Cassazione Penale, Sentenza n. 5754/2022 del 17/02/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte di appello di Venezia che, confermando parzialmente il giudizio abbreviato di primo grado, li aveva dichiarati colpevoli di reati connessi alla detenzione e cessione di cocaina (art. 110 c.p. e art. 73 d.P.R. n. 309/1990), rideterminando la pena in anni 4 mesi 6 e multa di euro 24.000 ciascuno per i capi D), E) e F) e dichiarando estinto per prescrizione il capo G) (art. 73, comma 4). I motivi di ricorso hanno censurato: insufficiente e generica motivazione sulla prova (in particolare, addebito di cessione fondato su captazioni telefoniche e presunzioni; omissione di motivazione sul ruolo di Kachack nel capo D)); mancato riconoscimento dell'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5 (spaccio in forma aggravata/organizzata); mancata concessione delle attenuanti generiche (giovane età, condizioni personali, corretto comportamento processuale).
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto i primi motivi generici e manifestamente infondati: ha richiamato il principio della "doppia conforme" (lettura congiunta delle motivazioni di primo e secondo grado) per colmare apparenti errori materiali e ha considerato le captazioni, il servizio di p.g. e gli elementi di riscontro idonei a provare detenzione e cessione. Ha inoltre escluso l'esame del profilo relativo all'art. 73, comma 5 perché non devoluto con l'appello (le censure non erano state specificamente sollevate in appello), e ha ritenuto legittima la valutazione negativa sulla personalità dei condannati che ha escluso le attenuanti generiche. Per questi motivi i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili; i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La sentenza di merito resta, quindi, confermata nei suoi effetti.
Norme richiamate
E' la norma sulla concorso di persone nel reato; la Corte ha confermato l'imputazione in concorso sulla base degli elementi probatori complessivi.
art. 73 d.P.R. n. 309/1990 (comma 4)
art. 73, comma 4 d.P.R. n. 309 del 1990
Il capo G) relativo a tale norma è stato dichiarato estinto per prescrizione dalla Corte di appello; la Cassazione ne prende atto senza contestazione.
art. 73 d.P.R. n. 309/1990 (comma 5)
art. 73, comma 5 d.P.R. n. 309 del 1990
I ricorrenti chiedevano il riconoscimento dell'ipotesi aggravata; la Corte ha rilevato che la questione non era stata devoluta in appello e pertanto non poteva essere esaminata in cassazione.
art. 530, comma 2 cod. proc. pen.
Richiamata nella censura sulla insufficienza della motivazione; la Cassazione ha ritenuto la censura generica e infondata perché la motivazione di merito era argomentata e supportata da elementi probatori.
art. 173 disposizioni di attuazione cod. proc. pen.
Richiama i limiti delle motivazioni riassunte in cassazione in rapporto all'impugnazione; la Corte ha osservato che i rimedi erano formulati nei limiti previsti dall'art. 173.
art. 23, comma 8 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (conv. L. 18 dicembre 2020, n. 176)
art. 23, comma 8 d.l. n. 137/2020 (convertito dalla L. n. 176/2020)
Norma procedurale che ha consentito la trattazione scritta del procedimento (a motivo di disposizioni emergenziali); la trattazione è avvenuta per iscritto e il P.G. ha depositato conclusioni scritte.
Massime di principio
- In cassazione le censure devono essere specifiche e ben strutturate: motivi generici o meramente oppositivi rischiano di essere dichiarati inammissibili o manifestamente infondati.
- Il principio della "doppia conforme" consente alla Corte di cassazione di leggere congiuntamente le motivazioni di primo e secondo grado: apparenti errori materiali nell'appello possono essere sanati dalla lettura complessiva degli atti.
- Le intercettazioni telefoniche, se corroborate da altri elementi di riscontro (servizi di p.g., ritrovamento di sostanze o materiali di taglio, comportamento degli indagati), possono costituire prova idonea a sostenere una condanna per cessione/detenzione a fini di spaccio.
- Questioni non specificamente sollevate con l'appello di merito non sono normalmente esaminabili in cassazione: l'omissione di devoluzione dell'argomento in appello preclude il relativo riesame in Cassazione.
- La valutazione delle circostanze attenuanti è riservata al giudice di merito e solo se manifesta illogicità o omissione può essere criticata in cassazione; precedenti penali e profili di personalità negativi possono giustificare il diniego delle attenuanti.
- Errori materiali o incongruenze formali nella motivazione d'appello possono essere spiegati dalla Corte sulla base della coesione argomentativa con la sentenza di primo grado; è utile segnalare puntualmente tali errori già in appello.
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