Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 34019/2025 del 24/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (persona offesa)

La controversia

Un soggetto aveva agito in primo grado con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. deducendo che due articoli di cronaca pubblicati su un quotidiano locale e sul relativo sito, aventi ad oggetto vicende di mafia e affari di soggetti scarcerati, avevano illegittimamente divulgato le sue generalità e lo avevano presentato in modo tale da farlo apparire coinvolto in un contesto mafioso, con lesione della reputazione e della riservatezza. Il tribunale aveva ritenuto illegittime le pubblicazioni, ordinando la cancellazione del nominativo, la deindicizzazione, il risarcimento del danno e una somma ex art. 614-bis c.p.c.; la corte d'appello aveva confermato, rilevando la violazione dei canoni di verità, pertinenza e continenza e l'idoneità degli articoli a far ritenere il soggetto partecipe di attività mafiose. La società editrice ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione degli artt. 21 Cost., 2043 c.c., 51 e 595 c.p. e art. 11 l. n. 47/1948, sostenendo che la corte territoriale avesse erroneamente negato la scriminante del diritto di cronaca giudiziaria, poiché i fatti erano fedelmente tratti da atti/informative investigative e non era richiesto un controllo parallelo diverso da quello sugli atti; 2) violazione delle medesime norme e omesso esame di un fatto decisivo, deducendo che il giudice di merito avrebbe isolato singole espressioni senza valutare il contenuto complessivo degli articoli, il loro contesto e i titoli; 3) violazione degli artt. 1223, 2043, 2059, 2697, 2056 e 1226 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., contestando la prova presuntiva del danno non patrimoniale e la sua liquidazione equitativa.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati tutti e tre i motivi: quanto al primo e al secondo, ha confermato che il giudice di merito aveva correttamente escluso la scriminante del diritto di cronaca perché la notizia, pur riferita a un fatto realmente avvenuto, era stata esposta in modo da far apparire il resistente coinvolto in un contesto mafioso, senza adeguata pertinenza e con contenuti/titoli idonei a fuorviare il lettore; ha inoltre ribadito che la valutazione della verità, continenza e pertinenza è apprezzamento di fatto riservato al merito. Quanto al terzo motivo, ha affermato che il danno non patrimoniale da diffamazione può essere provato anche per presunzioni, purché allegato e desunto da circostanze concrete, e che la liquidazione equitativa era stata correttamente effettuata sulla base di criteri oggettivi, tra cui le tabelle milanesi e la modesta gravità della diffamazione. La ricorrente è stata condannata anche alle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 702-bis c.p.c.

    norma processuale utilizzata per introdurre il giudizio di primo grado

  • art. 11 l. 8 febbraio 1948, n. 47

    richiamato come base normativa della responsabilità per pubblicazioni lesive in ambito giornalistico

  • art. 2043 c.c.

    fondamento generale della responsabilità aquiliana e del risarcimento del danno ingiusto

  • art. 2049 c.c.

    richiamato in via alternativa nel petitum di primo grado come possibile titolo di responsabilità

  • art. 2058 c.c.

    richiamato per la richiesta di rimozione delle generalità e di tutela in forma specifica

  • art. 614-bis c.p.c.

    richiamato per la richiesta di una somma di denaro per ogni giorno di ritardo nell'adempimento

  • art. 21 Cost.

    bilanciato con la tutela della reputazione e della riservatezza nel diritto di cronaca

  • art. 51 c.p.

    evocato come norma sull'esercizio di un diritto, in relazione alla scriminante del diritto di cronaca

  • art. 595 c.p.

    evocato quale fattispecie di diffamazione rispetto alla quale si discute la scriminante

  • art. 1282 c.c.

    richiamato per gli interessi legali sulla somma liquidata

  • art. 598 c.p.

    richiamato insieme all'art. 89 c.p.c. per la condanna sulle espressioni offensive contenute negli atti

  • art. 89 c.p.c.

    richiamato insieme all'art. 598 c.p. per la responsabilità per frasi sconvenienti od offensive negli scritti difensivi

  • art. 1223 c.c.

    richiamato per il principio del danno conseguenza e del nesso tra evento e conseguenze risarcibili

  • art. 2059 c.c.

    richiamato per il risarcimento del danno non patrimoniale

  • art. 2056 c.c.

    richiamato per il rinvio ai criteri di liquidazione del danno

  • art. 2697 c.c.

    richiamato sul riparto dell'onere della prova

  • art. 1226 c.c.

    richiamato per la liquidazione equitativa del danno

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato in relazione alla valutazione delle prove

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato in relazione al libero convincimento del giudice nella valutazione delle prove

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    richiamato nel dispositivo per il contributo unificato aggiuntivo, ma il testo è troncato

Massime di principio

  • Nel giudizio per diffamazione a mezzo stampa, la scriminante del diritto di cronaca richiede il concorso di verità, pertinenza e continenza; se la narrazione, pur partendo da un fatto reale, è esposta in modo da suggerire al lettore un coinvolgimento del soggetto in attività illecite non risultante dagli atti, la scriminante non opera.
  • Quando la notizia deriva da atti o informative giudiziarie, il requisito della verità è soddisfatto solo se il contenuto pubblicato è fedele alla fonte e il giornalista ha svolto un adeguato controllo; non è sufficiente un richiamo generico a fonti investigative se il soggetto non risulta effettivamente destinatario dell'imputazione o dell'indagine.
  • La valutazione della capacità diffamatoria del testo, dell'idoneità dei titoli e della sussistenza della scriminante di cronaca è accertamento di fatto riservato al giudice di merito e censurabile in cassazione solo nei limiti del vizio motivazionale o della violazione dei criteri giuridici di riferimento.
  • Il danno non patrimoniale da diffamazione non è in re ipsa: deve essere allegato e può essere provato anche per presunzioni, valorizzando elementi concreti come diffusione del mezzo, gravità dell'offesa, posizione sociale della vittima e ricadute sulla vita professionale.
  • La liquidazione del danno da diffamazione può avvenire equitativamente utilizzando criteri tabellari, purché il giudice dia conto degli elementi concreti del caso, quali la notorietà dell'autore della diffamazione, la diffusione della pubblicazione, lo spazio dedicato alla notizia, la risonanza mediatica e l'intensità dell'elemento soggettivo.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità della PAImpugnazioniProve
RamiResponsabilità civileProcesso civile
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàDanno non patrimonialeBuona fede e correttezza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.