Sentenza del 17/09/2019 n. 501 - Comm. Trib. Reg. per la Sardegna
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava un avviso di accertamento IVA relativo all'anno 2002, emesso per l'attività di compravendita di autovetture usate importate da un venditore comunitario. La ditta sosteneva di poter applicare il regime IVA del margine, ritenendo sussistenti i requisiti oggettivi e soggettivi, e contestava inoltre la motivazione dell'avviso e della sentenza, la determinazione dell'IVA, l'omessa pronuncia su alcune eccezioni e l'applicazione delle sanzioni. L'Amministrazione riteneva invece che le operazioni dovessero essere trattate come normali acquisti intracomunitari, poiché non era stato dimostrato il requisito soggettivo necessario per il regime del margine e la contabilità non consentiva di determinare correttamente i margini.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha respinto integralmente l'appello e confermato la sentenza di primo grado, che aveva già respinto il ricorso della ditta contro l'avviso di accertamento. È stato ritenuto legittimo il disconoscimento del regime del margine, in quanto il contribuente non aveva dimostrato che i veicoli fossero stati acquistati da soggetti aventi i requisiti necessari per tale regime. È stata inoltre ritenuta adeguata la motivazione dell'accertamento e della sentenza, nonché insufficiente la documentazione contabile, priva delle indicazioni necessarie per determinare i margini. Le sanzioni non sono state annullate, non ricorrendo una situazione di obiettiva incertezza normativa ai sensi dell'articolo 10 dello Statuto del contribuente. La ditta è stata condannata al pagamento delle spese del grado, liquidate in euro 8.000, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
Art. 7, comma 1, legge 27 luglio 2000, n. 212
La doglianza relativa alla motivazione dell'avviso è stata respinta perché l'atto richiamava elementi, incluso il processo verbale di constatazione, che risultavano conosciuti dal contribuente.
Art. 3, legge 7 agosto 1990, n. 241
La motivazione del provvedimento tributario è stata ritenuta sufficiente, poiché consentiva di comprendere le ragioni della pretesa fiscale.
Art. 56, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Non è stata ravvisata una violazione degli obblighi di motivazione dell'accertamento IVA.
Artt. 36, 37 e 38, D.L. 23 febbraio 1995, n. 41
Il regime IVA del margine richiede che il bene sia già stato assoggettato definitivamente a imposizione in una precedente fase economica e presuppone sia requisiti oggettivi, relativi al bene, sia requisiti soggettivi, relativi al cedente originario. Il contribuente deve inoltre tenere scritture contabili idonee a determinare il margine.
Art. 38, D.L. 30 agosto 1993, n. 331
Le operazioni di acquisto intracomunitario devono essere correttamente documentate e contabilizzate; in assenza dei presupposti del regime speciale, devono essere trattate secondo la disciplina ordinaria IVA.
Art. 47, D.L. 30 agosto 1993, n. 331
La censura relativa all'omessa pronuncia su tale disposizione è stata ritenuta infondata, poiché la sentenza di primo grado aveva esaminato in modo sufficiente la questione sostanziale.
Art. 112 c.p.c.
Non è stata ravvisata omessa pronuncia, poiché le questioni relative alla motivazione, alla determinazione dell'IVA e alla contabilità erano state sostanzialmente esaminate.
Art. 10, comma 2, legge 27 luglio 2000, n. 212
L'esclusione o riduzione delle sanzioni per obiettiva incertezza normativa non è stata riconosciuta, poiché la disciplina applicabile e gli obblighi di verifica e contabilizzazione non sono stati ritenuti oggettivamente incerti.
Art. 36, D.L. 23 febbraio 1995, n. 41, come convertito dalla legge 22 marzo 1995, n. 85
Secondo il principio richiamato dalla Corte di cassazione, il cessionario di autoveicoli deve svolgere una particolare verifica diligente sulla regolarità sostanziale della fattura e sulla sussistenza dei requisiti soggettivi del cedente per l'applicazione del regime del margine.
Massime di principio
- Il regime IVA del margine per i veicoli usati non si applica automaticamente in presenza dei soli requisiti oggettivi, come anzianità e chilometraggio del veicolo: occorre dimostrare anche i requisiti soggettivi del cedente e il precedente assoggettamento definitivo a imposizione.
- L'acquirente professionale deve svolgere verifiche diligenti sulla posizione del fornitore comunitario e conservare documentazione idonea a dimostrare la legittimità del regime del margine; la mera assenza di una specifica annotazione in fattura non esonera da tali controlli.
- La contabilità deve consentire di ricostruire concretamente il margine imponibile, con registrazioni e indicazioni conformi alla normativa tributaria. Un registro utilizzato per finalità amministrative o di pubblica sicurezza non sostituisce necessariamente le scritture fiscali richieste.
- Quando mancano i presupposti del regime speciale o non sono adeguatamente provati, le operazioni possono essere riqualificate e assoggettate al regime IVA ordinario, con recupero della maggiore imposta.
- La motivazione dell'avviso e della sentenza è normalmente sufficiente quando consente al contribuente di conoscere le ragioni della pretesa, anche mediante il richiamo a documenti già portati a sua conoscenza.
- L'annullamento delle sanzioni per obiettiva incertezza normativa richiede una situazione realmente oggettiva e non è giustificato dalla sola difficoltà interpretativa percepita dal contribuente o dalla complessità dell'attività.
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