Cassazione Civile, Ordinanza n. 01049/2023 del 16/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da una comunicazione e da un avviso di pagamento emessi dal Comune per la TOSAP relativa agli anni 2012-2017, in relazione a una rampa insistente su suolo comunale e utilizzata per l'accesso dalla strada pubblica alla proprietà della società. La CTR, riuniti i giudizi, ha ritenuto dovuta la tassa ma solo nella misura ridotta del 50% ai sensi dell'art. 44 del d.lgs. 507/1993, qualificando la rampa come passo carrabile. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: primo, violazione dell'art. 329, comma 2, c.p.c., sostenendo che la società avrebbe prestato acquiescenza a un capo della sentenza di primo grado, avendo impugnato solo l'annullamento degli avvisi e non la statuizione sulla comunicazione; secondo, violazione dell'art. 46, comma 2, del d.P.R. 495/1992, dell'art. 2697 c.c. e degli artt. 38 e 44 del d.lgs. 507/1993, deducendo che la rampa non potesse essere considerata passo carrabile e quindi non potesse beneficiare della riduzione del 50%.
La decisione
La Corte ha rigettato entrambi i motivi. Ha ritenuto infondato il primo perché l'appello della società investiva la debenza della tassa per tutte le annualità e, quindi, anche il capo della sentenza di primo grado che il Comune assumeva coperto da acquiescenza. Ha ritenuto infondato il secondo perché la CTR ha correttamente applicato l'art. 44 del d.lgs. 507/1993: la rampa, insistente su suolo comunale e funzionale all'accesso dalla via pubblica alla proprietà privata, integra un passo carrabile e legittima la riduzione tariffaria. Il ricorso è stato dunque integralmente respinto, con condanna del Comune alle spese e con attestazione dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
L'acquiescenza non sussiste quando l'impugnazione investe comunque il capo della decisione che si assume coperto da acquiescenza, se la censura è diretta a contestare la debenza complessiva della pretesa.
art. 46, comma 2, d.P.R. 495/1992
Richiamato dal ricorrente per sostenere che la rampa non rientrasse nella nozione normativa di passo carrabile.
Richiamato dal ricorrente in relazione alla ripartizione dell'onere della prova sulla sussistenza dei presupposti per la riduzione della tassa.
artt. 38 e 44 del d.lgs. 507/1993
La Corte conferma che, ai fini TOSAP, la nozione di passo carrabile comprende le modifiche del piano stradale o gli intervalli nel marciapiede finalizzati a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata; in tali casi opera la riduzione prevista dall'art. 44.
Definisce il passo carrabile in senso ampio, includendo anche la modifica del piano stradale creata per facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata e la porzione di area pubblica sottratta alla destinazione pedonale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Norma che ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. 115/2002.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002
Parametro per la quantificazione dell'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Ai fini dell'impugnazione, l'acquiescenza a un capo della sentenza non si configura quando il gravame, valutato nel suo contenuto sostanziale, mira a rimettere in discussione la debenza complessiva della pretesa e quindi investe anche quel capo.
- In materia di TOSAP, il passo carrabile non coincide solo con opere tipiche o formalmente identificate, ma comprende ogni modifica visibile e permanente del piano stradale o del marciapiede funzionale a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.
- Quando l'area pubblica è sottratta, in tutto o in parte, alla sua destinazione pedonale per consentire l'accesso veicolare a un fondo privato, è coerente applicare il trattamento tariffario previsto per i passi carrabili, inclusa la riduzione stabilita dalla norma tributaria.
- Il giudice di merito, nel qualificare la struttura come passo carrabile, deve valorizzare la funzione concreta dell'opera e la sua incidenza sull'uso del suolo pubblico, più che la sola denominazione formale dell'opera stessa.
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