Cassazione Penale, Sentenza n. 26779/2022 del 12/07/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte d'assise d'appello di Napoli del 17/06/2020 che aveva confermato le condanne all'ergastolo per i reati di sequestro di persona e duplice omicidio di Stanchi Raffaele e Montò Luigi, nonché per le connesse violazioni in materia di armi e distruzione dei cadaveri. I ricorrenti censurano in particolare: 1) la riconosciuta aggravante della premeditazione (art. 577 c.1 n.3 c.p.), ritenuta fondata soprattutto su dichiarazioni di collaboratori di giustizia; 2) il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e la conseguente determinazione della pena; 3) l'applicazione dell'aggravante di matrice associativa/camorristica (art. 7 D.L. 13/1991 conv. e ora art. 416-bis/416-bis-1 c.p.), nonché questioni connesse alla motivazione e alla qualificazione del ruolo di ciascun imputato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato tutti i ricorsi. Ha ritenuto inammissibili o infondati i motivi dedotti, confermando la sussistenza della premeditazione sulla base della ricostruzione fattuale e del contesto camorristico, nonché la correttezza della valutazione che ha portato all'applicazione dell'aggravante di tipo associativo/camorristico. È stato altresì ritenuto legittimo il diniego delle circostanze attenuanti generiche: la motivazione dei giudici di merito è considerata sufficientemente argomentata e ricade nella loro discrezionalità, non sindacabile in Cassazione se non per palese illogicità, che qui non è riscontrata. Sono respinte anche le censure sulla mancata ricostruzione della variante individuale al piano comune ex art. 116 c.p. per ragioni procedurali e di devoluzione. Esito finale: rigetto integrale dei ricorsi e conferma delle condanne e delle pene imposte in sede di merito.
Norme richiamate
art. 577, comma 1, n. 3 cod. pen.
art. 577, comma 1, n. 3 cod. pen.
La Corte ha ritenuto sussistente la premeditazione valutando sia l'elemento cronologico (intervallo temporale e preparazione) sia l'elemento ideologico (fermezza della decisione), sulla base del contesto e delle dichiarazioni di collaboratori.
art. 7 D.L. 13 maggio 1991, n. 152, conv. con mod. nella L. 12 luglio 1991, n. 203 (ora art. 416‑bis/416‑bis‑1 c.p.)
art. 7 D.L. 13 maggio 1991, n. 152, conv. con mod. nella L. 12 luglio 1991, n. 203 (ora art. 416‑bis e art. 416‑bis‑1 c.p.)
Il giudice ha ritenuto che il delitto fosse finalizzato anche a favorire e affermare la supremazia del clan (Vanella Grassi/Marino) sul territorio, giustificando l'applicazione dell'aggravante di tipo associativo/camorristico.
art. 116 cod. pen.
La Corte ha rigettato la ricostruzione della difesa che avrebbe voluto qualificare il ruolo di taluni imputati come mera variante individuale al piano comune, osservando la mancata devoluzione specifica della questione in sede d'appello e l'insussistenza dei presupposti.
art. 62‑bis cod. pen.
Riferito ai criteri per il riconoscimento delle attenuanti generiche; la Corte ha ricordato che dopo le modifiche legislative non è più sufficiente l'assenza di precedenti, ma servono elementi positivi che giustifichino la diminuzione, e qui tali elementi mancavano.
art. 132 e art. 133 cod. pen.
art. 132 e art. 133 cod. pen.
Rilevati come criteri di discrezionalità del giudice di merito nella determinazione della pena e nella valutazione delle circostanze; la Cassazione ha confermato che la valutazione dei giudici di merito non è sindacabile se non per palese illogicità.
art. 27 Cost.
Richiamato dalla difesa in tema di proporzione della pena; la Corte ha ritenuto irrilevante la censura costituzionale rispetto alla discrezionalità del giudice e al quadro probatorio.
Massime di principio
- La premeditazione richiede due elementi: un apprezzabile intervallo temporale tra il proposito e l'esecuzione (elemento cronologico) e la persistenza di una risoluzione ferma (elemento ideologico). La valutazione di questi elementi è rimessa al giudice di merito e la Cassazione interviene solo per manifesta illogicità.
- Le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia possono costituire base valida per la ricostruzione del fatto e per il riconoscimento di aggravanti se risultano coerenti, convergenti e inserite nel contesto probatorio complessivo; non è necessario che ogni dettaglio sia confermato da altre prove se il quadro complessivo è solido.
- La qualificazione del fatto come finalizzato a favorire un'organizzazione criminale (aggravante di tipo associativo/camorristico) può fondarsi su elementi fattuali relativi alle modalità, all'impiego di mezzi e al contesto strategico del delitto (scopo di affermare la supremazia del clan).
- Il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche richiede elementi positivi che ne giustifichino la concessione; la semplice ammissione di responsabilità o l'assenza di precedenti non sono automaticamente sufficienti dopo le modifiche normative.
- Le censure sulla motivazione e sulla valutazione delle prove in Cassazione sono ammissibili solo se riguardano violazioni di legge o palese illogicità; le contestazioni che chiedono una diversa valutazione dei fatti tipicamente saranno inammissibili.
- Questioni non sollevate o non sviluppate nel grado di merito (devoluzione) non possono essere valorizzate per la prima volta in Cassazione; occorre cura nel formulare i motivi in appello per non precludere in giudizio di legittimità argomentazioni nuove.
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