Cassazione Civile, Ordinanza n. 25870/2025 del 22/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (autorità di vigilanza)
La controversia
A seguito di una verifica ispettiva presso un istituto di credito, la Consob aveva irrogato a un componente del consiglio di amministrazione, allora vicepresidente della banca, una sanzione pecuniaria per omissione di informazioni rilevanti nei prospetti relativi a due aumenti di capitale del 2014. In particolare, l’addebito riguardava la mancata disclosure di elementi essenziali per gli investitori: criteri di determinazione del prezzo delle azioni, fenomeni di finanziamenti correlati alla sottoscrizione/acquisto di azioni, difficoltà di disinvestimento e andamenti delle negoziazioni. L’opponente aveva chiesto l’annullamento della sanzione e, respinta l’opposizione in appello, ha proposto ricorso per cassazione con 19 motivi, deducendo: difetto di giurisdizione del giudice ordinario; compressione del diritto di difesa e del contraddittorio; decadenza dell’autorità dal potere sanzionatorio per superamento del termine di 180 giorni e del termine di conclusione del procedimento; illegittima mancata applicazione dello ius superveniens più favorevole; violazione del regime di accesso agli atti e omessa audizione personale; insussistenza della violazione dell’art. 94 TUF per mancata indicazione di informazioni non previste dagli schemi comunitari; carenza dell’elemento soggettivo e impropria imputazione a titolo di colpa; erronea applicazione delle regole sulla responsabilità degli amministratori non esecutivi, della prova presuntiva e della presunzione di colpa; erronea liquidazione delle spese. Chiedeva anche, in memoria, un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi su giurisdizione, difesa, contraddittorio, decadenza, applicabilità retroattiva della disciplina più favorevole, natura delle sanzioni Consob, accesso agli atti, audizione personale, tipicità dell’illecito informativo, elemento soggettivo, responsabilità degli amministratori non esecutivi, prova presuntiva, presunzione di colpa, spese e richiesta di rinvio pregiudiziale. La Corte ha ribadito che l’opposizione alle sanzioni Consob introduce un ordinario giudizio sul fondamento della pretesa sanzionatoria, devoluto alla giurisdizione del giudice ordinario; che il termine di 180 giorni decorre dal completamento dell’accertamento e non dalla mera notizia del fatto; che l’art. 19 l. 689/1981 non stabilisce un termine finale per l’ordinanza-ingiunzione; che le modifiche del d.lgs. 72/2015 non si applicano alle violazioni anteriori; che il prospetto deve contenere tutte le informazioni necessarie per un fondato giudizio dell’investitore, anche oltre gli schemi minimi comunitari; che gli amministratori non esecutivi di una banca hanno doveri di informazione e attivazione significativi; che la colpa amministrativa è sufficiente ai fini della responsabilità, gravando sull’incolpato la prova liberatoria; e che, nel caso, non ricorrevano i presupposti per il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 1 c.p.c.
utilizzato per denunciare il difetto di giurisdizione
comma 1; commi 4-8; comma 7
la competenza sulle opposizioni alle sanzioni Consob spetta al giudice ordinario; il termine di 180 giorni decorre dall’accertamento completo del fatto; il contraddittorio procedimentale è garantito dal termine per le difese scritte
base normativa della sanzione per omissione di informazioni nei prospetti; la sanzione amministrativa è punibile anche a titolo di colpa
il prospetto deve contenere tutte le informazioni necessarie per un fondato giudizio dell’investitore; gli schemi comunitari forniscono solo informazioni minime e non esauriscono il contenuto informativo dovuto
non fissa un termine generale di decadenza per l’adozione dell’ordinanza-ingiunzione, ma disciplina la misura cautelare
richiamato come termine generale di contestazione applicabile anche alle sanzioni TUF
le modifiche alla parte V del TUF si applicano solo alle violazioni commesse dopo l’entrata in vigore delle disposizioni attuative; non opera la retroattività della disciplina più favorevole
pone una presunzione di colpa a carico dell’autore dell’illecito amministrativo, superabile con prova liberatoria
richiamato in relazione alle garanzie del contraddittorio e dell’accesso agli atti
richiamato per la richiesta di audizione personale del ricorrente
art. 6 CEDU
