Cassazione Penale, Sentenza n. 5567/2022 del 17/02/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Appello per Cassazione avverso la conferma della condanna per il reato previsto dall'art. 2 del D.Lgs. 74/2000 (uso di fattura fittizia). L'imputata deduceva: carenza e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla responsabilità (mancata considerazione di argomentazioni difensive su disponibilità economiche, smarrimento di documenti di trasporto, non disponibilità della "giostra" e pendenze processuali correlate); errore sulla indicazione della data del reato nel capo di imputazione; mancata considerazione delle attenuanti generiche; errata applicazione della recidiva; apoditticità della motivazione sulla determinazione della pena.
La decisione
La Suprema Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili o manifestamente infondati i motivi relativi alla mancata o illogica motivazione e alla recidiva, e infondati i motivi riguardanti le attenuanti, la corretta indicazione del fatto rilevante in capo di imputazione e la dosimetria della pena. La Corte ha ritenuto congrua e coerente la motivazione dei giudici di merito, fondata soprattutto sull'assenza di documenti di trasporto, sulla mancanza di tracce del pagamento (salvo un contributo di €50.000) e sull'inesistenza del corrispettivo indicato in fattura (oltre €300.000). Ha inoltre precisato che molte delle obiezioni difensive erano alternative non dimostrate o irrilevanti rispetto alla ricostruzione centrale e che gli elementi fattuali (precedenti, gravità del fatto) legittimano la valutazione sulla recidiva e sul diniego delle attenuanti. Per questi motivi il ricorso è stato respinto e la ricorrente condannata anche alle spese (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
D.Lgs. 74/2000, art. 2
Norma contestata: la corte ha confermato che l'utilizzo della fattura n.43 è stato ritenuto fittizio per mancanza di documentazione di trasporto e di tracce del corrispettivo versato, elementi idonei a integrare il reato previsto da tale disposizione.
Codice penale, art. 133
Applicato in ordine alla dosimetria della pena: il giudice ha indicato gli elementi prevalenti ritenuti decisivi (fra cui gravità del fatto e personalità dell'imputata) e non è tenuto a valutare analiticamente ogni singolo elemento favorevole dedotto dalla difesa.
Codice penale, art. 62-bis
Riferito in tema di attenuanti generiche: la Corte ha ritenuto che l'esclusione delle attenuanti sia congrua in base alla valutazione complessiva dei precedenti e della gravità del reato.
Codice penale, art. 99
Richiamato in relazione alla recidiva: la corte ha valutato la recidiva considerando natura dei precedenti, omogeneità, distanza temporale e gravità, ritenendo la reiterazione sintomo di riprovevolezza e pericolosità.
Codice di procedura penale, art. 616
Richiamato in ordine alle spese processuali: la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese per il rigetto del ricorso.
Massime di principio
- La corte d'appello non è tenuta a confutare punto per punto ogni argomentazione difensiva: se la motivazione è congrua e spiega il convincimento basandosi su elementi decisivi, deduzioni alternative non provate risultano irrilevanti.
- L'assenza di documenti di trasporto e la mancanza di tracce del pagamento sono elementi probatori forti per ritenere l'inesistenza dell'operazione e l'uso di fatture fittizie; lo smarrimento non dimostrato dei documenti non basta a ribaltare la valutazione.
- Le censure che richiedono una rivalutazione fattuale (es. ricostruzione diversa della personalità criminale, nuova valutazione della recidiva o delle attenuanti) sono in genere inammissibili in Cassazione salvo vizi manifesti di logica o diritto.
- Contestazioni formali sulla data indicata nell'imputazione possono risultare ininfluenti se il capo di imputazione e la decisione sono comunque coerenti nel definire l'oggetto materiale del reato (es. dichiarazione dei redditi dell'anno considerato).
- La richiesta di acquisizione di atti provenienti da altri procedimenti deve essere proposta e motivata in sede di merito; la Corte di Cassazione non sostituisce il giudice di merito nell'acquisizione istruttoria ordinaria.
- Sul punto della determinazione della pena, il giudice deve indicare gli elementi ritenuti dominanti ai sensi dell'art.133 c.p.; non è obbligato a un'analisi analitica di ogni singolo elemento favorevole invocato dalla difesa.
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