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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 5570/2022 del 17/02/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza di riesame che aveva rigettato la loro istanza di revoca del sequestro preventivo disposto sul valore dei beni ritenuti sottratti alla garanzia dei crediti tributari (art. 11 d.lgs. n. 74/2000). Le censure principali: (i) carenza/insufficienza della motivazione in ordine al coinvolgimento di Zhang come concorrente esterno, dedotto dal fatto che egli era destinatario dei bonifici provenienti dai conti delle ditte; (ii) contestazione del carattere fraudolento delle operazioni bancarie tracciate, ritenute attingere a normali cessioni bancarie prive del "quid pluris" necessario per qualificare la condotta come artificiosa o simulata; (iii) errata determinazione del "profitto" del reato, che i ricorrenti sostengono essere stato individuato nella misura dell'imposta evasa anziché nel valore dei beni sottratti; (iv) per Huang, contestazioni tecniche sui conteggi delle imposte evase rispetto alle soglie di punibilità e sulla conservazione della disponibilità delle somme trasferite.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha ritenuto che: (1) le doglianze attengono in massima parte alla valutazione di merito e del compendio probatorio eseguita dal Tribunale del riesame, e pertanto non siano sindacabili in Cassazione ai sensi dell'art. 325 cod. proc. pen., salvo violazioni di legge; (2) l'ordinanza impugnata aveva fornito motivazione sufficiente quanto al coinvolgimento di Zhang (numerosi bonifici ingiustificati, sproporzione con i redditi dichiarati, mancata giustificazione alternativa); (3) la valutazione della fraudolenza dei trasferimenti è corretta se operata in visione d'insieme: strumenti formalmente leciti e tracciati possono comunque integrare atti simulati o artificiosi idonei a pregiudicare l'azione di recupero dell'Erario, se risultano sistematici, mirati a svuotare le ditte e a rendere difficoltoso l'accertamento/esecuzione; (4) il profitto del reato di cui all'art. 11 d.lgs. n. 74/2000 è il valore dei beni sottratti fraudolentemente alla garanzia dei crediti tributari e non il debito tributario in senso stretto; (5) le censure sui conteggi tributari rappresentano una diversa lettura del materiale istruttorio già valutato dal Tribunale e risultano generiche. Conseguentemente i ricorsi sono inammissibili e i ricorrenti sono condannati alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 11 d.lgs. n. 74/2000

    Delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte: è reato di pericolo integrato da atti simulati o fraudolenti idonei, secondo un giudizio ex ante, a pregiudicare l'attività di recupero dell'Amministrazione finanziaria. Il "profitto" del reato è il valore dei beni sottratti fraudolentemente alla garanzia dei crediti tributari.

  • art. 325 cod. proc. pen.

    Limiti del sindacato in Cassazione sui provvedimenti cautelari reali: il giudizio di legittimità ammette motivi attinenti alla violazione di legge (es. mancanza assoluta o apparente di motivazione), non il riesame del fatto o della valutazione indiziaria compiuta dal giudice del merito.

  • art. 111, comma 7 Cost.

    Richiamato dai ricorrenti in relazione al diritto a una motivazione adeguata; la Corte valuta che la motivazione dell'ordinanza impugnata fosse sufficiente e che la censura prospettata attesti in realtà una diversa valutazione del fatto.

  • art. 110 cod. pen.

    Principio del concorso di persone nel reato: richiamato nelle censure in ordine al ruolo di concorrente esterno di Zhang; la valutazione del coinvolgimento è questione di fatto rimessa al giudice del merito.

  • d.P.R. n. 600/1973

    Normativa richiamata in relazione ai criteri di determinazione delle imposte per il calcolo della soglia di punibilità: i conteggi proposti dalla difesa non hanno prevalso sulle risultanze indiziarie raccolte e valutate dal Tribunale del riesame.

  • art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020

    Richiamato in relazione alla requisitoria del Pubblico Ministero in udienza: la Procura ha concluso chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi ai sensi delle facoltà e modalità previste dalla norma.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Conseguenze dell'inammissibilità: applicazione dell'onere delle spese del procedimento e del versamento di una somma alla Cassa delle ammende, equitativamente fissata.

Massime di principio

  • In cassazione contro provvedimenti cautelari reali il sindacato è limitato a questioni di diritto: non sono ammesse nuove valutazioni del compendio probatorio o del merito, salvo vizi di motivazione rilevanti ai sensi dell'art. 325 cod. proc. pen.
  • Operazioni bancarie formalmente tracciate possono comunque configurare atti "fraudolenti" ai sensi dell'art. 11 d.lgs. n. 74/2000 se, valutate nel loro insieme, risultano parte di un sistema mirato a sottrarre patrimonio alla garanzia dell'Erario e a rendere difficoltosa l'azione di recupero (valutazione ex ante).
  • Il profitto sequestrabile per il reato di sottrazione fraudolenta è il valore dei beni effettivamente sottratti alla garanzia patrimoniale, non semplicemente l'ammontare dell'imposta evasa.
  • Chi contesta il carattere fraudolento di operazioni patrimoniali sistematiche deve proporre e documentare giustificazioni alternative e lecite: deduzioni generiche o conteggi di parte, senza contestualizzazione probatoria, difficilmente prevalgono in sede di riesame e sono inammissibili in Cassazione se attengono al merito.
  • Ricorsi formulati in termini generici o che si limitano a ripetere censure già valutate e rigettate dal giudice del riesame sono destinati a essere dichiarati inammissibili; ne consegue rischio di condanna alle spese e oneri verso la Cassa delle ammende.

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