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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21701/2022 del 08/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha riconosciuto l'errore materiale nel dispositivo dell'ordinanza precedente e ha disposto la correzione, sostituendo il riferimento alla Corte d'appello di Bari con quello alla Corte d'appello di Ancona, coerentemente con quanto già indicato in motivazione. Non vi è stata una nuova decisione sul merito della controversia contributiva, ma soltanto la rettifica formale della sede del giudice di rinvio.

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (professionista)

La controversia

La controversia trae origine da una precedente ordinanza della Corte di cassazione che aveva cassato con rinvio la sentenza della Corte d'appello di Ancona, la quale aveva ritenuto sussistente l'obbligo contributivo del professionista per gli anni 2009 e 2010 nella gestione separata INPS. Dopo il deposito di quella ordinanza, la parte ricorrente ha presentato istanza di correzione di errore materiale, rilevando che nel dispositivo era stata erroneamente indicata la Corte d'appello di Bari quale giudice del rinvio, mentre in motivazione era correttamente indicata la Corte d'appello di Ancona. Il ricorso non riguarda il merito dell'obbligo contributivo, ma solo la rettifica dell'errore contenuto nel dispositivo della precedente pronuncia.

Norme richiamate

  • art. 287 c.p.c.

    La Corte applica il rimedio della correzione dell'errore materiale per rettificare un'indicazione erronea contenuta nel dispositivo di una precedente ordinanza, quando la volontà del giudice emerge chiaramente dalla motivazione.

  • art. 288 c.p.c.

    La correzione viene disposta con ordinanza, sostituendo nel dispositivo il riferimento erroneo al giudice del rinvio con quello corretto già risultante dalla motivazione.

Massime di principio

  • L'errore materiale nel dispositivo di un provvedimento può essere corretto quando risulti evidente la divergenza tra la formulazione dispositiva e la motivazione e sia univoca la volontà decisoria del giudice.
  • Nel provvedimento di cassazione con rinvio, l'indicazione del giudice di rinvio deve essere coerente con la motivazione; un mero errore nell'indicazione della Corte territoriale è emendabile senza incidere sul contenuto sostanziale della decisione.
  • La correzione dell'errore materiale non comporta rivalutazione del merito né modifica della decisione impugnata, ma soltanto adeguamento formale del testo al contenuto effettivo della pronuncia.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

Testo integrale

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