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Sentenza

Sentenza del 17/09/2019 n. 503 - Comm. Trib. Reg. per la Sardegna

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Sassari, che aveva accolto il ricorso della contribuente contro un atto relativo all'intestazione catastale di alcuni immobili. L'Ufficio chiedeva la riforma della sentenza e il rigetto del ricorso introduttivo. La contribuente ha eccepito l'inammissibilità dell'appello perché l'atto non indicava in modo specifico i capi della sentenza contestati né le ragioni per cui la decisione di primo grado avrebbe dovuto essere riformata. Nel merito, ha sostenuto la correttezza della sentenza, secondo cui l'Amministrazione aveva attribuito parzialmente la titolarità delle particelle a terzi senza verificare adeguatamente gli atti e i documenti relativi ai passaggi intermedi di proprietà.

La decisione

La Commissione tributaria regionale ha dichiarato inammissibile l'appello dell'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'articolo 53 del d.lgs. 546/1992, ritenendo che l'atto si limitasse a riproporre le difese svolte in primo grado senza individuare i vizi della sentenza impugnata e senza sviluppare motivi specifici e argomentati di censura. La Commissione ha inoltre ritenuto comunque infondato l'appello nel merito, condividendo la valutazione della CTP secondo cui l'Amministrazione non aveva rispettato gli obblighi di verifica documentale previsti dalla normativa catastale. È stata integralmente confermata la sentenza di primo grado, con conseguente annullamento dell'atto impugnato e obbligo per l'Ufficio di riesaminare la vicenda. L'Agenzia è stata condannata al pagamento di 1.500 euro di spese di giudizio.

Norme richiamate

  • Articolo 53 del decreto legislativo n. 546 del 1992

    Il ricorso in appello contiene l'oggetto della domanda ed i motivi specifici dell'impugnazione.

    L'appello tributario deve indicare con sufficiente precisione quali parti della sentenza vengono contestate e per quali ragioni. Non è sufficiente riproporre le difese già svolte in primo grado: l'appellante deve confrontarsi criticamente con la motivazione della sentenza impugnata. La mancanza o l'assoluta incertezza di tali elementi comporta l'inammissibilità dell'appello, rilevabile anche d'ufficio.

  • Articoli 4, comma 7, e 8, comma 2, del DPR n. 650 del 1972

    In caso di discordanza tra il soggetto risultante dalle intestazioni catastali e quello dal quale deriva il trasferimento, l'Amministrazione deve esaminare gli atti e i documenti attestanti i passaggi intermedi della proprietà, nonché la dichiarazione autenticata della parte cedente. L'omessa verifica di tali elementi rende illegittima l'operazione catastale contestata.

  • Cassazione, sentenza n. 22906 del 2005

    La parte volitiva dell'appello, che delimita i capi della sentenza devoluti al giudice superiore, deve essere accompagnata da una parte argomentativa che confuti le ragioni della decisione impugnata. L'assenza di motivi argomentati non può essere sanata attraverso le difese dell'appellato o mediante integrazioni successive.

Massime di principio

  • Un appello deve contestare specificamente la sentenza impugnata: non basta ripetere le argomentazioni già presentate nel primo grado di giudizio.
  • L'atto di impugnazione deve indicare sia quali capi della decisione vengono contestati sia le ragioni giuridiche e fattuali per cui tali capi sarebbero erronei.
  • La carenza assoluta di motivi specifici può determinare l'inammissibilità dell'appello, anche se la controparte ha compreso le contestazioni e si è difesa nel merito.
  • In materia catastale, quando l'intestazione registrata non coincide con il soggetto che trasferisce il bene, l'Amministrazione deve verificare la continuità dei passaggi di proprietà e la documentazione prodotta.
  • Se l'Amministrazione non dimostra di avere effettuato gli accertamenti documentali richiesti, l'atto catastale può essere annullato.
  • La conferma dell'annullamento dell'atto comporta normalmente il riesame della posizione da parte dell'Ufficio e, in caso di soccombenza, la condanna alle spese.

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