Cassazione Penale, Sentenza n. 5569/2022 del 17/02/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza d'appello che, in sede di rinvio, ha rideterminato la pena complessiva per plurimi reati (tra cui diversi del codice penale, norme sulle armi e stupefacenti) contestando: (1) la presunta mancanza o carenza di motivazione circa i criteri adottati per quantificare l'aumento di pena dovuto alla continuazione, con riferimento agli artt. 27 e 111 Cost. e artt. 125, comma 3 e 533 c.p.p.; (2) l'omessa indicazione del calcolo della pena pecuniaria conseguente agli aumenti per la continuazione; (3) l'erronea determinazione dell'aumento per il capo 7 (art. 73 DPR 309/90) ritenendo che la Corte avrebbe implicitamente applicato un minimo edittale (8 anni) ritenuto poi incostituzionale e che, post declaratoria di incostituzionalità (Corte Cost. n.40/2019), il minimo corretto sarebbe stato 6 anni.
La decisione
La Suprema Corte dichiara il ricorso inammissibile. Sulla prima censura ritiene che la Corte d'Appello abbia motivato adeguatamente i criteri per gli aumenti (tenendo conto del percorso rieducativo in carcere per contenere gli aumenti, della tipologia delle armi e del rilevante quantitativo di stupefacente), richiamando l'obbligo di motivare l'aumento per ciascun reato satellite come indicato dalle Sezioni Unite. Sulla seconda censura osserva l'assenza di interesse concreto dell'impugnante quando invoca a proprio favore l'omessa irrogazione della pena pecuniaria e, sul merito, conferma che, ai sensi di giurisprudenza consolidata (Giglia), se il reato principale è sanzionato con sola pena detentiva l'aumento opera in termini detentivi e non pecuniari. Sulla terza censura rileva che la sentenza impugnata è stata pronunciata dopo la dichiarazione di illegittimità costituzionale e quindi il giudice ha legittimamente applicato il nuovo minimo edittale senza doverlo spiegare espressamente. Per questi motivi il ricorso è dichiarato inammissibile; il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
Costituzione della Repubblica Italiana
Richiamate come parametri costituzionali che impongono adeguata motivazione delle decisioni penali e garanzie del giusto processo; la Corte valuta la conformità della motivazione a tali principi
Codice di procedura penale
artt. 125, comma 3; 533; 568, comma 4
Art.125/533 richiamati in relazione al contenuto e alla forma della motivazione; art.568(4) richiede interesse concreto per l'impugnazione, valutato dalla Corte
Codice penale
artt. 81; 110; 648; 337; 671
Art.81 e 671 richiamati in tema di determinazione e computo dell'aumento per continuazione; artt.110, 648, 337 richiamati in relazione ai singoli capi di imputazione oggetto del giudizio
Legge n. 895 del 1967
Norme in materia di armi che sono parte dell'impianto di reati per i quali è stata rideterminata la pena
Legge n. 110 del 1975
Richiamata per la fattispecie relativa alle armi, tra i capi di imputazione
D.P.R. n. 309 del 1990
Norme sugli stupefacenti; specificamente l'art.73 rilevante per la questione sul minimo edittale e il relativo aumento per continuazione
Decreto-Legge n. 137 del 2020
Richiamato come norma procedurale relativa alla trattazione del ricorso (modalità di trattazione)
Giurisprudenza della Corte di Cassazione e Sezioni Unite
Sez. U. sent. 24/06/2021 (Pizzone e altri); Sez. U. n. 40983/2018 (Giglia)
Le Sezioni Unite hanno stabilito che il giudice deve calcolare e motivare l'aumento di pena distintamente per ciascun reato satellite; la pronuncia Giglia chiarisce che se il reato principale è punito con sola pena detentiva l'aumento si effettua nella specie detentiva
Corte Costituzionale
Declaratoria d'illegittimità che ha modificato il minimo edittale dell'art.73 DPR 309/90, applicabile alle condanne pronunciate successivamente
Sentenza della Corte di Cassazione n. 22545 del 2019
Pronuncia precedente della stessa Corte richiamata nel procedimento di rinvio, contestazione e valutazione del calcolo delle pene
Massime di principio
- Il giudice deve comunque motivare in modo comprensibile i criteri usati per quantificare l'aumento di pena per ogni reato satellite; una motivazione che richiami fattori concreti (tipologia delle condotte, gravità, elementi oggettivi e personali) è generalmente sufficiente.
- Se il reato principale è sanzionato con sola pena detentiva, l'aumento per continuazione opera nella specie detentiva (non è necessario aumentare anche la pena pecuniaria dei reati satelliti), conformemente alla giurisprudenza consolidata.
- Quando una disposizione subisce una modifica per effetto di pronuncia di incostituzionalità antecedente alla decisione, il giudice che applica la norma aggiornata non è obbligato a motivare espressamente di aver fatto riferimento al nuovo contenuto normativo, salvo che la difesa configuri una specifica contestazione.
- L'impugnazione è inammissibile se manca un interesse concreto; in particolare non può fondarsi su una deduzione che, in via retroattiva, pretenda vantaggi derivanti dall'omessa applicazione di una sanzione che non è stata irrogata a favore dello stesso imputato.
- La mancata specificazione formale di calcoli numerici può essere superata se la motivazione mostra chiaramente i criteri e gli elementi che hanno portato alla quantificazione finale della pena; tuttavia la prassi migliore è che il giudice esprima il calcolo per consentire il controllo dell'imputato e dell'appello.
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