Cassazione Civile, Ordinanza n. 07584/2025 del 21/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia origina da un'operazione di trading online su titoli Parmalat effettuata su conto corrente. I clienti avevano stipulato un contratto di negoziazione/ricezione/trasmissione di ordini su strumenti finanziari, aderito al servizio di trading online e impartito un ordine di acquisto di 190.000 azioni, per un controvalore superiore alla provvista disponibile sul conto. La banca eseguì comunque l'ordine, generando uno scoperto di conto. I clienti chiesero in primo grado: la nullità dell'ordine per violazione dei doveri dell'intermediario, la restituzione della somma investita, l'accertamento dell'inesistenza del credito della banca sullo scoperto e, in subordine, il risarcimento del danno. In primo grado fu accertato l'inadempimento della banca, ma furono rigettate le domande restitutorie e risarcitorie diverse da tale accertamento. La Corte d'appello respinse l'impugnazione, ritenendo inammissibili alcune nuove domande e confermando che il tema devoluto riguardava solo il danno risarcibile, non la nullità del contratto o dell'ordine. Il successivo ricorso per cassazione fu dichiarato inammissibile con ordinanza n. 15165/2022. Con il presente ricorso per revocazione ex art. 391-bis c.p.c. i ricorrenti deducono errore di fatto della Cassazione, sostenendo che la Corte avrebbe supposto inesistente un giudicato interno che, a loro dire, era invece già formatosi: secondo la loro prospettazione, sarebbe definitivamente accertato che la perdita dell'attivo di conto era imputabile alla banca, che avrebbe dovuto rifiutare l'operazione per insufficienza di provvista e assenza di un contratto di finanziamento; insistono inoltre sulla nullità del contratto quadro e sulla conseguente integrale ripetizione del capitale e sul risarcimento pieno del danno. La Corte di cassazione, però, rileva che le doglianze non integrano errore revocatorio ex art. 395 n. 4 c.p.c., ma contestano l'interpretazione giuridica degli atti e del giudicato interno, quindi un errore di diritto non deducibile con revocazione; aggiunge che le ulteriori censure reiterano questioni già decise con il precedente ricorso per cassazione
La decisione
Il ricorso per revocazione è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha affermato che il preteso errore consiste non in una svista percettiva, ma in una diversa lettura giuridica del giudicato interno e degli atti di causa; pertanto non ricorre l'errore di fatto richiesto dall'art. 391-bis c.p.c. in relazione all'art. 395, n. 4, c.p.c. Sono state inoltre dichiarate inammissibili le ulteriori argomentazioni perché volte a reiterare censure già definite con l'ordinanza precedente. I ricorrenti sono stati condannati in solido alle spese e a una condanna aggravata ex art. 96 c.p.c., oltre alla somma in favore della Cassa delle ammende secondo la disciplina richiamata in dispositivo.
Norme richiamate
La revocazione delle ordinanze della Corte di cassazione è ammissibile solo nei limiti dell'errore di fatto previsto dall'art. 395, n. 4, c.p.c.
art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c.
L'errore revocatorio deve consistere in una falsa percezione immediata e semplice di un fatto risultante dagli atti, non in un errore di giudizio o di interpretazione giuridica.
La definizione conforme alla proposta accelerata giustifica la condanna per responsabilità aggravata e la liquidazione di somme ulteriori a favore della controparte e della Cassa delle ammende.
La decisione conforme alla proposta accelerata comporta l'applicazione delle conseguenze sanzionatorie previste dalla norma.
In appello non sono ammesse domande nuove o modifiche del petitum e della causa petendi rispetto al primo grado.
La nullità del singolo ordine di acquisto era stata prospettata dai ricorrenti, ma la Corte ha ritenuto che la questione fosse preclusa o comunque non deducibile nei termini della revocazione.
È stata invocata per la ripetizione della somma investita, ma la domanda è rimasta respinta nei precedenti gradi.
art. 21, comma 1, lett. e), d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF)
La violazione del dovere dell'intermediario di gestione sana e prudente è stata qualificata come inadempimento, non come causa di nullità dell'ordine di acquisto.
Richiamato dai ricorrenti per sostenere la nullità in mancanza di forma scritta del finanziamento collegato all'operazione.
artt. 30 e 47 del Reg. Consob n. 11522/1998
Richiamati dai ricorrenti come requisiti del contratto di finanziamento connesso all'operazione di acquisto.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato nel dispositivo per il contributo unificato ulteriore conseguente all'esito sfavorevole del ricorso.
Massime di principio
- La revocazione ex art. 391-bis c.p.c. contro le decisioni della Corte di cassazione è esperibile soltanto per errore di fatto revocatorio; non è utilizzabile per contestare l'interpretazione degli atti, la valutazione delle prove o la qualificazione giuridica del giudicato.
- L'errore revocatorio ricorre solo quando la decisione presupponga l'esistenza o l'inesistenza di un fatto che dagli atti risulta immediatamente e incontrovertibilmente diverso; se la doglianza richiede argomentazioni interpretative o valutazioni giuridiche, si è nel campo dell'errore di diritto.
- La violazione degli obblighi dell'intermediario finanziario nell'esecuzione di ordini di investimento non determina automaticamente nullità dell'operazione: può integrare un inadempimento contrattuale con le conseguenze risarcitorie eventualmente provate.
- In appello non possono essere introdotte domande nuove né modificato il danno dedotto rispetto al primo grado; le contestazioni che non colpiscono la ratio decidendi della sentenza impugnata sono inammissibili.
- Se il ricorso per cassazione precedente è già stato definito con ordinanza passata in giudicato processuale, non è consentito riproporre le medesime questioni mediante revocazione, mascherandole come errori percettivi.
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