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Sentenza

Sentenza del 05/09/2015 n. 18765 - Corte di Cassazione

Non disponibile

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il contribuente aveva indicato nella dichiarazione IVA relativa al 2000 un importo di 100 milioni di lire invece dell'importo corretto di 21 milioni, con conseguente emissione di una cartella di pagamento a seguito di controllo formale. La Commissione tributaria regionale aveva ritenuto tardiva e quindi irrilevante la correzione, poiché non presentata entro il termine previsto dall'art. 2, comma 8-bis, del D.P.R. n. 322/1998. Il contribuente ha contestato tale conclusione, sostenendo sia che lo sgravio della cartella disposto dall'Amministrazione dopo la sentenza di primo grado avesse fatto cessare la materia del contendere, sia che la dichiarazione fiscale potesse essere emendata anche oltre il termine previsto per la dichiarazione integrativa.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato i primi quattro motivi, stabilendo che lo sgravio disposto dall'Amministrazione in esecuzione provvisoria della sentenza favorevole al contribuente non costituisce acquiescenza e non impedisce la proposizione dell'appello. Ha invece accolto il quinto motivo: la dichiarazione fiscale è una mera esternazione di scienza e giudizio, non un atto negoziale irrevocabile, e può essere corretta dal contribuente anche in sede contenziosa per contestare una maggiore pretesa tributaria, pure quando derivi da iscrizione a ruolo conseguente a controllo automatizzato o formale. La sentenza d'appello è stata cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale del Piemonte, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 322 del 1998, art. 2, comma 8-bis

    Le dichiarazioni possono essere integrate per correggere errori od omissioni che abbiano determinato l'indicazione di un maggior reddito o, comunque, di un maggior debito d'imposta o di un minor credito, entro il termine previsto per la dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo.

    Il termine previsto dalla norma disciplina le dichiarazioni integrative e l'utilizzo del credito, ma non preclude al contribuente la possibilità di far valere in giudizio errori incidenti sull'obbligazione tributaria.

  • D.P.R. n. 322 del 1998, art. 8, comma 6

    Per la dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto si applica la disposizione di cui all'art. 2, commi 8-bis e 9.

    La disciplina delle dichiarazioni integrative si applica anche all'IVA.

  • D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38

    La possibilità di correggere errori dichiarativi non è limitata alla procedura di rimborso prevista dalla norma, potendo essere esercitata anche nell'ambito del contenzioso tributario.

  • D.Lgs. n. 241 del 1997, art. 17

    Il credito risultante dalla dichiarazione integrativa può essere utilizzato in compensazione nei casi e alle condizioni previste dalla disciplina tributaria.

  • Art. 329 c.p.c.

    L'acquiescenza alla sentenza impedisce l'impugnazione, ma richiede un'accettazione espressa o atti assolutamente incompatibili con la volontà di impugnare. Il mero sgravio eseguito in ottemperanza provvisoria a una sentenza non è sufficiente.

  • Art. 53 Costituzione

    Il principio di capacità contributiva impone che il contribuente versi le imposte effettivamente dovute e consente di correggere errori che abbiano determinato una maggiore pretesa fiscale.

  • Art. 97 Costituzione

    È stato invocato dal contribuente nell'ambito dei principi di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa, ma la decisione si fonda principalmente sull'art. 53 Cost. e sull'art. 10 dello Statuto del contribuente.

  • Art. 10 della legge n. 212 del 2000 (Statuto dei diritti del contribuente)

    I rapporti tra contribuente e Amministrazione finanziaria devono essere improntati a collaborazione e buona fede; non è conforme a tali principi pretendere somme non dovute solo perché erroneamente indicate in dichiarazione.

Massime di principio

  • La dichiarazione fiscale, di regola, non è una confessione né un atto negoziale irrevocabile: se contiene un errore di fatto o di diritto che determina una maggiore imposta, il contribuente può farlo valere anche in sede giudiziale.
  • Il termine per presentare una dichiarazione integrativa non elimina necessariamente il diritto di contestare la maggiore pretesa fiscale in un ricorso contro l'atto di riscossione o contro un accertamento.
  • In presenza di un controllo automatizzato o formale, il contribuente può contestare la pretesa dimostrando l'errore dichiarativo e l'effettiva imposta dovuta, anche se la correzione non è stata presentata entro il termine ordinario.
  • Lo sgravio della cartella disposto dall'Amministrazione dopo una sentenza favorevole al contribuente può essere un adempimento provvisorio o cautelativo e non implica automaticamente rinuncia all'impugnazione o acquiescenza.
  • La correzione deve riguardare errori effettivi e documentabili incidenti sull'obbligazione tributaria; non equivale a una facoltà generale di modificare discrezionalmente i dati dichiarati o di eludere termini e condizioni previsti per rimborsi e compensazioni.

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