Cassazione Civile, Ordinanza n. 05447/2025 del 01/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di accertamento d'ufficio per omesso versamento dell'IMU relativa all'anno 2013 su immobili detenuti in locazione finanziaria. Le società concedenti avevano comunicato la risoluzione per inadempimento dei contratti di leasing e avevano poi preteso la rivalsa per ICI/IMU versate. La contribuente ha impugnato l'atto sostenendo che, dopo la risoluzione del leasing, la soggettività passiva IMU non potesse più gravare sull'utilizzatore, perché il presupposto impositivo è il possesso dell'immobile e la mancata riconsegna rileverebbe solo come detenzione materiale priva di rilievo fiscale. Con unico motivo di ricorso per cassazione ha denunciato la violazione dell'art. 13 del d.l. 201/2011, deducendo che i giudici di merito avevano erroneamente mantenuto in capo all'utilizzatore la legittimazione passiva nonostante la risoluzione del contratto e la conseguente perdita del possesso.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso. Ha affermato che, in tema di IMU sui beni concessi in leasing, la soggettività passiva dell'utilizzatore dura fino alla cessazione del contratto; se il contratto è risolto anticipatamente per inadempimento, il soggetto passivo diventa il locatore/concedente dal momento della risoluzione, anche se l'utilizzatore non ha ancora restituito materialmente l'immobile. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito accogliendo il ricorso originario del contribuente ed annullando l'atto impositivo. Le spese dell'intero giudizio sono state compensate per il recente consolidamento della giurisprudenza di legittimità in materia.
Norme richiamate
art. 13 d.l. 6 dicembre 2011, n. 201
Individua il presupposto e la soggettività passiva dell'IMU; nel leasing, il tributo grava sull'utilizzatore fino alla cessazione del contratto, non fino alla riconsegna materiale del bene.
art. 9, comma 1, d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23
"Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto"
La Corte legge la norma nel senso che il criterio decisivo è l'esistenza del vincolo contrattuale che legittima la detenzione qualificata; cessato il contratto, cessa la soggettività passiva del locatario e subentra il concedente.
art. 1, comma 672, L. 27 dicembre 2013, n. 147
La disciplina TASI sul leasing, che collega la durata del contratto alla riconsegna del bene, non è interpretativa e non può essere estesa analogicamente all'IMU, sia perché la IUC salva la disciplina IMU sia per l'eterogeneità dei presupposti dei due tributi.
art. 384, primo comma, ultima parte, c.p.c.
Consente la decisione nel merito da parte della Corte quando non sono necessari ulteriori accertamenti in fatto.
Regola il procedimento accelerato per i ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati.
Disciplina la decisione in camera di consiglio a seguito della richiesta della parte dopo la proposta accelerata.
Richiamato quanto alla possibile applicazione delle sanzioni previste nei casi di definizione del giudizio in conformità alla proposta accelerata.
Massime di principio
- In materia di IMU sui beni concessi in locazione finanziaria, la soggettività passiva dell'utilizzatore è ancorata al vincolo contrattuale e non alla mera disponibilità materiale del bene.
- La risoluzione anticipata del leasing per inadempimento comporta il venir meno della soggettività passiva dell'utilizzatore dal momento della risoluzione, con trasferimento della posizione passiva al concedente, anche se l'immobile non è ancora stato riconsegnato.
- La mancata restituzione del bene dopo la risoluzione può avere rilievo sul piano civilistico, ma non conserva in capo all'utilizzatore la qualità di soggetto passivo dell'imposta patrimoniale.
- Le disposizioni dettate per altri tributi locali, come la TASI, non sono automaticamente estensibili all'IMU quando la legge prevede presupposti impositivi diversi.
- Quando il principio di diritto applicabile è già consolidato e non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte può cassare e decidere nel merito, annullando direttamente l'atto impositivo.
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