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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 5564/2022 del 17/02/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti hanno proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) contestazione della mancata dichiarazione di prescrizione del reato edilizio, sulla base di una deposizione che indicherebbe che le opere abusive sarebbero state realizzate dopo il 2012 e quindi prescritte secondo il principio in dubio pro reo; (2) censura della ricostruzione fattuale e della responsabilità penale di Iaia, lamentando che egli non era proprietario né amministratore della società indicata dalla Corte (errore nella titolarità societaria e mancata prova della disponibilità dei luoghi); (3) doglianza sulla negata conversione della pena detentiva in pena pecuniaria, essendosi la Corte di merito basata su una prognosi negativa relativa alla solvibilità dei condannati, parametro ritenuto non pertinente dalla giurisprudenza di legittimità.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il terzo motivo fondato: la Corte d'appello ha errato nel negare la sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria avendo valutato la solvibilità degli imputati, criterio non pertinente ai sensi dell'art.133 c.p. e della giurisprudenza delle Sezioni Unite. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile: la Corte ha confermato che, alla data del sopralluogo (21/03/2016), alcune opere non risultavano ultimate e dunque al 14/09/2020 non era decorso il quinquennio di prescrizione. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per essere essenzialmente fattuale e generico; la Corte ha inoltre rilevato che l'indicazione errata della società nella motivazione era un mero lapsus calami, non sostanziale. Tuttavia, poiché nel frattempo è intervenuta la prescrizione del reato, la Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata per estinzione del reato per prescrizione e ha revocato l'ordine di demolizione delle opere.

Norme richiamate

  • art. 110 cod. pen.

    Norma richiamata nel capo d'imputazione per la partecipazione al reato (concorso di persone).

  • art. 44, lett. b), d.P.R. n. 380 del 2001

    Norma del testo unico dell'edilizia richiamata per la qualificazione dell'opera edilizia realizzata senza permesso a costruire.

  • art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione al motivo che deduce violazione di norme penali sostanziali (es.: prescrizione): la Corte ha esaminato l'eccezione di prescrizione e l'ha ritenuta però inammissibile nel caso per i rilievi fatti sul dies a quo.

  • art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    Richiamato con riferimento ai motivi che impugnano la motivazione e la ricostruzione dei fatti: la Corte ha ritenuto il motivo relativo alla responsabilità di Iaia generico e fattuale (inammissibile); quello sulla conversione della pena fondato.

  • artt. 157 e 161 cod. pen.

    Norme indicate nel primo motivo: richiamate in ordine ai principi di valutazione probatoria e al principio "in dubio pro reo", ma la Cassazione non ha accolto l'eccezione di prescrizione sulla base degli accertamenti sulle opere non ultimate.

  • artt. 192 e 533 cod. proc. pen.

    Richiamati con il secondo motivo (critiche alla motivazione e ricostruzione del fatto); la Corte ha ritenuto la censura generica e fondata su apprezzamenti di merito non sindacabili in cassazione.

  • art. 133 cod. pen.

    Norma che indica i criteri per la determinazione della pena: la Corte ha ricordato che la conversione della detentiva in pecuniaria deve essere valutata sulla base dei criteri di questa norma (modalità del fatto, personalità del condannato) e non sulla base della solvibilità.

  • art. 53 l. n. 689 del 1981

    Richiamato nel terzo motivo (normativa sulla sostituzione delle pene): la Corte ha richiamato l'orientamento delle Sezioni Unite secondo cui la prognosi di inadempimento prevista dall'art.58, comma 2 della stessa legge riguarda le misure con prescrizioni e non la pena pecuniaria sostitutiva.

  • art. 58, comma 2, l. 24 novembre 1981 n. 689

    Interpretata in combinato con la giurisprudenza: il divieto di sostituzione per prognosi di inadempimento si riferisce alle pene sostitutive con prescrizioni (semidetenzione, libertà controllata) e non alla pena pecuniaria.

  • d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia)

    Richiamato per definire l'illiceità edilizia e la necessità del permesso a costruire; la valutazione della data di ultimazione delle opere è centrale per la decorrenza della prescrizione.

Massime di principio

  • Nei reati edilizi la prescrizione decorre dalla ultimazione dell'opera considerata nella sua unità: l'ultimazione coincide con la conclusione delle opere di rifinitura interne ed esterne (intonaci, infissi, parti annesse come garage/magazzino), non semplicemente dall'uso o attivazione di utenze.
  • La Cassazione non è sede per rinnovare valutazioni esclusivamente fattuali o generiche: i motivi di ricorso che si limitano a contestare il giudizio di merito senza specifici profili giuridici sono generalmente inammissibili.
  • La sostituzione della pena detentiva breve con la pena pecuniaria deve essere valutata secondo i criteri dell'art.133 c.p. (natura e modalità del fatto, personalità del condannato); le condizioni economiche o la solvibilità dell'imputato non sono parametri pertinenti per escludere la sostituzione.
  • Se in sede di cassazione risulta che è intervenuta una causa estintiva del reato (es. prescrizione), il giudice di legittimità deve annullare la sentenza impugnata senza rinvio e dichiarare estinto il reato, con conseguente revoca di provvedimenti accessori come l'ordine di demolizione.
  • Un errore materiale o un 'lapsus calami' nella menzione di soggetti o società nella motivazione non invalida automaticamente la decisione se risulta chiaro dal complesso degli atti quale fosse la reale titolarità o responsabilità.

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