Cassazione Penale, Sentenza n. 26933/2022 del 12/07/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'appello di Genova del 15/04/2021 che confermava condanne per il reato di trasferimento fraudolento di valori (intestazione fittizia di quote societarie e cessioni) e disponeva la confisca dei beni. Le difese hanno dedotto, in particolare: 1) estinzione del reato per intervenuta prescrizione (sostenendo che il reato si era consumato con l'ultimo atto traslativo del 4/3/2013); 2) vizi di motivazione della sentenza di appello, carenza di prova del dolo specifico per la cessione del 4/3/2013 e rilievi sulla natura economica delle operazioni; 3) richiesta di declaratoria di prescrizione e censura della misura ablativa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rilevato che il reato di trasferimento fraudolento di valori è reato istantaneo perfezionatosi con l'ultimo atto traslativo (4/3/2013) e che, conteggiando i termini di prescrizione e le sospensioni pertinenti, la prescrizione si è perfezionata il 16/04/2021, quindi successivamente alla sentenza impugnata. Ha inoltre ritenuto fondata, in parte, la censura sulla carenza motivazionale della Corte d'appello circa il dolo specifico relativo alla cessione del 4/3/2013, con particolare riferimento all'omessa valutazione dei rilievi difensivi. Conseguentemente la Cassazione ha annullato senza rinvio la condanna (per estinzione del reato per prescrizione) e ha annullato la misura ablativa della confisca disponendo il rinvio alla Corte d'appello di Genova per un nuovo esame della confisca nei limiti indicati nella motivazione.
Norme richiamate
art. 12-quinquies d.l. 8 giugno 1992 n. 306 (ora art. 512-bis c.p.)
reato di trasferimento fraudolento di valori (originariamente art. 12-quinquies d.l. 8/6/1992, n.306, oggi confluito in art. 512-bis c.p.)
La norma punisce l'intestazione fittizia o il trasferimento di beni volti ad eludere disposizioni di prevenzione patrimoniale; il dolo specifico può consistere anche nel fondato timore dell'inizio di procedimenti di prevenzione, non richiedendo la concreta efficacia dell'operazione nel realizzare l'ablazione.
art. 26, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159 (codice antimafia)
Le presunzioni di interposizione per vincoli parentali previste dalla norma, utilizzate in materia di misure di prevenzione, non escludono che i fatti possano costituire reato di trasferimento fraudolento di valori.
art. 157, art. 160 e art. 159 c.p. (prescrizione e sospensioni)
Determinano la durata massima della prescrizione (calcolata sulla pena edittale) e le cause di sospensione da sommare ai termini: le sospensioni processuali (anche per rinvii concordati o astensioni forense) e la sospensione prevista dall'art. 83, comma 4, d.l. n.18/2020 operano se esisteva udienza o termine processuale fissato nel periodo interessato.
art. 83, comma 4, d.l. 17 marzo 2020 n. 18 (conv. con l. 24/4/2020 n.27)
Prevede sospensione dei termini processuali per il periodo dell'emergenza COVID; la Corte conferma che tale sospensione rileva solo se, tra il 9/3/2020 e l'11/5/2020, era stata fissata udienza o esisteva un termine processuale concreto.
art. 128 e 129 c.p.p. (impugnazioni e cause di non punibilità)
La Corte valuta se esistano cause di inammissibilità che impediscano la formazione del rapporto di impugnazione; se la prescrizione matura successivamente alla sentenza impugnata, la Cassazione può comunque rilevarla e pronunciare sull'estinzione del reato.
Norma di legittimità: i ricorsi per cassazione contro sentenze della Corte d'appello sono regolati dall'art. 628 c.p.p.; qui i ricorrenti hanno impugnato ai sensi di tale disposizione.
Quando sopraggiunge la prescrizione, la Cassazione è tenuta a pronunciarsi anche sugli effetti di misure ablative (confisca); qui ha disposto l'annullamento della confisca con rinvio per nuovo esame.
Massime di principio
- Il reato di trasferimento fraudolento di valori è un reato istantaneo il cui momento consumativo coincide con l'ultimo atto traslativo che realizza la fittizia titolarità: la prescrizione si calcola da tale momento.
- Le sospensioni processuali rilevanti (rinvii concordati, astensione degli avvocati, sospensione COVID con udienza fissata) vanno aggiunte ai termini di prescrizione; è necessario verificare caso per caso l'effettiva sussistenza delle condizioni per la sospensione COVID.
- La configurabilità del dolo specifico (finalità elusiva delle misure di prevenzione patrimoniale) può fondarsi sul "timore fondato" dell'avvio di procedimenti di prevenzione; tuttavia l'accusa deve fornire una motivazione specifica e positiva sugli elementi concreti che indicano tale intento, non limitandosi a affermazioni generiche.
- La cessione di quote a soggetti legati da vincoli familiari non esclude di per sé la rilevanza penale: le presunzioni civilistiche/administrative di interposizione non impediscono la configurazione del reato penale, ma la valutazione del dolo richiede motivazione puntuale.
- Se la prescrizione matura dopo la sentenza impugnata, la Cassazione può dichiarare l'estinzione del reato e, se presenti misure ablative, annullare le stesse e rinviare il relativo esame al giudice di merito conformemente ai limiti indicati.
- In casi simili, chi difende deve chiedere espressamente la declaratoria di prescrizione e contestare puntualmente gli elementi che il giudice di merito ha ritenuto indicativi del dolo specifico, evidenziando elementi alternativi di natura economica/contrattuale.
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