Sentenza del 05/09/2015 n. 18769 - Corte di Cassazione
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Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La V.P. s.r.l. aveva chiesto il rimborso dell'IVA pagata nel 2002 sugli acquisti di beni destinati esclusivamente allo svolgimento di attività esenti da IVA, sostenendo che tali acquisti dovessero essere esenti ai sensi dell'art. 13, parte B), lett. c), della Sesta Direttiva 77/388/CEE. Dopo il rigetto della Commissione Tributaria Provinciale, la Commissione Tributaria Regionale aveva riconosciuto il diritto al rimborso. L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la decisione sostenendo, da un lato, che il rimborso non spettasse alla cessionaria e, dall'altro, che la norma comunitaria riguardasse esclusivamente la successiva rivendita di beni acquistati senza diritto alla detrazione, non il loro acquisto originario.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il secondo motivo dell'Agenzia delle Entrate e ha dichiarato assorbito il primo. Ha stabilito che l'esenzione prevista dall'art. 13, parte B), lett. c), della Sesta Direttiva si applica soltanto alle successive cessioni o rivendite di beni acquistati senza possibilità di detrarre l'IVA e destinati ad attività esenti, allo scopo di evitare una doppia imposizione. La norma non attribuisce invece alcun diritto al rimborso dell'IVA pagata sull'acquisto a monte dei beni, anche se destinati esclusivamente ad attività esenti e privi di detrazione. La sentenza della CTR è stata cassata e la Corte ha deciso nel merito rigettando il ricorso originario della società. La V.P. s.r.l. è stata condannata a pagare 10.000 euro di spese del giudizio di Cassazione; le spese dei giudizi di merito sono state compensate.
Norme richiamate
Art. 13, parte B), lett. c), Sesta Direttiva 77/388/CEE
forniture di beni destinati esclusivamente ad un'attività esente o esclusi dal diritto a deduzione
La disposizione riguarda le successive forniture o rivendite dei beni acquistati senza diritto alla detrazione, non l'acquisto originario dei beni. La finalità è evitare che l'IVA già assolta a monte venga nuovamente applicata nella successiva cessione.
D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 17, 18 e 19
Le disposizioni disciplinano il funzionamento dell'IVA, la rivalsa e il diritto alla detrazione. Il profilo relativo alla legittimazione del cessionario a chiedere il rimborso è stato considerato assorbito dopo che la Corte ha escluso in radice l'esistenza del diritto al rimborso.
Consente alla Corte di Cassazione, quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, di decidere direttamente nel merito dopo aver cassato la sentenza impugnata.
Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È stato richiamato come fondamento dei motivi di ricorso per violazione o falsa applicazione di norme di diritto.
Ordinanza Corte di Giustizia CE 6 luglio 2006, cause C-18/05 e C-155/05
È stata utilizzata dalla Cassazione per interpretare la norma comunitaria nel senso limitato alle successive rivendite di beni acquistati senza diritto alla detrazione.
Sentenza Corte di Giustizia CE 25 giugno 1997, causa C-45/95
La pronuncia aveva accertato l'inadempimento dell'Italia agli obblighi comunitari, ma non è stata ritenuta idonea a fondare un diritto al rimborso dell'IVA sugli acquisti a monte.
Massime di principio
- L'esenzione IVA prevista per beni destinati ad attività esenti non implica automaticamente l'esenzione dell'acquisto originario né il rimborso dell'IVA pagata dal soggetto che esercita l'attività esente.
- Quando una norma IVA parla di successive forniture o cessioni di beni acquistati senza diritto alla detrazione, la sua applicazione può essere limitata alla rivendita a valle e non estesa all'acquisto a monte.
- Il fatto che un bene sia destinato esclusivamente a un'attività esente non crea, da solo, un diritto alla detrazione o al rimborso dell'IVA indetraibile.
- Le norme comunitarie in materia di IVA devono essere interpretate secondo la finalità specifica perseguita, in questo caso evitare una doppia imposizione nella successiva rivendita, non eliminare il costo dell'IVA per ogni acquisto destinato ad attività esenti.
- Prima di chiedere un rimborso IVA è necessario verificare che esista una disposizione nazionale o unionale che riconosca espressamente tale diritto e che il caso concreto rientri esattamente nell'ambito applicativo della norma.
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