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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26787/2022 del 12/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Calabrese era stato dichiarato colpevole della contravvenzione prevista dall'art. 20, commi 1 e 2, della legge 13 aprile 1975 n. 110 per omessa custodia diligente di armi legalmente detenute. Il ricorrente ha impugnato la sentenza sostenendo che: la casa era dotata di presidi metallici antifurto e antintrusione, viveva da solo e non vi era rischio che terzi conviventi o frequentatori entrassero in contatto con le armi; le informazioni sulla custodia inadeguata (armi in una credenza aperta e sotto il guanciale) provenivano da dichiarazioni rese dallo stesso imputato all'atto della denuncia, poi riferite in dibattimento dall'agente di polizia giudiziaria (de relato), con violazione delle norme sulla utilizzazione delle dichiarazioni autoincriminanti e delle garanzie procedurali.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste. La Corte ha osservato che l'obbligo di diligenza nella custodia delle armi si valuta secondo le cautele esigibili da una persona di normale prudenza e che, nel caso concreto, non sussisteva prova che mancassero le cautele necessarie, anzi il sopralluogo aveva riscontrato dispositivi di sicurezza (cancello con lucchetti, portone con catena, grate in acciaio, vetro blindato). Inoltre la condanna si fondava su informazioni di natura autoincriminante riferite de relato dall'agente, che non potevano reggere la prova a carico; per tali ragioni la sentenza di merito è stata annullata senza rinvio.

Norme richiamate

  • Legge 13 aprile 1975 n. 110, art. 20, commi 1 e 2

    Stabilisce l'obbligo di diligenza nella custodia delle armi. La Corte interpreta l'obbligo in termini di cautele esigibili da una persona di normale prudenza: la violazione richiede la prova dell'assenza delle cautele specifiche richieste nella situazione concreta.

  • Codice di procedura penale, art. 195

    Norma richiamata in tema di utilizzazione delle dichiarazioni rese da imputato e terzi; la sentenza rileva che non è ammissibile fondare la condanna su dichiarazioni autoincriminanti riferite de relato senza che siano rispettate le garanzie procedurali.

  • Codice di procedura penale, art. 63

    Richiamato nel ricorso come norma connessa agli adempimenti da compiere quando emergono dichiarazioni rese dall'imputato; la Corte evidenzia che l'autorità procedente avrebbe dovuto adottare gli accorgimenti prescritti all'atto delle dichiarazioni autoincriminanti.

  • Decreto-legge n. 137 del 2020, art. 23

    Norma procedurale che ha consentito la trattazione scritta del procedimento presso la Corte di Cassazione (richiamata per il rito della trattazione).

  • Giurisprudenza di questa Corte (segn. Sez. 1, n. 46265/2004 e altri precedenti)

    La Corte richiama orientamenti secondo cui la custodia diligente va valutata caso per caso: in presenza di adeguate cautele strutturali (porte blindate, inferriate, ecc.) la mera collocazione delle armi in posti non blindati non è sufficiente a integrare il reato.

Massime di principio

  • L'obbligo di custodia delle armi ex art. 20 L.110/1975 si valuta con il criterio della persona di normale prudenza: occorre dimostrare l'assenza delle cautele specifiche richieste nella fattispecie concreta.
  • Le misure di sicurezza dell'abitazione (porte blindate, grate, sistemi antifurto) possono escludere la responsabilità per cattiva custodia anche se le armi non sono conservate in casseforti specifiche, se da tali misure risulta che era improbabile l'accesso di terzi.
  • Non è ammissibile fondare una condanna esclusivamente su dichiarazioni autoincriminanti rese dall'imputato e riferite de relato da terzi (per esempio un agente): tali riferimenti non sostituiscono prova diretta e possono violare le garanzie procedurali.
  • Se la prova del fatto-reato si basa unicamente su elementi testimoniali di seconda mano o su dichiarazioni autoincriminanti non formalmente acquisite, il giudice di merito può incorrere in vizio di motivazione e la Cassazione può annullare senza rinvio quando il fatto non risulta provato.
  • In casi analoghi, la difesa dovrebbe puntare sia a dimostrare l'esistenza di cautele effettive e oggettive adottate dal detentore delle armi, sia a contestare la utilizzabilità probatoria di dichiarazioni autoincriminanti rese in assenza delle formalità previste.

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