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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26781/2022 del 12/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della conferma della condanna per violazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno (art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159/2011). Due motivi principali: (1) violazione dell'art. 522 c.p.p. per presunta mancata corrispondenza tra imputazione e fatto giudicato: l'imputazione avrebbe contestato l'associazione con il pregiudicato Giovanni Siviero mentre la condanna sarebbe invece basata sulla violazione dell'obbligo di soggiorno (essere a Guanzate invece che ad Appiano Gentile); (2) omissione della rivalutazione dell'attualità della pericolosità sociale del Foini, essendo la misura originaria del 2007 e ripristinata nel 2014 dopo periodi di detenzione, l'ultimo dei quali "per quasi due anni", circostanza che, secondo la giurisprudenza costituzionale e la norma, imporrebbe la verifica della persistenza della pericolosità sociale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso e confermato la condanna. Sul primo motivo, la Corte ha rilevato che l'imputazione riportava sia la violazione degli obblighi inerenti la sorveglianza speciale (compreso l'obbligo di soggiorno nel comune di residenza) sia il richiamo all'associazione con pregiudicati, sicché non sussiste alcun "fatto nuovo" idoneo a determinare la nullità prevista dall'art. 522 c.p.p.; la sentenza persegua dunque il fatto già contestato. Sul secondo motivo, la Corte ha ritenuto che la doglianza era generica e priva di documentazione: la norma richiede che lo stato detentivo rilevante si sia protratto per almeno due anni e nel ricorso era indicato solo "quasi due anni" senza prova; inoltre la Corte d'appello aveva valutato positivamente l'attualità della pericolosità sociale sulla base delle circostanze concrete (il contesto di particolare allarme sociale e l'associazione con un pregiudicato in occasione di un incontro che ha portato a un'aggressione). Infine, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 75, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159

    Norma che punisce la violazione delle prescrizioni della misura di prevenzione (sorveglianza speciale). Nel caso è la fattispecie di reato contestata al ricorrente.

  • art. 522 cod. proc. pen.

    Principio di correlazione tra imputazione e sentenza: la Corte ha interpretato che non sussiste nullità quando la sentenza riguarda un elemento già descritto nell'imputazione (anche se valorizzato diversamente), e che per "fatto nuovo" si intende un episodio autonomo non menzionato nell'atto di accusa.

  • art. 14, comma 2-ter, d.lgs. n. 159/2011

    Previsione normativa (introdotta in applicazione della sentenza costituzionale n. 291/2013) che richiede la rivalutazione della misura di prevenzione dopo periodi detentivi prolungati; la Corte ha richiamato il requisito temporale minimo (almeno due anni di detenzione) come elemento probatorio necessario per invocare la rivalutazione.

  • Sentenza Corte costituzionale n. 291 del 2013

    Giurisprudenza che ha imposto l'obbligo di verificare l'attualità della pericolosità sociale quando la misura di prevenzione è stata sospesa per effetto di detenzione; la Cassazione richiede però che si dimostri il periodo detentivo previsto dalla norma e che la doglianza sia documentata.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina l'addebito delle spese processuali: la Corte ha disposto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese per il rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Per invocare la nullità ex art. 522 c.p.p. bisogna dimostrare che la sentenza si fonda su un fatto del tutto nuovo e autonomo rispetto a quanto contestato nell'imputazione; la presenza, nell'atto di accusa, di elementi descrittivi collegati al fatto poi ritenuto costitutivo della violazione esclude la nullità.
  • La contestazione alternativa o plurima di profili (es. violazione dell'obbligo di soggiorno e associarsi a pregiudicati) inserita nell'imputazione consente al giudice di valorizzare uno o più profili senza che ciò configuri mutamento del fatto.
  • La rivalutazione dell'attualità della pericolosità sociale dopo sospensioni per detenzione è richiesta quando il periodo detentivo raggiunge la soglia prevista (almeno due anni): l'onere probatorio sulla durata e sulla documentazione del periodo detentivo grava su chi la deduce.
  • Se sussistono elementi concreti e recenti che mostrano la persistenza della pericolosità (es. partecipazione consapevole a incontri fra pregiudicati culminati in episodi violenti), il giudice può ritenere non necessaria una formale rivalutazione temporale, perché emergono profili di attualità della pericolosità.
  • In sede di impugnazione in Cassazione è fondamentale documentare con precisione e prove le asserzioni di fatto (durata della detenzione, cronologia, omissioni procedurali); deduzioni generiche o incerte sono destinate al rigetto.
  • Il rigetto del ricorso comporta normalmente condanna alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.: valutare il rapporto costi/benefici prima di proporre ricorso infondato.

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