invocato per giusto processo e presunzione di innocenza; la Corte esclude che la sanzione in esame abbia natura penale sostanziale
art. 47 Carta dei diritti fondamentali UE
richiamato a tutela del diritto a un ricorso effettivo e del contraddittorio
art. 49 CDFUE
invocato con riferimento al favor rei, ritenuto non applicabile alle sanzioni amministrative in assenza di previsione specifica
art. 52 CDFUE
richiamato nel contesto dei limiti alle garanzie e alla retroattività della disciplina più favorevole
gli amministratori, anche non delegati, devono agire informati, possono chiedere informazioni e il consiglio può impartire direttive e avocare operazioni
comma 1; comma 2; comma 6
gli amministratori rispondono se, avendo conoscenza o potendo conoscere fatti pregiudizievoli, non si attivano per impedirli o attenuarli
richiamato come uno degli strumenti di reazione che gli amministratori avrebbero potuto attivare
impone doveri organizzativi e di controllo rilevanti in capo al consiglio di amministrazione di una banca
la prova presuntiva è stata ritenuta correttamente utilizzata sulla base di specifiche circostanze di fatto
il diritto della P.A. vittoriosa al rimborso delle spese comprende i compensi del difensore tecnico iscritto all’albo
richiamato per il patrocinio tecnico della pubblica amministrazione
richiamato per il patrocinio tecnico della pubblica amministrazione
art. 267 TFUE
il rinvio pregiudiziale non è dovuto se la questione è manifestamente infondata o già chiarita da giurisprudenza consolidata
art. 111 Cost.
invocato per il giusto processo in relazione alla giurisdizione
art. 113 Cost.
invocato per la tutela giurisdizionale contro gli atti della P.A.
art. 24 Cost.
richiamato in relazione al diritto di difesa e al contraddittorio
art. 117 Cost.
evocato rispetto ai parametri convenzionali e UE
richiamata come fonte generale della responsabilità amministrativa e della presunzione di colpa
cornice normativa delle sanzioni Consob in materia di intermediazione finanziaria
richiamato per il regime probatorio nel processo di opposizione
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa irrogata da autorità di vigilanza, la Corte di appello decide con piena cognizione sulla fondatezza della pretesa sanzionatoria; la controversia appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, salvo espressa diversa previsione di legge.
- In materia di sanzioni amministrative finanziarie, il termine di 180 giorni per la contestazione decorre dal completamento dell’attività di accertamento e non dalla mera acquisizione della notizia del fatto.
- L’art. 19, comma 3, l. 689/1981 disciplina la misura cautelare e non introduce un termine generale di decadenza per l’adozione dell’ordinanza-ingiunzione; per la sanzione pecuniaria rilevano le diverse previsioni sul termine di contestazione e sulla prescrizione.
- Il prospetto destinato al pubblico deve contenere non solo le informazioni minime previste dagli schemi comunitari, ma tutte quelle ulteriormente necessarie affinché l’investitore possa formarsi un giudizio fondato sulla situazione dell’emittente e sul prodotto offerto.
- Nelle società bancarie, anche gli amministratori privi di deleghe hanno un dovere autonomo di agire informati e di attivarsi in presenza di segnali di allarme; non possono difendersi invocando una totale affidabilità dei flussi informativi interni.
- La responsabilità per illecito amministrativo presuppone la prova della condotta vietata e della sua riferibilità all’agente; la colpa è presunta ex art. 3 l. 689/1981 e spetta al trasgressore provare di avere agito senza colpa.
- La buona fede esclude la responsabilità amministrativa solo se l’autore dimostra elementi positivi idonei a ingenerare un affidamento incolpevole sulla liceità della condotta e di avere fatto tutto il possibile per conformarsi al precetto.
- La prova presuntiva è legittima quando il giudice di merito fonda la conclusione su circostanze specifiche, gravi, precise e concordanti; in cassazione non è consentita una nuova rivalutazione del fatto.
- La P.A. rappresentata da un avvocato iscritto all’albo ha diritto, se vittoriosa, alla rifusione anche dei compensi professionali, non soltanto delle spese vive.
- Il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia non è necessario quando la questione di diritto UE è manifestamente infondata, irrilevante o già risolta da giurisprudenza consolidata.
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