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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14358/2022 del 05/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce dal diniego di definizione agevolata di carichi pregressi richiesto da una società su cartelle relative, tra l'altro, a IVA anni 1994-1996 e tasse automobilistiche. La Commissione tributaria regionale aveva ritenuto legittimo il diniego perché il saldo del condono sarebbe stato versato oltre il termine finale, reputando non applicabile la sospensione emergenziale dei termini disposta per i contribuenti di alcuni comuni colpiti dagli eventi vulcanici dell'ottobre 2002. La società ha proposto quattro motivi: (1) omesso esame del fatto decisivo della irregolare sottoscrizione dell'appello dell'Ufficio per mancanza di delega del funzionario; (2) omesso esame della differenza tra il beneficio del condono e la sospensione emergenziale dei termini; (3) violazione degli artt. 10 e 11 d.lgs. 546/1992 per nullità dell'appello dell'Agenzia sottoscritto da funzionario privo di delega; (4) violazione dell'art. 12 l. 289/2002 e della normativa emergenziale sulla sospensione dei termini fiscali, sostenendo che tale sospensione dovesse valere anche per il versamento del saldo del condono. La Corte ha ritenuto infondati i motivi sulla sottoscrizione dell'appello e fondato il quarto motivo, affermando che la sospensione emergenziale si applica anche agli adempimenti necessari per fruire del condono; ha inoltre precisato che la definizione agevolata non riguarda le tasse automobilistiche, essendo tributo proprio derivato della Regione, salvo specifica disciplina regionale.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso, ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito ex art. 384 c.p.c., ha accolto l'originario ricorso della società solo limitatamente ai tributi diversi dalle tasse automobilistiche. Ha quindi escluso la legittimità del diniego di definizione agevolata per la parte relativa ai tributi statali, riconoscendo l'applicabilità della sospensione dei termini emergenziale anche al pagamento del saldo del condono. Le spese dell'intero giudizio sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il motivo di ricorso per cassazione sull'omesso esame di un fatto decisivo è stato ritenuto infondato perché il fatto dedotto era stato in realtà esaminato dal giudice di merito.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    La doglianza per violazione di legge sulla sottoscrizione dell'appello è stata respinta alla luce del principio secondo cui la sottoscrizione del funzionario preposto al reparto competente è valida anche senza esibizione di una specifica delega.

  • artt. 10 e 11 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Nel processo tributario la capacità di stare in giudizio dell'Ufficio locale dell'Agenzia delle entrate è riconosciuta all'ufficio stesso, organicamente rappresentato dal direttore o da altro preposto al reparto competente, il quale si considera delegato in via generale.

  • art. 12 l. 289/2002

    La disciplina del condono è stata ricondotta a una definizione agevolata condizionata dall'integrale pagamento dovuto; tuttavia tale disciplina può coordinarsi con la sospensione emergenziale dei termini fiscali.

  • art. 4 d.l. n. 245 del 2002, conv. con modif. dalla l. n. 286 del 2002

    La sospensione/differimento dei termini tributari per i contribuenti colpiti da eventi eccezionali e imprevedibili si applica anche alle rate di condono non pagate e iscritte a ruolo.

  • art. 9, comma 2, l. 212/2000

    La norma è stata interpretata in senso ampio e costituzionalmente orientato, senza introdurre eccezioni non previste, a favore dei contribuenti interessati da eventi eccezionali ed imprevedibili.

  • D.M. Economia e Finanze 14 novembre 2002

    È richiamato come provvedimento di sospensione dei termini adottato per i contribuenti dei comuni colpiti dagli eventi vulcanici.

  • D.M. Economia e Finanze 17 maggio 2005

    È richiamato come ulteriore provvedimento di sospensione/differimento rilevante per verificare la tempestività del versamento a saldo del condono.

  • art. 384 c.p.c.

    Poiché non erano necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito dopo la cassazione della sentenza impugnata.

  • art. 23, comma 1, d.lgs. n. 504 del 1992

    La tassa automobilistica è qualificata come tributo proprio derivato della Regione.

  • art. 13 l. 289/2002

    La definizione agevolata della tassa automobilistica è subordinata a un provvedimento del legislatore regionale.

  • art. 5-quinquies d.l. n. 282 del 2002, conv. in l. n. 27 del 2003

    Costituisce la possibile disciplina applicabile alla definizione agevolata delle tasse automobilistiche.

  • artt. 3, 23 e 53 Cost.

    Sono richiamati a sostegno di un'interpretazione che evita distinzioni non previste e assicura coerenza con i principi di uguaglianza e capacità contributiva.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, l'atto di impugnazione dell'Ufficio è validamente sottoscritto dal funzionario preposto al reparto competente, anche se non sia prodotta in giudizio una delega specifica, salvo che il contribuente provi l'estraneità del sottoscrittore all'ufficio o l'usurpazione del potere di impugnare.
  • La censura per omesso esame di un fatto decisivo è infondata quando il fatto dedotto risulti comunque esaminato e deciso dal giudice di merito.
  • La sospensione dei termini fiscali disposta per i contribuenti colpiti da eventi eccezionali e imprevedibili si applica anche agli adempimenti necessari per avvalersi del condono, compreso il versamento rateale o del saldo, se ricompresi nella disciplina sospensiva.
  • Non è consentito introdurre eccezioni non previste alla portata generale della sospensione emergenziale dei termini tributari, specie quando la ratio della norma è quella di favorire i contribuenti colpiti da calamità e consentire loro di differire gli adempimenti fiscali.
  • La definizione agevolata prevista per i tributi statali non si estende automaticamente alla tassa automobilistica, che ha natura di tributo proprio derivato regionale e richiede una specifica disciplina regionale o il richiamo normativo previsto dalla legge.
  • Quando non occorrono ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può cassare la decisione impugnata e decidere direttamente nel merito ex art. 384 c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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