Cassazione Penale, Sentenza n. 35407/2026 del 06/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (imputato)
La controversia
L’imputato era stato condannato in primo grado per detenzione di stupefacenti di lieve entità e per un reato in materia di armi, alla pena di sei mesi di reclusione e 1.200 euro di multa. La Corte d’appello di Bologna, con ordinanza dell’11 settembre 2025, aveva dichiarato inammissibile il suo appello per aspecificità. Con unico motivo di ricorso per cassazione, l’imputato ha dedotto la violazione degli artt. 581 e 591 c.p.p., sostenendo che l’appello individuava i punti della sentenza contestati e le ragioni delle censure, comprese quelle relative all’uso personale della sostanza, alle attenuanti generiche, alla recidiva, alla pena e alla misura di sicurezza. Ha inoltre contestato che la Corte d’appello, dopo aver dichiarato l’impugnazione inammissibile, avesse esaminato nel merito le doglianze, in particolare quella sul riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, reputandola manifestamente infondata e richiamando elementi relativi alla non abitualità.
La decisione
La Cassazione ha accolto il ricorso. Ha ribadito che l’inammissibilità dell’appello per difetto di specificità è configurabile solo quando manchi una censura chiaramente identificabile, perché i motivi non sono argomentati o non affrontano la motivazione della decisione impugnata; non può invece essere dichiarata perché le censure sono infondate, anche manifestamente. Nel caso concreto, la Corte d’appello aveva esaminato nel merito la doglianza relativa alla particolare tenuità del fatto e ne aveva valutato l’infondatezza, mostrando così di aver identificato una censura specifica e pertinente, incompatibile con la contestuale declaratoria d’inammissibilità. L’ordinanza è stata annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti alla Corte d’appello di Bologna per l’ulteriore corso.
Norme richiamate
il giudice d'appello, a seguito della riforma dell'art. 581 cod. proc. pen. da parte della legge 23 giugno 2017, n. 103, può dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione solo quando i motivi difettino di specificità, ovvero quando non siano affatto argomentati o non affrontino la motivazione spesa nella sentenza impugnata, ma non quando siano ritenuti infondati, cioè inidonei, anche manifestamente, a confutarne l'apparato motivazionale, dovendo in tal caso confermare la sentenza di primo grado
L’art. 581 c.p.p. consente la declaratoria d’inammissibilità per aspecificità solo se i motivi non sono argomentati o non si confrontano con la motivazione impugnata; l’infondatezza, anche manifesta, va decisa nel merito.
i casi di inammissibilità de plano dell'appello devono essere oggetto di interpretazione restrittiva, atteso che in tali ipotesi le garanzie della difesa sono ridotte alla sola possibilità di ricorrere per cassazione avverso la relativa declaratoria.
Le ipotesi che consentono di dichiarare de plano l’inammissibilità dell’appello devono essere interpretate restrittivamente, in ragione della riduzione delle garanzie difensive.
Nel caso in disamina, quantomeno con riferimento al motivo di appello afferente alla causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, la Corte territoriale è entrata nel merito della doglianza, effettuando una valutazione di manifesta infondatezza ed introducendo elementi nuovi di valutazione concernenti la non abitualità
La particolare tenuità del fatto è stata la questione di merito esaminata dalla Corte territoriale; la Cassazione ha censurato non il criterio sostanziale applicato, ma l’aver deciso nel merito una doglianza dopo aver dichiarato inammissibile l’appello per aspecificità.
art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990
sentenza emessa dal giudice di primo, di condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.p.r. 309/1990 ( capo A)
La disposizione è indicata quale titolo della condanna di primo grado per il fatto in materia di stupefacenti; la decisione di legittimità non esamina nel merito la sussistenza del reato.
sentenza emessa dal giudice di primo, di condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.p.r. 309/1990 ( capo A) e 4 L. 110/1975 ( capo B)
La disposizione è indicata quale titolo del secondo reato oggetto della condanna di primo grado; la Cassazione non decide nel merito la relativa contestazione.
Massime di principio
- L’inammissibilità dell’appello per difetto di specificità richiede la manifesta mancanza di una censura chiaramente identificabile: i motivi devono essere non argomentati oppure non confrontarsi con le ragioni della decisione impugnata.
- La manifesta infondatezza di un motivo non equivale a difetto di specificità e non legittima la declaratoria d’inammissibilità dell’appello; deve essere affrontata con una decisione di merito.
- La declaratoria d’inammissibilità dell’appello per aspecificità è incompatibile con una motivazione che esamini nel merito la doglianza dichiarata inammissibile, poiché l’esame evidenzia l’identificazione e la pertinenza della censura.
- Le ipotesi di inammissibilità de plano dell’appello devono essere interpretate restrittivamente, considerate le conseguenti limitazioni delle garanzie difensive.
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