Cassazione Penale, Sentenza n. 26785/2022 del 12/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la conferma in appello delle condanne per estorsione (capo A nei confronti di entrambi; capo C nei confronti di De Fenza) sollevando vizi di motivazione e travisamento della prova: contestano l'affidabilità delle dichiarazioni della persona offesa e dei testi, la valutazione delle intercettazioni e delle risultanze documentali, nonché la configurabilità della desistenza volontaria. Inoltre deducono violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento delle attenuanti (in particolare la speciale tenuità del danno e le generiche) e, per Baiano, contestano l'applicazione delle aggravanti di mafia (contestando la sua appartenenza al sodalizio Orlando e l'avvalimento del relativo metodo).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Ha ritenuto che la motivazione congiunta di primo e secondo grado costituisca un corpo argomentativo coerente e che le risultanze probatorie (dichiarazioni della vittima corredate da testimonianze, fotografie, intercettazioni e dati traffico telefonico) siano state adeguatamente valutate dai giudici di merito. Ha confermato la consumazione dei reati e ha escluso la desistenza volontaria dei concorrentI, non essendo stato fornito il quid pluris richiesto per annullare il contributo al reato comune. Ha altresì ritenuto fondata l'aggravante mafiosa per Baiano sulla base delle dichiarazioni del collaboratore corroborate da altri elementi. Ha respinto le censure sulla tenuità del danno e sulle attenuanti generiche, ritenendo corretta la dosimetria della pena operata dalla Corte d'appello (pena rideterminata in appello: De Fenza sette anni e quattro mesi di reclusione e 8.600 euro di multa; Baiano sei anni di reclusione e 6.000 euro di multa). Ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese delle parti civili come da dispositivo.
Norme richiamate
art. 192, comma 3, cod. proc. pen.
alla persona offesa non si applicano le regole dettate dall'art.192, comma 3, cod. proc. pen.
La Corte rileva che le dichiarazioni della persona offesa possono essere, se credibili e intrinsecamente attendibili e adeguatamente riscontrate, sufficienti anche da sole a fondare la decisione
art. 628, terzo comma, n. 3) e art. 629, secondo comma, cod. pen.
Le aggravanti previste sono state ritenute integrate: l'appartenenza al sodalizio mafioso e l'avvalimento del metodo mafioso possono essere accertate incidentalmente dal giudice sulla base di dichiarazioni di collaboratori corroborate da elementi concreti
art. 133 cod. pen.
Il riconoscimento delle attenuanti generiche è giudizio di fatto riservato al giudice di merito; la motivazione deve comunque riferirsi agli elementi rilevanti previsti dall'art.133 e qui la Corte territoriale ha motivato l'esclusione
art. 125, comma 3, cod. proc. pen.
La Corte ricorda l'obbligo motivazionale in sede di determinazione della pena, che è stato assolto anche mediante richiamo a criteri di equità e congruità adottati dai giudici di merito
Ricostruzione giurisprudenziale sulla desistenza volontaria nel concorso di reati
In caso di reato concorsuale la desistenza volontaria del singolo concorrente richiede non solo l'interruzione dell'azione ma un quid pluris consistente nell'annullamento del contributo e nell'eliminazione delle conseguenze prodotte fino a quel momento
Massime di principio
- La testimonianza della persona offesa può da sola fondare una condanna se il giudice valuta la credibilità soggettiva del dichiarante e l'attendibilità intrinseca del racconto e vi sono riscontri
- La motivazione di appello, quando recepisce e integra organicamente quella di primo grado, forma un unico corpo argomentativo: la Cassazione non riesamina i fatti se la motivazione non è manifestamente irragionevole
- La qualificazione di aggravante 'mafiosa' può essere accertata incidentalmente e poggiare su dichiarazioni di collaboratori se queste sono corroborate da altri elementi concreti e da comportamenti degli imputati
- La desistenza volontaria del singolo concorrente non vale se non vi è l'annullamento del contributo al reato collettivo e l'eliminazione delle conseguenze già prodotte
- L'attenuante della speciale tenuità del danno è difficilmente applicabile ai reati di estorsione quando è presente una rilevante componente intimidatoria o condizionante indipendentemente dall'entità economica
- La valutazione delle intercettazioni e del loro significato è questione di fatto rimessa al giudice di merito e sindacabile in Cassazione solo per manifesta irragionevolezza
- La vicenda relativa al riconoscimento o esclusione delle generiche e alla determinazione della pena costituisce, salvo profili formali, un giudizio di fatto difficilmente riformabile in sede di legittimità
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