Cassazione Civile, Ordinanza n. 18633/2022 del 09/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato improcedibile il ricorso, senza esaminare i motivi di merito relativi alla protezione internazionale. Ha inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002. Non ha provveduto sulle spese, perché il Ministero non ha svolto attività difensiva.
Esito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il richiedente aveva impugnato per cassazione il decreto del Tribunale che aveva respinto la domanda di asilo e, in subordine, di protezione sussidiaria o di permesso di soggiorno per motivi umanitari. Nel ricorso per cassazione il Ministero non ha notificato controricorso, ma solo un atto di costituzione per l'eventuale partecipazione alla discussione. La Corte, però, non è entrata nel merito dei motivi di impugnazione: ha rilevato d'ufficio l'improcedibilità del ricorso ex art. 369, secondo comma, n. 3, c.p.c. per mancato deposito dell'originale della procura alle liti o di una valida copia. La procura era stata depositata in copia con dichiarazione di conformità a un preteso originale telematico, ma la Corte ha ritenuto che la procura fosse in realtà analogica, non nativa digitale, e che nel giudizio di legittimità, all'epoca del ricorso, non fosse consentito sostituire l'originale cartaceo con una copia informatica attestata conforme. La disciplina del processo civile telematico non si applicava infatti alla Cassazione in quel momento, sicché il difensore avrebbe dovuto depositare l'originale cartaceo della procura.
Norme richiamate
art. 369, comma 2, n. 3, c.p.c.
L'onere di deposito dell'originale della procura alle liti, o di una valida copia nei casi consentiti, è requisito necessario per la procedibilità del ricorso per cassazione; la sua omissione comporta improcedibilità.
La norma sul deposito della procura cartacea come copia informatica autenticata non era applicabile nel giudizio di legittimità, all'epoca dei fatti, perché la costituzione telematica in Cassazione non era ancora consentita.
art. 16-decies d.l. 18 ottobre 2012, n. 179
L'attestazione di conformità della copia informatica di un atto analogico è possibile solo quando l'atto sia depositato con modalità telematiche; tale meccanismo non era utilizzabile nel giudizio di cassazione nel caso esaminato.
art. 9, comma 1-bis, l. 21 gennaio 1994, n. 53
La disciplina sulla estrazione di copia analogica da atti informatici notificati via PEC non si applica quando l'originale sia analogico e la copia digitale sia solo una digitalizzazione di esso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La declaratoria di improcedibilità comporta i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione l'adempimento dell'onere di deposito della procura alle liti va verificato in relazione alla natura dell'originale e al regime processuale vigente al momento del ricorso: se la procura è analogica e non è prevista la trasmissione telematica, occorre depositarne l'originale cartaceo.
- La copia informatica autenticata della procura non può surrogare l'originale quando la normativa applicabile non consenta il deposito telematico degli atti nel giudizio di legittimità.
- Il difensore può attestare la conformità solo nei limiti espressamente previsti dalla legge; non è ammessa un'attestazione di conformità di una copia cartacea tratta da un originale cartaceo se la legge non attribuisce tale potere certificativo.
- La mancanza del deposito dell'originale della procura, o di una copia validamente sostitutiva secondo la disciplina applicabile, determina l'improcedibilità del ricorso per cassazione senza esame del merito.
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