pagamento relativi all'integrazione del contributo unificato tributario, sostenendo che, avendo presentato un unico ricorso cumulativo contro numerosi avvisi di accertamento, il contributo dovesse essere calcolato sul valore complessivo delle liti e non distintamente per ciascun atto impositivo. Ha inoltre richiamato l'art. 10 c.p.c. sulla sommatoria delle domande e la disciplina vigente prima della modifica dell'art. 14, comma 3-bis, del D.P.R. n. 115/2002.

La decisione

Il ricorso è stato ritenuto ammissibile, poiché gli inviti al pagamento rendevano conoscibile una pretesa tributaria concreta e definita, autonomamente impugnabile davanti al giudice tributario. Nel merito, però, è stato respinto: il contributo unificato deve essere determinato in relazione a ciascun singolo atto impositivo, anche quando il contribuente propone un unico ricorso cumulativo contro una pluralità di atti. L'art. 10 c.p.c. non è applicabile, in materia di contributo unificato tributario, perché incompatibile con la disciplina speciale dell'art. 12, comma 5, del D.Lgs. n. 546/1992. È stata inoltre considerata infondata la rilevanza temporale della modifica legislativa del 2013, ritenuta, se applicabile, di natura interpretativa. Le spese processuali sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • Art. 16 del D.P.R. n. 115/2002

    Richiamato quale fondamento della disciplina relativa agli inviti al pagamento del contributo unificato.

  • Art. 248 del D.P.R. n. 115/2002

    Richiamato insieme all'art. 16 quale base normativa degli inviti al pagamento dell'integrazione del contributo unificato.

  • Art. 19 del D.Lgs. n. 546/1992

    La tassatività degli atti impugnabili non impedisce l'impugnazione di atti ulteriori quando rendano nota una pretesa tributaria concreta, definita e sorretta da specifiche ragioni.

  • Art. 12, comma 5, del D.Lgs. n. 546/1992

    Il valore della lite è collegato all'importo del tributo relativo all'atto impugnato; pertanto, ogni atto impositivo conserva autonomia ai fini del calcolo del contributo unificato.

  • Art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992

    Consente l'applicazione delle norme del processo civile solo quando compatibili con la disciplina speciale del processo tributario; tale compatibilità è esclusa per l'art. 10 c.p.c. in materia di contributo unificato.

  • Art. 10 c.p.c.

    "le domande proposte nello stesso processo contro la medesima persona si sommano tra loro"

    La regola della sommatoria delle domande non si applica al calcolo del contributo unificato tributario quando il ricorso riguarda più atti impositivi autonomi.

  • Art. 14, comma 3-bis, del D.P.R. n. 115/2002

    "il valore della lite, determinato, per ciascun atto impugnato anche in appello, ai sensi del comma 5 dell'articolo 12"

    La modifica introdotta nel 2013 è stata considerata, se riferibile anche ai giudizi di primo grado, di natura interpretativa e quindi non idonea a escludere l'obbligo di calcolare il contributo per ciascun atto.

  • Art. 97 della Costituzione

    Il principio di buon andamento dell'amministrazione concorre a giustificare la possibilità di impugnare atti non espressamente elencati dall'art. 19 del D.Lgs. n. 546/1992 quando esprimono una pretesa tributaria definita.

  • Artt. 24 e 53 della Costituzione

    I principi di tutela giurisdizionale e di capacità contributiva supportano l'interpretazione estensiva della tutela contro gli atti dell'amministrazione tributaria che rendano concreta una pretesa fiscale.

Massime di principio

  • Un atto dell'amministrazione tributaria, anche se non espressamente previsto nell'elenco dell'art. 19 del D.Lgs. n. 546/1992, può essere impugnato quando comunica una pretesa tributaria concreta, definita e motivata; l'impugnazione costituisce una facoltà del contribuente e non necessariamente un onere anticipato.
  • La presentazione di un unico ricorso contro più avvisi o atti impositivi autonomi non consente di versare un solo contributo unificato calcolato sul valore complessivo della controversia.
  • Ai fini del contributo unificato tributario, ogni atto impositivo mantiene la propria autonomia e il relativo valore deve essere considerato separatamente, anche in presenza di ricorso cumulativo.
  • Le regole generali del processo civile sulla sommatoria delle domande non prevalgono sulla disciplina speciale del processo tributario quando risultano incompatibili con essa.
  • Una modifica normativa che chiarisce che il valore della lite va determinato per ciascun atto impugnato può essere interpretata come norma interpretativa, incidendo anche sulla corretta lettura della disciplina precedente.
  • In casi caratterizzati da peculiarità interpretative, il giudice può rigettare il ricorso compensando integralmente le spese tra le parti.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.