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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27832/2024 del 28/10/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dal recupero di somme dovute per prestazioni sanitarie rese da una struttura privata accreditata nell’ambito del servizio sanitario regionale. In primo grado il Tribunale revocava il decreto ingiuntivo, dichiarava il difetto di legittimazione passiva dell’ASL e condannava la Regione al pagamento del capitale. In appello la Regione contestava l’applicabilità del d.lgs. 231/2002 agli interessi moratori, sostenendo che il rapporto non integrasse una "transazione commerciale" ma una concessione di pubblico servizio soggetta alla disciplina speciale della contabilità pubblica; inoltre deduceva che nel 2004 non vi fosse un valido convenzionamento, ma solo accreditamento provvisorio, con conseguente inapplicabilità del decreto sugli interessi di mora. La Regione censurava anche, sotto il profilo processuale, l’apprezzamento della corte territoriale circa l’esistenza della convenzione e del convenzionamento. L’Azienda Usl Roma 2 proponeva ricorso incidentale lamentando che, pur essendone stato confermato il difetto di legittimazione passiva, era stata comunque condannata in solido alle spese nei confronti della Fondazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale della Regione Lazio, ritenendo infondati i motivi sulla disciplina degli interessi moratori e inammissibili quelli che, sotto la veste della violazione di legge o del vizio processuale, miravano in realtà a contestare l’accertamento di fatto compiuto dalla corte d’appello circa l’esistenza della convenzione del 2004. Ha invece accolto il ricorso incidentale dell’Azienda Usl Roma 2, rilevando l’incongruità della condanna alle spese nonostante il riconoscimento del difetto di legittimazione passiva, e ha cassato la sentenza limitatamente a tale profilo, decidendo nel merito e compensando le spese del giudizio di appello tra ASL Roma 2 e Fondazione. Ha inoltre compensato tra tutte le parti le spese del giudizio di legittimità, valorizzando la sopravvenienza della pronuncia delle Sezioni Unite richiamata in motivazione. È stato altresì dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente principale.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    viene richiamato come base formale dei motivi di ricorso per violazione di legge e per violazione delle norme processuali; la Corte distingue però tra censure di diritto e contestazioni in fatto, dichiarando inammissibili queste ultime mascherate da violazioni processuali.

  • art. 1 d.lgs. 231/2002

    richiamato per verificare l’ambito applicativo della disciplina sugli interessi moratori nelle transazioni commerciali.

  • art. 2 d.lgs. 231/2002

    le prestazioni sanitarie rese da struttura privata accreditata in base a convenzione stipulata dopo l’8 agosto 2002 sono qualificate come transazioni commerciali ai fini del decreto.

  • art. 5 d.lgs. 231/2002

    si applica la disciplina degli interessi moratori prevista per le transazioni commerciali quando ricorrono i presupposti soggettivi e temporali del decreto.

  • art. 11 d.lgs. 231/2002

    le disposizioni del decreto non si applicano ai contratti conclusi prima dell’8 agosto 2002; la Corte valorizza, ai fini dell’applicabilità, la data della convenzione del 2004.

  • art. 8-quater d.lgs. 502/1992

    richiamato nel contesto della disciplina dell’accreditamento e dei rapporti con le strutture sanitarie private.

  • art. 8-quinquies d.lgs. 502/1992

    richiamato nel contesto dei rapporti convenzionali tra servizio sanitario e strutture private accreditate.

  • art. 4 L.R. Lazio 4/2003

    richiamato dalla ricorrente come parte della disciplina regionale della materia sanitaria e dei rapporti convenzionali.

  • art. 7 L.R. Lazio 4/2003

    richiamato dalla ricorrente nel quadro della disciplina regionale applicabile.

  • art. 14 L.R. Lazio 4/2003

    richiamato dalla ricorrente nel quadro della disciplina regionale applicabile.

  • art. 18 L.R. Lazio 4/2003

    richiamato dalla ricorrente nel quadro della disciplina regionale applicabile.

  • art. 21 L.R. Lazio 4/2003

    richiamato dalla ricorrente nel quadro della disciplina regionale applicabile.

  • art. 91 c.p.c.

    norma sulle spese processuali; la Corte corregge la statuizione di merito che aveva posto le spese a carico di un soggetto cui era stato riconosciuto il difetto di legittimazione passiva.

  • art. 92 c.p.c.

    richiamato in relazione alla regolazione e compensazione delle spese di lite.

  • art. 384, comma 2, c.p.c.

    consente alla Corte, cassando la sentenza limitatamente al capo sulle spese, di decidere nel merito senza rinvio, disponendo la compensazione delle spese del giudizio di appello tra ASL e Fondazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    viene dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato a carico della ricorrente principale.

Massime di principio

  • Le prestazioni sanitarie rese da una struttura privata accreditata possono integrare una transazione commerciale ai fini del d.lgs. 231/2002 quando siano regolate da una convenzione scritta stipulata con la pubblica amministrazione dopo l’8 agosto 2002; in tal caso trovano applicazione gli interessi moratori di cui al decreto.
  • Ai fini dell’applicabilità del d.lgs. 231/2002 rileva la data di conclusione della convenzione e non la qualificazione astratta del rapporto come concessione di pubblico servizio, se il contratto prevede un corrispettivo per prestazioni continuative.
  • Le censure che, pur formalmente prospettate come violazioni di legge o di norme processuali, mirano in sostanza a contestare l’accertamento fattuale del giudice di merito sono inammissibili in cassazione.
  • Quando il giudice riconosce il difetto di legittimazione passiva di una parte, non può poi porla a carico delle spese in suo favore o contro di essa in modo incoerente con tale accertamento; il relativo capo può essere corretto in cassazione senza rinvio se non occorrono ulteriori accertamenti di fatto.

Come è indicizzato

MaterieIntermediazione finanziariaSpese di lite
RamiBancario e finanziarioProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

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