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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23066/2026 del 11/07/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dall'opposizione a un decreto ingiuntivo ottenuto da una cooperativa sociale per il pagamento di oltre 230 mila euro, quale corrispettivo dell'attività di accoglienza di minori stranieri svolta tra il 2010 e il 2012. Il tribunale aveva accolto l'opposizione del Comune e revocato il decreto, ritenendo non provata l'esistenza di un valido contratto scritto. La corte d'appello aveva confermato, affermando che i contratti della pubblica amministrazione richiedono la forma scritta ad substantiam e che, in difetto, il rapporto è nullo e non sorge il diritto al corrispettivo. Con il ricorso per cassazione la cooperativa ha dedotto, in sintesi, che la prestazione non andava inquadrata come rapporto contrattuale soggetto alla disciplina dei contratti pubblici, bensì come obbligazione nascente ex lege dalle norme sui servizi sociali e dall'obbligo del Comune di provvedere all'assistenza dei minori; ha inoltre censurato il mancato esame di deduzioni istruttorie relative alla concessione dei termini ex art. 183 c.p.c. e al rigetto di istanze probatorie, nonché, in via consequenziale, la regolazione delle spese di lite.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta la ricostruzione della corte d'appello secondo cui, fuori dall'ipotesi in cui l'attività assistenziale sia resa in esecuzione di un ordine dell'autorità giudiziaria e quindi di un obbligo ex lege specifico, l'erogazione di prestazioni socio-assistenziali da parte di soggetti privati nei confronti del Comune richiede un valido titolo negoziale, normalmente una convenzione o contratto scritto, oltre alla relativa copertura finanziaria. Nel caso concreto la ricorrente non ha dimostrato un tale titolo, né ha articolato in modo autosufficiente e specifico le censure sulle istanze istruttorie. È stata quindi confermata la revoca del decreto ingiuntivo e la cooperativa è stata condannata alle spese di legittimità, con applicazione anche del contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    individua i motivi di ricorso dedotti per violazione di legge e omesso esame di fatto decisivo; in presenza di "doppia conforme" il motivo ex n. 5 è inammissibile se non si indicano e confrontano le diverse ragioni di fatto delle due decisioni di merito.

  • art. 348-ter c.p.c.

    nelle ipotesi di doppia conforme limita la deducibilità del vizio di motivazione in cassazione.

  • art. 183 c.p.c.

    le doglianze sulla mancata concessione dei termini istruttori devono essere specifiche e autosufficienti per essere scrutinabili.

  • art. 186-ter c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente quale base della richiesta di provvedimento istruttorio/provvisorio, ma la censura è stata ritenuta generica.

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato per contestare la regolazione delle spese, ma il motivo è stato respinto in conseguenza del rigetto del ricorso principale.

  • art. 92 c.p.c.

    richiamato per contestare la regolazione delle spese, ma il motivo è stato respinto in conseguenza del rigetto del ricorso principale.

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato tra le norme processuali asseritamente violate nella valutazione delle prove.

  • art. 111 Cost.

    invocato per censurare il difetto di motivazione sulle richieste istruttorie.

  • art. 117 Cost.

    richiamato dalla ricorrente in relazione all'assetto delle funzioni socio-assistenziali dei Comuni.

  • R.D. n. 2440 del 1923, artt. 16 e 17

    i contratti della pubblica amministrazione devono essere stipulati per iscritto; in difetto il contratto è nullo e la conclusione non può desumersi da comportamenti concludenti.

  • d.P.R. n. 616 del 1977, art. 23

    richiamato dalla ricorrente per sostenere la competenza comunale in materia di interventi assistenziali per minori.

  • L. n. 328 del 2000

    richiamata come legge quadro del sistema integrato dei servizi sociali, da cui la ricorrente faceva discendere l'obbligo comunale di pagamento; la Corte ne ammette la rilevanza solo nei limiti dei titoli e delle modalità organizzative previste dall'ordinamento.

  • d.lgs. n. 267 del 2000, artt. 153, 183, 191 e 193

    richiamati nel precedente giurisprudenziale citato per il tema della copertura finanziaria e del bilanciamento con gli equilibri di bilancio dell'ente locale.

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    consente il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Per le obbligazioni della pubblica amministrazione non basta la mera utilità sociale della prestazione o la competenza istituzionale dell'ente: occorre un valido titolo giustificativo, di regola un contratto o una convenzione stipulati nella forma richiesta dall'ordinamento e accompagnati dalla necessaria copertura finanziaria.
  • La disciplina della forma scritta dei contratti pubblici è presidio di legalità e di correttezza contabile; in mancanza di un valido atto scritto, il rapporto negoziale è nullo e il diritto al corrispettivo non può essere desunto da fatti concludenti o dalla sola esecuzione della prestazione.
  • Il principio per cui, in presenza di un ordine dell'autorità giudiziaria e di un obbligo ex lege specifico, le prestazioni assistenziali possono essere remunerate anche senza convenzione non è generalizzabile a ogni servizio socio-assistenziale reso al Comune: esso opera solo nel perimetro dell'attività doverosa imposta dalla legge o dal provvedimento giudiziale.
  • Nel giudizio di cassazione, il vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile in caso di doppia conforme se il ricorrente non confronta specificamente le ragioni di fatto delle due decisioni di merito e non dimostra la loro diversità.
  • Le doglianze concernenti omissioni istruttorie o mancata concessione dei termini processuali devono essere specifiche, autosufficienti e correlate agli atti del processo; in mancanza, sono inidonee a fondare la cassazione della sentenza.
  • La censura sulle spese di lite resta assorbita quando il ricorso principale è rigettato e la parte soccombente sopporta anche l'onere del contributo unificato aggiuntivo previsto dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieMandatoImpugnazioniSpese di lite
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiNullitàOnere della provaGiudicato

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