Cassazione Penale, Sentenza n. 5565/2022 del 17/02/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la conferma della condanna per il reato previsto dall'art. 44, comma 1, lett. b), del d.P.R. n. 380/2001 (ampliamento abusivo di una tettoia), lamentando: 1) la mancata considerazione, in appello, dei motivi di gravame e dei motivi aggiunti, in particolare delle dichiarazioni di Giacinti che escludevano la responsabilità di Costantini e delle deposizioni dei testi (Kadrioski e Kanina) che avrebbero dimostrato l'ultimazione dei lavori già nel 2013; 2) la mancata motivazione circa il rigetto delle attenuanti e dei benefici.
La decisione
La Corte di Cassazione ha riconosciuto che i motivi di ricorso erano fondati perché la Corte territoriale non aveva dato risposta ai motivi di appello sollevati. Tuttavia, ha dichiarato estinto il reato per prescrizione e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata. In particolare, considerando come momento di commissione il 2 ottobre 2015 e applicando il termine quinquennale complessivo per i reati contravvenzionali, la prescrizione è maturata il 2 ottobre 2020, anteriore alla pronuncia di cassazione del 28/10/2021, rendendo inevitabile l'annullamento senza rinvio per estinzione del reato.
Norme richiamate
d.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, comma 1, lett. b)
Norma invocata come causa di punibilità per l'abuso edilizio (ampliamento di una tettoia). La sentenza impugnata aveva ritenuto sussistente il reato in concorso tra gli imputati ai sensi di questa disposizione.
art. 129, comma 2, cod. proc. pen.
I termini interpretativi della norma sono richiamati dalla Cassazione nel senso che, quando dagli atti emerge in modo incontrovertibile che il fatto non sussiste, l'imputato non lo ha commesso o il fatto non costituisce reato, deve essere pronunciata sentenza di proscioglimento nel merito e non può trovare applicazione la mera estinzione per prescrizione. Tuttavia, tale presupposto richiede evidenza assoluta dagli atti; se non sussiste, ma è intervenuta la prescrizione, la Corte di legittimità annulla senza rinvio per estinzione del reato.
Giurisprudenza della Corte di cassazione (richiami di principio)
sez. 6, 1° dicembre 2011, n. 5438; sez. un., 28 maggio 2009, n. 35490; sez. un., 27 febbraio 2002, n. 17179; sez. un. 28 novembre 2001, n. 1021
La giurisprudenza citata chiarisce i limiti dell'applicazione dell'art. 129, comma 2: l'obbligo di immediata declaratoria delle cause di non punibilità sussiste solo quando l'innocenza o l'inesistenza del fatto risulti dagli atti in modo incontrovertibile; in tutti gli altri casi la Cassazione, se rileva la prescrizione, deve annullare senza rinvio per estinzione del reato, anche quando vi siano vizî di motivazione nella sentenza impugnata.
Massime di principio
- Se dagli atti emerge in modo incontrovertibile che il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso, il giudice deve pronunciare il proscioglimento nel merito (art. 129, comma 2 c.p.p.) e non può limitarsi a dichiarare l'estinzione per prescrizione.
- Quando la prova di innocenza non è immediatamente e chiaramente risultante dagli atti, la Corte di cassazione non può sostituirsi al giudice del merito: se nel frattempo è intervenuta la prescrizione, la Corte annulla senza rinvio per estinzione del reato.
- Il calcolo della prescrizione va verificato con attenzione (data di commissione del reato; termine applicabile: nel caso, quinquennale per reati contravvenzionali). Se la prescrizione è maturata prima della pronuncia, essa prevale e impedisce il rinvio al merito.
- La mancata risposta del giudice di merito ai motivi di appello è una censura rilevante e può essere accolta in cassazione, ma l'accoglimento può comunque non comportare il proscioglimento sostanziale quando sia intervenuta la prescrizione.
- In situazioni analoghe, valutare prioritariamente: a) se dagli atti emerge l'innocenza in modo incontrovertibile (allora proscioglimento immediato); b) altrimenti, calcolare se la prescrizione è già decorso e, se sì, attendersi annullamento senza rinvio per estinzione del reato.
- Per una difesa efficace, in caso di lavori contestati, produrre e documentare tempestivamente elementi cronologici e dichiarazioni che possano dimostrare l'epoca di ultimazione (per interrompere o anticipare decorrenza della prescrizione) e sollecitare che il giudice risponda espressamente ai punti decisivi dell'impugnazione.
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