Cassazione Penale, Sentenza n. 26780/2022 del 12/07/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza in ordine a due profili principali: 1) travisamento della prova e carenza di motivazione con riferimento alla qualificazione dell'esplosivo sequestrato come materiale "micidiale" (tritolo), chiedendo la derubricazione al più lieve reato contravvenzionale di cui all'art. 678 c.p.; si contestava in particolare l'affidamento sui verbali di brillamento e la mancanza di prova certa sulla composizione chimica del materiale, nonché l'irrilevanza di indici quali quantità, confezionamento e luogo di rinvenimento per escludere la micidialità; 2) violazione di norme costituzionali e processuali per avere la Corte territoriale confermato la recidiva reiterata ex art. 99, comma 5 c.p., sostenendo che, alla luce della sentenza Corte Cost. n. 185/2015, l'aumento obbligatorio per recidiva reiterata non può essere automaticamente applicato e che la recidiva avrebbe dovuto essere esclusa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Sul primo motivo ha ritenuto la doglianza reiterativa della stessa censura già valutata nei gradi di merito e correttamente motivata: la micidialità del materiale è stata provata in concreto dai verbali di brillamento che descrivono gli effetti distruttivi prodotti dallo scoppio, e la specifica composizione chimica non è necessaria ai fini della configurazione del delitto rispetto alla contravvenzione. Sul secondo motivo la Corte ha rilevato che la questione relativa alla recidiva è stata sollevata per la prima volta in cassazione ed è comunque manifestamente infondata poiché il primo giudice aveva motivato la rilevanza concreta della recidiva e la Corte d'appello non poteva, ex officio, escluderla in assenza dell'ipotesi prevista dall'art. 597, comma 5, c.p.p. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di Euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Norma relativa alla detenzione illegale di materiale esplosivo: nel giudizio di merito il reato è stato dichiarato prescritto; la Cassazione non ha rilevato profili di illegittimità rispetto a tale accertamento.
art. 2 legge 2 ottobre 1967, n. 895
art. 2 legge 2 ottobre 1967, n. 895
Norma applicata per la configurazione del residuo reato commesso: la corte di merito ha rideterminato la pena per il reato residuo ai sensi di questa disposizione.
Contravvenzione per materie esplodenti prive di potenzialità micidiale: la derubricazione a questo articolo è stata esclusa perché i fatti e il verbale di brillamento hanno fatto emergere la micidialità del materiale sequestrato.
art. 99, comma 5, cod. pen.
Disciplina della recidiva reiterata: la Corte ha ritenuto che la rilevanza della recidiva debba risultare da un apprezzamento motivato; nel caso di specie il giudice di primo grado aveva motivato la ricorrenza della recidiva e la cassazione ha considerato infondata la contestazione sollevata tardivamente.
art. 597, comma 5, cod. proc. pen.
art. 597, comma 5, cod. proc. pen.
Limiti all'intervento d'ufficio del giudice di appello in materia di pena: la norma elenca tassativamente i poteri officiosi sull'entità della pena e non comprende l'esclusione della recidiva, per cui la Corte d'appello non poteva eliminarla d'ufficio.
art. 125, comma 2, cod. proc. pen.
art. 125, comma 2, cod. proc. pen.
Richiamato quale parametro processuale in rapporto alla valutazione delle prove e alla motivazione; la Corte ha ritenuto che non sussistesse travisamento della prova.
art. 546, comma 3, cod. proc. pen.
art. 546, comma 3, cod. proc. pen.
Norma relativa al giudizio abbreviato e ai relativi limiti di valutazione: invocata dal ricorrente ma la Corte ha ritenuto congrua la motivazione dei giudici di merito.
Corte Costituzionale, sent. n. 185 del 2015
Corte Costituzionale, sent. n. 185/2015
Ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'aumento obbligatorio per la recidiva reiterata nella parte in cui non consente un apprezzamento di merito; la Cassazione ha comunque ritenuto la censura infondata perché la rilevanza concreta dei precedenti era già stata valutata dal primo giudice e la questione è stata sollevata tardivamente.
Cassazione penale, Sez. 1, n. 12767 del 16/2/2021
Sez. 1, n. 12767 del 16/2/2021
Giurisprudenza di riferimento che distingue tra materie esplodenti micidiali e non micidiali, confermata dalla Corte nella valutazione della micidialità.
Cassazione penale, Sez. 2, n. 47025 del 3/10/2013
Sez. 2, n. 47025 del 3/10/2013
Giurisprudenza che limita la possibilità di intervento d'ufficio del giudice di appello sul trattamento sanzionatorio; richiamata per sostenere l'impossibilità di escludere la recidiva d'ufficio.
Base normativa per la condanna al pagamento di somme alla Cassa delle ammende a fronte di ricorso dichiarato inammissibile o manifestamente infondato.
Corte Costituzionale, sent. n. 186 del 2000
Corte Costituzionale, sent. n. 186/2000
Richiamata in tema di valutazione della colpevolezza del ricorrente in ordina alla determinazione delle spese quando il ricorso è inammissibile; utilizzata per confermare la condanna alle spese.
Massime di principio
- La qualificazione di 'micidialità' di un esplosivo può essere desunta dagli effetti concreti dell'esplosione (verbale di brillamento, descrizione dei danni) e non richiede sempre la determinazione chimica specifica del composto.
- Per ottenere la derubricazione a contravvenzione ai sensi dell'art. 678 c.p. l'imputato deve dimostrare l'assenza della potenzialità micidiale; elementi quali quantità, confezionamento o luogo di ritrovamento da soli possono non essere sufficienti se esistono riscontri sull'effetto distruttivo prodotto.
- Le doglianze già affrontate e motivate negativamente nei giudizi di merito, se riproposte in cassazione senza nuovi elementi, sono frequentemente dichiarate inammissibili come reiterative.
- Le questioni di diritto relative alla recidiva reiterata richiedono un'adeguata devoluzione nel grado di merito; sollevare per la prima volta la censura in cassazione è spesso inammissibile, e l'esclusione d'ufficio della recidiva da parte della Corte d'appello è possibile solo nei limiti previsti dall'art. 597, comma 5, c.p.p.
- La pronuncia della Corte Costituzionale che riduce l'automaticità dell'aumento per recidiva non elimina la necessità che il giudice di merito motivi la rilevanza concreta dei precedenti; l'assenza di appello sul punto può impedire rettifiche successive.
- I ricorsi manifestamente infondati possono comportare la condanna alle spese e l'obbligo di versare somme alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
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