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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26786/2022 del 12/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la conferma della condanna per tentato omicidio con tre motivi: 1) violazione di legge e carenza di motivazione per aver qualificato il fatto come tentato omicidio senza valutare l'idoneita e l'univocita degli atti e senza considerare le evidenze medico-legali sulla presunta assenza dell'animus necandi; 2) violazione di legge e vizio di motivazione per aver escluso la legittima difesa, dando pieno valore probatorio alle dichiarazioni della persona offesa e non considerando che le lesioni alle mani dell'imputato sarebbero il risultato dell'aggressione subita; 3) violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al rifiuto della provocazione e, soprattutto, al diniego delle circostanze attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.), in ragione della difficile condizione personale, dello sfruttamento lavorativo e della clandestinita del ricorrente.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto i primi due motivi manifestamente infondati e ne ha dichiarato l'inammissibilita, confermando la valutazione di merito sulla dinamica dei colpi, la offensivita dell'arma e l'esistenza del dolo omicidiario (tentato omicidio). Tuttavia ha accolto in parte il terzo motivo nella parte relativa al diniego delle attenuanti generiche: ha rilevato che la Corte d'appello, pur avendo preso atto della difficile condizione personale del ricorrente quando ha valutato la provocazione, non ha adeguatamente inserito tali elementi nella comparazione prevista dall'art. 62-bis c.p., effettuando una valutazione monca. Per tale motivo la Cassazione ha annullato la sentenza impugnata limitatamente al diniego delle attenuanti generiche e ha rinviato ad altra Sezione della Corte d'appello di Firenze per un nuovo giudizio su quel punto, lasciando invece impregiudicata la condanna per tentato omicidio.

Norme richiamate

  • D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8

    Disposizione procedurale richiamata per la trattazione scritta; la Corte ha rispettato il procedimento di deposito delle conclusioni scritto-chroniche previsto dal decreto.

  • Codice penale, art. 62-bis

    La Corte ha richiamato il canone per la valutazione delle attenuanti generiche: il giudice deve considerare gli elementi indicati dall'art. 62-bis nel loro complesso e motivare i fattori preponderanti. Nel caso di specie la Cassazione ha ritenuto che la Corte d'appello non abbia adeguatamente valutato gli elementi personali e la condizione di sfruttamento del ricorrente, rendendo necessario il rinvio per un nuovo esame.

  • Codice penale, art. 133

    Richiamato quale riferimento ai criteri e agli elementi che il giudice può considerare nella concessione delle attenuanti generiche; la Cassazione ha ricordato che la motivazione del giudice di merito è insindacabile se non contraddittoria e se indica gli elementi preponderanti, ma qui è mancata una completa comparazione.

Massime di principio

  • Le valutazioni di fatto e di credibilita operate dai giudici di merito (es. direzione dei colpi, offensivita dell'arma, coerenza delle lesioni) sono difficili da rimettere in discussione in Cassazione salvo manifesta illogicita o contraddizione.
  • Per sostenere la legittima difesa occorre dimostrare l'esistenza di una aggressione attuale e la necessita della reazione; il solo riferimento a lesioni proprie non basta se i giudici di merito ritengono attendibile la versione della vittima.
  • La circostanza attenuante della provocazione non richiede proporzionalita, ma non opera quando la sproporzione tra offesa e reazione sia talmente macroscopica da escludere il nesso causale o lo stato d'ira.
  • In tema di attenuanti generiche (art. 62-bis), il giudice di merito deve considerare anche il retroterra personale e le condizioni di vita del reo; l'omissione di elementi rilevanti nella comparazione puo' comportare l'annullamento e il rinvio per nuovo esame.
  • Un ricorso in Cassazione basato su mera contrapposizione di valutazioni probatorie rispetto a quelle dei giudici di merito ha scarse probabilita' di successo; e' invece efficace censurare omissioni motivazionali o vizi logico-giuridici nella comparazione degli elementi per le attenuanti.

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