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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 5754/2022 del 17/02/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte di appello di Venezia che, confermando parzialmente il giudizio abbreviato di primo grado, li aveva dichiarati colpevoli di reati connessi alla detenzione e cessione di cocaina (art. 110 c.p. e art. 73 d.P.R. n. 309/1990), rideterminando la pena in anni 4 mesi 6 e multa di euro 24.000 ciascuno per i capi D), E) e F) e dichiarando estinto per prescrizione il capo G) (art. 73, comma 4). I motivi di ricorso hanno censurato: insufficiente e generica motivazione sulla prova (in particolare, addebito di cessione fondato su captazioni telefoniche e presunzioni; omissione di motivazione sul ruolo di Kachack nel capo D)); mancato riconoscimento dell'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5 (spaccio in forma aggravata/organizzata); mancata concessione delle attenuanti generiche (giovane età, condizioni personali, corretto comportamento processuale).

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto i primi motivi generici e manifestamente infondati: ha richiamato il principio della "doppia conforme" (lettura congiunta delle motivazioni di primo e secondo grado) per colmare apparenti errori materiali e ha considerato le captazioni, il servizio di p.g. e gli elementi di riscontro idonei a provare detenzione e cessione. Ha inoltre escluso l'esame del profilo relativo all'art. 73, comma 5 perché non devoluto con l'appello (le censure non erano state specificamente sollevate in appello), e ha ritenuto legittima la valutazione negativa sulla personalità dei condannati che ha escluso le attenuanti generiche. Per questi motivi i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili; i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La sentenza di merito resta, quindi, confermata nei suoi effetti.

Norme richiamate

  • art. 110 c.p.

    E' la norma sulla concorso di persone nel reato; la Corte ha confermato l'imputazione in concorso sulla base degli elementi probatori complessivi.

  • art. 73 d.P.R. n. 309/1990 (comma 4)

    art. 73, comma 4 d.P.R. n. 309 del 1990

    Il capo G) relativo a tale norma è stato dichiarato estinto per prescrizione dalla Corte di appello; la Cassazione ne prende atto senza contestazione.

  • art. 73 d.P.R. n. 309/1990 (comma 5)

    art. 73, comma 5 d.P.R. n. 309 del 1990

    I ricorrenti chiedevano il riconoscimento dell'ipotesi aggravata; la Corte ha rilevato che la questione non era stata devoluta in appello e pertanto non poteva essere esaminata in cassazione.

  • art. 530, comma 2 c.p.p.

    art. 530, comma 2 cod. proc. pen.

    Richiamata nella censura sulla insufficienza della motivazione; la Cassazione ha ritenuto la censura generica e infondata perché la motivazione di merito era argomentata e supportata da elementi probatori.

  • art. 173 disp. att. c.p.p.

    art. 173 disposizioni di attuazione cod. proc. pen.

    Richiama i limiti delle motivazioni riassunte in cassazione in rapporto all'impugnazione; la Corte ha osservato che i rimedi erano formulati nei limiti previsti dall'art. 173.

  • art. 23, comma 8 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (conv. L. 18 dicembre 2020, n. 176)

    art. 23, comma 8 d.l. n. 137/2020 (convertito dalla L. n. 176/2020)

    Norma procedurale che ha consentito la trattazione scritta del procedimento (a motivo di disposizioni emergenziali); la trattazione è avvenuta per iscritto e il P.G. ha depositato conclusioni scritte.

Massime di principio

  • In cassazione le censure devono essere specifiche e ben strutturate: motivi generici o meramente oppositivi rischiano di essere dichiarati inammissibili o manifestamente infondati.
  • Il principio della "doppia conforme" consente alla Corte di cassazione di leggere congiuntamente le motivazioni di primo e secondo grado: apparenti errori materiali nell'appello possono essere sanati dalla lettura complessiva degli atti.
  • Le intercettazioni telefoniche, se corroborate da altri elementi di riscontro (servizi di p.g., ritrovamento di sostanze o materiali di taglio, comportamento degli indagati), possono costituire prova idonea a sostenere una condanna per cessione/detenzione a fini di spaccio.
  • Questioni non specificamente sollevate con l'appello di merito non sono normalmente esaminabili in cassazione: l'omissione di devoluzione dell'argomento in appello preclude il relativo riesame in Cassazione.
  • La valutazione delle circostanze attenuanti è riservata al giudice di merito e solo se manifesta illogicità o omissione può essere criticata in cassazione; precedenti penali e profili di personalità negativi possono giustificare il diniego delle attenuanti.
  • Errori materiali o incongruenze formali nella motivazione d'appello possono essere spiegati dalla Corte sulla base della coesione argomentativa con la sentenza di primo grado; è utile segnalare puntualmente tali errori già in appello.

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