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Sentenza

Sentenza del 17/09/2019 n. 23046 - Corte di Cassazione

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - TIPI E SISTEMI DI ACCERTAMENTO - ACCERTAMENTO CATASTALE (CATASTO) - IN GENERE Classamento - Ipotesi di revisione - Differenze - Interscambiabilità - Esclusione - Revisione microzone comunali - Procedimento e motivazione.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha contestato il riclassamento catastale d'ufficio effettuato ai sensi dell'art. 1, comma 335, della legge n. 311 del 2004, relativo a immobili situati in una microzona comunale sottoposta a revisione parziale. Ha denunciato, tra l'altro, l'omessa pronuncia su questioni di legittimità costituzionale e sui provvedimenti amministrativi presupposti, nonché la carenza di motivazione dell'avviso. In particolare, l'atto non indicava in modo concreto e verificabile i dati, le fonti, le date, i criteri statistici e le modalità di calcolo dei quattro parametri necessari: valore medio di mercato e valore catastale della microzona, nonché gli analoghi valori riferiti all'insieme delle microzone comunali. Mancava inoltre la spiegazione dei criteri utilizzati per applicare il riallineamento alla singola unità immobiliare, incluso il passaggio dalla categoria A/2 alla categoria A/1.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, cassato la sentenza della CTR di Roma e deciso la causa nel merito accogliendo il ricorso originario del contribuente. Ha ritenuto radicalmente insufficiente la motivazione dell'avviso di riclassamento, fondato su formule generiche quali la riqualificazione urbana e l'aumento dei valori immobiliari, senza indicare né dimostrare i dati e i metodi di calcolo della presunta anomalia della microzona e i criteri di determinazione delle nuove rendite. La Corte ha inoltre ribadito che la revisione ex comma 335 ha presupposti diversi dalle revisioni previste dall'art. 3, comma 58, della legge n. 662 del 1996 e dall'art. 1, comma 336, della legge n. 311 del 2004: le relative cause giustificative non sono intercambiabili né possono essere sostituite durante il giudizio. Le spese dell'intero procedimento sono state compensate.

Norme richiamate

  • Legge n. 311 del 2004, art. 1, comma 335

    La revisione parziale del classamento delle unità immobiliari di proprietà privata site in microzone comunali, per le quali il rapporto tra il valore medio di mercato e il corrispondente valore medio catastale si discosta significativamente dall'analogo rapporto relativo all'insieme delle microzone comunali, è richiesta dai comuni agli Uffici provinciali dell'Agenzia del territorio.

    La revisione è finalizzata a correggere squilibri collettivi tra valori di mercato e valori catastali nelle microzone anomale. Richiede la prova dell'anomalia della microzona rispetto all'intero territorio comunale e non può essere utilizzata per correggere errori originari del singolo immobile o per recepire migliorie edilizie individuali.

  • Legge n. 662 del 1996, art. 3, comma 58

    Il Comune può chiedere la revisione del classamento quando risulti non aggiornato o palesemente non congruo rispetto a fabbricati similari e aventi medesime caratteristiche.

    Disciplina una diversa ipotesi di revisione, basata su fattori intrinseci e specificamente riferiti al singolo immobile. I suoi presupposti non possono essere utilizzati per motivare un riclassamento avviato ai sensi del comma 335.

  • Legge n. 311 del 2004, art. 1, comma 336

    Riguarda il classamento di immobili non dichiarati ovvero di immobili che abbiano subito variazioni edilizie non denunciate.

    Prevede una procedura distinta, fondata sull'omessa dichiarazione o su variazioni edilizie non denunciate. Anche tali presupposti non sono interscambiabili con quelli della revisione per microzone prevista dal comma 335.

  • Legge n. 212 del 2000, art. 7

    Impone una motivazione dell'atto tributario sufficientemente completa e specifica da consentire al contribuente di conoscere le ragioni della pretesa e di esercitare pienamente il diritto di difesa.

  • Legge n. 241 del 1990, art. 3

    Richiede che i provvedimenti amministrativi siano motivati indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della decisione.

  • D.P.R. n. 138 del 1998, art. 2

    Definisce la microzona come una porzione omogenea del territorio comunale sotto il profilo posizionale, urbanistico, storico-ambientale, socioeconomico e dei servizi, con unità immobiliari uniformi per caratteristiche prevalenti.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36

    Richiede che la sentenza tributaria esponga in modo comprensibile le ragioni di fatto e di diritto della decisione.

  • Costituzione, art. 3

    È stato richiamato dal contribuente in relazione alla possibile disparità di trattamento derivante dalla disciplina della revisione catastale.

  • Costituzione, art. 53

    È stato richiamato dal contribuente in relazione ai principi di capacità contributiva e di uguaglianza del prelievo fiscale.

  • Costituzione, art. 111

    È stato richiamato in relazione all'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali.

Massime di principio

  • Un riclassamento catastale fondato sull'art. 1, comma 335, della legge n. 311 del 2004 è legittimo solo se l'Amministrazione dimostra che la microzona presenta un rapporto tra valori medi di mercato e valori catastali significativamente diverso da quello dell'insieme delle microzone comunali.
  • L'avviso deve indicare concretamente fonti, dati, date, criteri di rilevazione, metodi statistici e modalità di calcolo dei quattro valori medi posti a confronto; il semplice richiamo alla riqualificazione urbana, all'aumento dei prezzi o alla normativa non è sufficiente.
  • Il procedimento presenta due fasi: prima occorre provare l'anomalia della microzona; poi occorre spiegare e dimostrare come tale anomalia sia stata tradotta nella nuova rendita della specifica unità immobiliare.
  • Le motivazioni proprie delle diverse procedure di revisione catastale non sono intercambiabili: l'Amministrazione deve restare vincolata alla causa giustificativa indicata nell'atto e non può introdurre in giudizio presupposti diversi.
  • La revisione per microzone ha finalità perequativa e collettiva: non serve, da sola, a correggere errori originari del singolo classamento né a recepire migliorie edilizie individuali.
  • Una modifica della categoria catastale, come il passaggio da A/2 ad A/1, richiede una specifica giustificazione, poiché la categoria non dipende normalmente dai soli fattori posizionali considerati nella revisione della microzona.
  • In una controversia analoga, il contribuente dovrebbe verificare se l'avviso consente di ricostruire integralmente i calcoli e se distingue chiaramente la revisione della microzona dai criteri applicati al singolo immobile; in caso contrario può sussistere un vizio di motivazione idoneo a determinare l'annullamento dell'atto.

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