Sentenza del 17/09/2019 n. 170 - Comm. Trib. Prov. Novara
Avviso di accertamento - Onere della prova nel caso di fatture per operazioni inesistenti - Omesso deposito delle dichiarazioni di terzi richiamate nel PVC - Gravi indizi - Non sussistono
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda il recupero di imposte basato sulla contestazione di fatture relative a operazioni ritenute inesistenti. L'Amministrazione finanziaria aveva richiamato nel processo verbale di constatazione dichiarazioni rese da soggetti terzi, considerate elementi indiziari dell'insussistenza delle prestazioni, ma non aveva prodotto né allegato tali verbali all'avviso di accertamento o nel giudizio. Il contribuente ha quindi contestato che l'Agenzia avesse assolto l'onere di provare, mediante gravi indizi, la fittizietà delle operazioni.
La decisione
La contestazione è stata accolta e i recuperi d'imposta sono stati annullati. È stato ritenuto insufficiente il mero richiamo a dichiarazioni di terzi non prodotte né allegate, poiché il contribuente deve poter conoscere e verificare gli elementi posti a fondamento dell'accertamento. In assenza della documentazione necessaria a dimostrare i gravi indizi di inesistenza delle operazioni, l'Agenzia delle Entrate non ha assolto l'onere probatorio a suo carico.
Massime di principio
- Quando l'Amministrazione contesta fatture per operazioni oggettivamente o soggettivamente inesistenti, deve fornire elementi probatori concreti e gravi, non limitandosi a formulare contestazioni generiche.
- Gli elementi richiamati nell'avviso di accertamento, soprattutto le dichiarazioni di terzi e i relativi verbali, devono essere messi a disposizione del contribuente mediante allegazione o produzione nel giudizio, salvo che il loro contenuto sia già integralmente e validamente conoscibile.
- Il mancato deposito dei documenti essenziali richiamati nel processo verbale di constatazione può impedire al giudice di verificare la fondatezza degli indizi e comportare l'annullamento dell'accertamento.
- Il principio vale anche quando l'accertamento si fonda su presunzioni: l'Amministrazione deve dimostrare la gravità, precisione e concordanza degli indizi, mentre non è sufficiente un semplice richiamo a fonti probatorie non accessibili.
- In situazioni analoghe, il contribuente dovrebbe verificare se l'avviso indica e rende disponibili tutti gli elementi utilizzati per la contestazione; l'assenza di tali elementi può costituire un autonomo motivo di impugnazione.
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